Regime forfettario: i principali interpelli del 2019

Tommaso Gavi - Fisco

Regime forfettario: in attesa delle novità che diventeranno ufficiali con l'approvazione della Legge di Bilancio 2020, Informazione Fiscale propone una rassegna dei principali interventi dell'Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario: i principali interpelli del 2019

La Legge di Bilancio 2020 modificherà nuovamente il regime forfettario, ovvero l’unica forma giuridica attualmente prevista per essere titolari di una partita IVA in regime agevolato.

Un regime agevolato utilizzabile solo da ditte individuali, lavoratori autonomi e professionisti con ricavi annuali non superiori ad euro 65.000,00. Il forfettario è stato oggetto di diverse modifiche già con la Legge di Bilancio dello scorso anno. Tali modifiche, tuttavia, hanno generato molta confusione, tanto che l’Agenzia delle Entrate è dovuta intervenire con più di 40 interpelli (!).

Cosa cambierà dal 2020?

Per le partite IVA fino a 65.000 euro, l’accesso alla tassazione agevolata del 15% sarà subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

  • spese per il personale dipendente e per lavoro accessorio non superiore a 20.000 euro lordi;
  • conseguimento di redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni non superiori a 30.000 euro.

Ad oggi, il DdL di Bilancio 2020 non reintroduce il limite relativo ai beni strumentali, anch’esso fissato fino al 2018 a 20.000 euro.

Al di là delle novità, rimarranno comunque in vigore i “vecchi” vincoli legati alla partecipazione in società di persone e di capitali, per queste ultime con particolare riferimento al tema del controllo delle Srl.

A questo proposito, al fine di consentire una analisi completa della prassi elaborata quest’anno, Informazione Fiscale ha raccolto in questa pagina i principali interpelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate nel 2019, suddividendoli per argomento.

Di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni principali argomenti chiave su cui si è posata, nell’arco dell’anno, la lente di ingrandimento dell’Amministrazione finanziaria, evidenziando regole ma anche eccezioni:

  • vincolo triennale;
  • riconducibilità;
  • doppia attività;
  • rapporto con il datore di lavoro;
  • controllo di una SRL;
  • lavoro estero;
  • limite dei ricavi.

Vincolo triennale: interpello Agenzia delle Entrate numero 107 - 11 aprile 2019

La risposta 107 dell’Agenzia delle Entrate riguarda il regime forfettario 2019.

Le disposizioni normative prevedono che chi ha i requisiti richiesti non ha nessun vincolo triennale.

L’Agenzia dell’Entrate conferma che il contribuente che soddisfa i requisiti richiesti può passare dal regime di tassazione ordinario a quello forfettario già a partire dal periodo d’imposta 2019.

Riconducibilità: interpello Agenzia delle Entrate numero 108 - 16 aprile 2019

La risposta dell’Agenzia dell’Entrate spiega che un commercialista che detiene una quota pari al 50% in una SRL che svolge attività di revisione e certificazione di bilanci è automaticamente escluso dal regime forfettario.

La causa di esclusione prevista dalla Legge di Bilancio 2019 è attiva, nonostante le due attività abbiano codici ATECO differenti.

Le due attività infatti sono riconducibili alla stessa sezione.

Focus su cause ostative: interpelli dell’Agenzia delle Entrate dal 114 al 127 del 23 aprile

Una serie di interpelli si pronunciano sulle cause ostative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.

Gli interessati hanno un anno per mettersi in linea con i requisiti richiesti dalla nuova versione della tassazione agevolata.

Le cause ostative prevedono l’esclusione dei soggetti ma solo a partire dall’anno 2020.

Rimozione cause ostative: interpello Agenzia delle Entrate numero 133 - 30 aprile 2019

La risposta ribadisce la durata di tempo di un anno rimuovere le cause ostative.

Qualora non fossero rimosse, i soggetti decadranno dal regime nel 2020.

Regime forfettario: tempistica di rimozione delle cause ostative
Entro quanto tempo è possibile rimuovere le eventuali cause ostative che impediscono al contribuente di aderire al nuovo regime forfettario disegnato dalla Legge di Bilancio 2019? Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate numero 133 del 30 aprile 2019

Dal regime dei minimi al forfettario: interpello Agenzia delle Entrate numero 140 - 14 maggio 2019

Passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario in corso d’anno nel caso di superamento del limite dei 30.000 euro.

L’Agenzia dell’Entrate fa sapere che, superata la soglia, avviene il passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario.

Tale passaggio dovrà essere indicato nella fattura che supera la soglia, attraverso il riferimento normativo.

Doppia attività: interpello Agenzia delle Entrate numero 146 - 20 maggio 2019

Regime forfettario e doppia attività: l’Agenzia dell’Entrate fa il punto sui concetti chiave di controllo e di riconducibilità.

