Canone RAI speciale: controlli fiscali sugli affittacamere

Salvatore Cuomo - Tasse

La RAI sta conducendo una attività di verifica rivolta alle strutture ricettive minori che fino ad ora non avevano ancora richiesto l’attivazione di un canone speciale: ecco le istruzioni da seguire dagli esercenti

Canone RAI speciale: controlli fiscali sugli affittacamere

Tra gli addetti ai lavori circola la notizia di richieste da parte della RAI del pagamento del canone speciale ad alcuni titolari di attività ricettive svolte presso la propria abitazione.

Sembra che gli avvisi prendano il via dalla possibilità da parte della stessa RAI di poter consultare la banca dati delle attività ricettive presso il Ministero del Turismo.

Canone RAI speciale: da dove partono i controlli per chi affitta?

Consultando le pagine web del sito istituzionale che sono dedicate al monitoraggio degli spazi destinati agli affitti brevi e turistici possiamo leggere, “la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) è istituita ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato”.

E ancora:

“La BDSR è uno strumento che implementa, tramite meccanismi di interoperabilità, il coordinamento informativo tra i dati dell’amministrazione statale e territoriale ed è volto a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale, anche utile al contrasto di forme irregolari di ospitalità.”

Ecco quindi una proficua interoperabilità delle banche dati in questo caso tra quella della RAI e del MIT messa in atto per contrastare l’evasione del canone televisivo speciale.

Una interoperabilità da anni auspicata nei diversi ambiti amministrativi e tributari della Pubblica Amministrazione sia per il contrasto all’evasione ma ancor più per semplificare, se non eliminare, i vari adempimenti amministrativi e tributari a cui è sottoposto il contribuente.

Controlli sugli affitti brevi: le FAQ della RAI

Ora prescindendo dalla campagna in atto, vale la pena fare riferimento a due FAQ, risposte a domande frequenti, sul tema presenti sul sito della RAI.

1. È tenuto al pagamento del canone TV il contribuente intestatario dell’utenza elettrica, titolare di un bed and breakfast, se già paga il canone TV speciale per l’unico apparecchio TV presente nell’alloggio (a disposizione della famiglia e degli ospiti)?

La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale.

Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale. Nel caso in esame, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A.

Ancora più esplicita e diretta la seconda FAQ con indicati diversi riferimenti sia normativi che di prassi.

2. Gestisco un’attività di Bed & Breakfast, devo pagare il canone speciale?
Sì. Come previsto dall’art. 27 del R.D.L. 21 febbraio 1938, convertito nella legge 4 giugno 1938 n. 880, e dall’art. 2 del D.L.Lt. 21 dicembre 1944 n. 458, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale. Lo stesso Ministero delle Comunicazioni nel novembre 2004 (a seguito di un quesito sollevato dall’Associazione Laziale B&B) si è espresso con parere motivato confermando l’obbligo del pagamento del canone speciale anche per questa particolare tipologia di attività.

L’articolo 27 del regio decreto-legge n. 246 del 1938, ora ricondotto all’interno del testo unico dei tributi minori erariali, meglio noto come Decreto legislativo n. 174 del 5 novembre 2024, in effetti dispone quanto segue:

Art. 58. Abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico

1. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la società concessionaria.

2. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l’utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla società concessionaria, non oltre il mese di novembre di ciascun anno.

3. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d’abbonamento di cui al presente articolo, è passibile delle sanzioni previste dall’articolo 61 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, ancorché abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l’uso privato di cui all’articolo 52.

4. Sono applicabili, inoltre, agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni degli articoli 56 e 57 e dell’articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

Canone RAI e affittacamere: il punto della situazione

Quindi per riassumere ecco i quattro punti rilevanti nel rapporto tra affitti brevi e canone RAI:

  • qualsiasi utenza che diffonda suoni e/o immagini audibili in locali aperti al pubblico è soggetta al pagamento del canone speciale;
  • l’eventuale mancato pagamento del predetto canone comporta specifiche sanzioni non mitigate in alcun modo nel caso venga per lo stesso corrisposto il canone ordinario;
  • nel caso di attività svolta presso la propria abitazione prevale l’obbligo di versamento del solo canone speciale;
  • in quest’ultimo caso data la presunzione di possesso sancita dalla legge di stabilità 2016 è consigliabile presentare la comunicazione di non detenzione per evitare l’addebito anche del canone ad uso privato sulla utenza elettrica.

L’affittacamere è attività “aperta al pubblico” ?

Sembrerebbe tutto chiaro è necessario approfondire ulteriormente l’unico passaggio che, a prima lettura, lascia qualche residuo dubbio: le attività di B&B, affittacamere e similari sono in effetti da considerare in effetti un locale aperto al pubblico?

Una ricerca ha consentito di rinvenire diversi riscontri positivi di carattere giurisprudenziale riportati di seguito.

In una sentenza della Corte d’Appello di Milano, la numero 1049 del 30/04/2020, si legge che “l’attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, presenta natura a quest’ultima analoga, comportando, non diversamente dall’esercizio di un albergo, un’attività imprenditoriale, un’azienda ed il contatto diretto con il pubblico”.

Una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione III n° 735 del 01/02/2023 che, rifacendosi anche a precedenti pronunce giurisprudenziali superiori della Corte di Cassazione, ribadisce sostanzialmente il concetto espresso dalla precedente sentenza prima citata facendone proprio uno stesso passaggio:

“Il significato letterale attribuito al termine abitazione permette di escludere che l’attività di affittacamere possa assimilarsi all’uso abitativo, dovendo piuttosto essere qualificata come attività commerciale. In questo senso l’attività di affittacamere deve essere equiparata all’attività alberghiera, in quanto, sia pure con proporzioni ridotte, presenta caratteristiche imprenditoriali simili, comportando, non diversamente dall’esercizio di un albergo un’attività imprenditoriale, un’azienda ed il contatto diretto con il pubblico. L’attività di affittacamere, infatti, comporta la prestazione di una serie di servizi personali accessori rispetto alla mera prestazione dell’alloggio, quali, ad esempio, il riassetto del locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni ceduto in godimento, nonché la fornitura della biancheria da letto e da bagno, che consentono di ricondurla nell’ambito dell’attività ricettiva alberghiera (v. Cass. civ., sez. II, 7 gennaio 2016, n. 109; Cass. civ., sez. VI, ord. 23 dicembre 2010, n. 26087).”

Se ne potrebbero citare diverse, ma si possono ritenere sufficientemente chiare quella appena condivise.

Cosa fare per mettersi in regola con il canone RAI se si affitta

Non resta quindi per queste tipologie di attività, qualora non sia stato già effettuato, che rivolgersi alla sede locale della RAI o chiamare il numero verde dedicato 800.938.362, comunicando per le strutture ricettive il numero di stelle, il numero delle camere ed il numero degli apparecchi TV.

In ultimo, un accenno alle tariffe applicate, per questa tipologia di attività ricettiva minore vengono classificate sulla base delle informazioni prima elencate nelle categorie tariffarie D il canone ammonta a 407,35 euro nella categoria E, invece, a 203,70 euro e, nel caso in cui si denunci il solo possesso della radio, sono dovuti soli 29,94 euro.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network