A partire dal 1° gennaio 2019 l’esclusione è valida anche per i contribuenti che detengono quote di Srl che ne consentono un controllo diretto o indiretto.

L’esclusione dal regime forfettario si verifica in questi due casi:

  • controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
  • esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Controllo diretto: interpello Agenzia delle Entrate numero 151 - 21 maggio 2019

La risposta all’interpello spiega che con il 50% delle quote di una Srl c’è il controllo diretto della società.

Tale controllo esclude dalla possibilità di usufruire della tassazione agevolata.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 151 del 21 maggio 2019
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.

Pensionati titolari di partita IVA: interpello Agenzia delle Entrate numero 161 - 27 maggio 2019

Il documento chiarificatore dell’Agenzia dell’Entrate specifica che il pensionato titolare di partita IVA in regime forfettario può fatturare senza particolari vincoli verso l’ex datore di lavoro.

Non non si configura, infatti, l’ipotesi di artificiosa trasformazione di rapporto di lavoro subordinato in autonomo per ragioni di convenienza fiscale.

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, la causa d’esclusione prevista per chi fattura verso l’ex datore di lavoro non opera per il regime forfettario.

Vincitori di concorso pubblico: interpello Agenzia delle Entrate numero 163 - 28 maggio 2019

L’interpello si esprime sui rapporti tra regime forfettario e Pubblica Amministrazione.

Il documento spiega che chi partecipa e vince un concorso pubblico ha accesso libero alla tassazione agevolata che permette di applicare un’imposta sostitutiva del 15%.

Non è applicata la causa ostativa legata al lavoro dipendente da cui tale rapporto di lavoro è escluso.

Attenzione: tale interpello perderà di significato se la Legge di Bilancio 2020 venisse approvata come attualmente previsto, ovvero con la reintroduzione del limite di reddito da lavoro dipendente (30.000 euro/anno).

Chiusura di una SRL: interpello Agenzia delle Entrate numero 171 - 30 maggio 2019

Il documento chiarisce che, qualora il contribuente proceda alla chiusura di una SRL controllata ed esercente attività riconducibile alla propria, prima di aprire la partita IVA, la causa di esclusione è evitata.

Lavoro estero: interpello Agenzia delle Entrate numero 173 - 30 maggio 2019

Attraverso questo documento l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, qualora un soggetto inserito nel regime forfettario intraprenda una collaborazione autonoma con un datore di lavoro estero a cui è stato legato da un rapporto di lavoro dipendente nei due anni precedenti, il soggetto in questione non perde la tassazione agevolata.

Diversamente, tale possibilità non è ammessa tra due soggetti italiani.

Compensi del sindaco e del revisore: interpello Agenzia delle Entrate numero 183 - 11 giugno 2019

Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate ribadisce che i redditi assimilati a lavoro dipendente percepiti dal contribuente sono esclusi dall’applicazione dell’imposta sostitutiva.

In questa categoria rientrano i compensi del sindaco e del revisore, ai sensi della lettera c-bis, articolo 50, comma 1 del TUIR. Di conseguenza i soggetti non possono beneficiare della tassazione agevolata.

Borse di studio, assegni o premi: interpello Agenzia delle Entrate numero 184 - 11 giugno 2019

Il documento dell’Agenzia delle Entrate specifica che la collaborazione con un ex datore di lavoro nei due anni precedenti all’entrata nel regime forfettario è ammissibile solo in alcuni specifici casi assimilati al lavoro dipendente: borse di studio, assegni o premi.

Tale rapporto tra ente e contribuente è diverso da quello del lavoro dipendente inteso in senso stretto.

Gli altri casi, invece, precludono la possibilità di accesso al regime agevolato

Sindaco o revisore legale dei conti: interpello Agenzia delle Entrate numero 186 - 11 giugno 2019

La risposa dell’Agenzia delle Entrate esclude dal regime forfettario i titolari di partita IVA che svolgono attività di sindaco o revisore legale dei conti.

La motivazione risiede nel fatto che i compensi percepiti sono considerati redditi assimilati a lavoro dipendente.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 186 dell’11 giugno 2019
Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Accesso al regime c.d. forfetario

Limite dei ricavi: interpello Agenzia delle Entrate numero 195 - 17 giugno 2019

L’Agenzia delle Entrate spiega che non è possibile ottenere la tassazione agevolata nei casi in cui si è già consapevoli del superamento del limite di 65.000 euro entro l’anno.

Per richiedere il regime forfettario, infatti, bisogna comunicare che si presume di rispettare i requisiti stabiliti dalla legge.

In questo caso rientra anche chi recupera somme arretrate per un valore superiore alla soglia stabilita.

Carica di consigliere e attività riconducibili: interpello Agenzia delle Entrate numero 202 - 21 giugno 2019

Nel calcolo dei redditi, come specificato dal documento in questione, per un professionista che ricopre la carica di consigliere in una società che svolge attività riconducibile alla propria deve essere considerata come la somma di quelli da lavoro autonomo e di quelli della carica ricoperta.

Qualora vengano superati i 65.000 euro il soggetto non rientra nel regime forfettario.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 202 del 21 giugno 2019
Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Accesso al regime c.d. forfetario

Note di variazione: interpello Agenzia delle Entrate numero 227 - 11 luglio 2019

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo le note di variazione: poiché esse seguono lo stesso regime della fattura originaria, qualora il soggetto rientri nel regime forfettario, la nota di variazione sarà esclusa dall’applicazione dell’IVA.

Rientro dei cervelli: interpello Agenzia delle Entrate numero 283 - 19 luglio 2019

Il documento si esprime sul regime forfettario e le agevolazioni per il rientro dei cervelli.

Nello specifico l’Agenzia delle Entrate spiega che non sono comulabili: qualora il contribuente abbia i requisiti per entrambe le agevolazioni, portrà scegliere quella più conveniente.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 283 del 19 luglio 2019
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Regime impatriati e nuovo regime forfetario – Cumulabilità – Esclusione – Articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014.

Oltre il codice ATECO: interpello Agenzia delle Entrate numero 334 - 8 agosto 2019

La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è sufficiente esaminare i codici ATECO per verificare le cause ostative ma bisogna fare riferimento alle attività effettivamente svolte dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata.

La riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche sussiste quando il soggetto che usufruisce del regime forfetario effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata controllata, la quale deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 334 dell’8 agosto 2019
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.

Doppio lavoro, stesso ente: interpello Agenzia delle Entrate numero 382 - 16 settembre 2019

Il documento fa luce sulla possibilità di avere due contratti con lo stesso ente, uno di lavoro dipendente ed uno di lavoro autonomo.

Se i contratti sono stati stipulati prima dell’entrata in vigore della norma che prevede la causa ostativa, il soggetto può avere accesso alla tassazione agevolata.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 382 del 16 settembre 2019
Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative al regime c.d.
forfetario.

Controllo di fatto: interpello Agenzia delle Entrate numero 397 - 8 ottobre 2019

Anche questa risposta all’interpello ha come focus il controllo di fatto che determina l’esclusione dal regime forfettario, in quanto causa ostativa.

In presenza di “un’esigua fornitura di servizi” non è detto che tale controllo si verifichi: è sempre necessario un esame fattuale.

Prevalenza: interpello Agenzia delle Entrate numero 399 - 8 ottobre 2019

Riguardo alle cause ostative del regime forfettario, il documento si concentra sui casi in cui c’è una prevalenza del fatturato nei confronti del datore di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate stabilisce che la condizione deve essere valutata alla fine del periodo di imposta.

Qualora la condizione si verificasse, il soggetto in questione è escluso dal regime agevolato.

Recupero dei contributi INPS: interpello Agenzia delle Entrate numero 400 - 9 ottobre 2019

La risposta dell’Agenzia delle Entrate spiega le istruzioni nel caso di versamento e deduzione dal reddito d’impresa di una quota di contributi INPS superiore al dovuto.

Si potrà recuperare il credito in compensazione indicandone l’importo nel quadro LM, rigo LM35 della dichiarazione dei redditi.

Datore di lavoro intermediario: interpello Agenzia delle Entrate numero 401 - 9 ottobre 2019

L’Agenzia delle Entrate prende in esame un caso particolare in cui la causa ostativa dell’attività prevalente non si applica.

Nello specifico, quando il contribuente che opera anche come libero professionista deve emettere fatture al proprio datore di lavoro, che non è il beneficiario delle prestazioni e assume solo un ruolo di “intermediario”.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 401 del 9 ottobre 2019
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.

Cessione d’azienda: interpello Agenzia delle Entrate numero 478 - 11 novembre 2019

In relazione al regime forfettario e la cessione d’azienda, l’Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni: minusvalenza e plusvalenza rientrano nel regime di non imponibilità.

Il documento indica un trattamento contrario a quanto previsto per il corrispettivo imputabile all’avviamento, da assoggettare a tassazione separata o da far rientrare nell’ammontare dei compensi o dei ricavi percepiti nel periodo di imposta.

Consulenti finanziari: interpello Agenzia delle Entrate numero 484 - 13 novembre 2019

La risposta dell’Agenzia delle Entrate si concentra su una specifica porzione di soggetti che hanno accesso al regime forfettario: quella dei consulenti finanziari che operano con un contratto misto, istituito da un accordo sindacale sottoscritto il primo febbraio 2017.

Tale contratto prevede un rapporto parallelo con lo stesso datore di lavoro: un contratto di lavoro subordinato, part-time a tempo indeterminato, ed uno di lavoro autonomo.

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