Contratto di apprendistato: cosa prevede e quali vantaggi comporta

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Guida al contratto di apprendistato con tutte le regole da conoscere e i vantaggi per imprese e giovani

Contratto di apprendistato: cosa prevede e quali vantaggi comporta

Il contratto di apprendistato è una forma di lavoro a tempo indeterminato pensata per inserire i giovani nel mondo del lavoro e farli crescere attraverso un percorso di formazione strutturato.

Significa che, oltre a lavorare, l’apprendista segue un percorso formativo. Questo può svolgersi dentro l’azienda (con tutor e attività interne) o in collaborazione con enti esterni come scuole e università.

Il datore di lavoro deve garantire la formazione, mentre l’apprendista è tenuto a parteciparvi. Alla fine del percorso, se non viene interrotto, il contratto prosegue automaticamente come ordinario.

L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato

L’apprendistato è, a tutti gli effetti, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La sua particolarità risiede nella struttura bifasica, una prima fase con finalità formativa, seguita, in assenza di recesso, dalla naturale prosecuzione del rapporto come ordinario contratto a tempo indeterminato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17373/2017, ha ribadito questo principio chiarendo che non si può assimilare l’apprendistato a un contratto a termine, nemmeno in caso di licenziamento illegittimo.

Il periodo formativo non rappresenta una scadenza contrattuale, ma solo una delle due fasi del rapporto. Nella prima fase, il lavoratore svolge attività lavorativa retribuita congiuntamente a un percorso di formazione finalizzato all’acquisizione di competenze professionali.

Nella seconda, che si avvia automaticamente salvo recesso, il contratto prosegue come rapporto ordinario di lavoro subordinato. Il recesso può avvenire solo alla fine del periodo di formazione e deve essere comunicato con il preavviso previsto.

Se non vi è recesso, il rapporto continua senza bisogno di ulteriori adempimenti. Nel caso in cui il datore di lavoro licenzi illegittimamente un apprendista durante il periodo formativo, si applicano le sanzioni previste per i contratti a tempo indeterminato, non quelle dei contratti a termine.

Non è possibile calcolare l’indennizzo in base alle mensilità mancanti fino al termine della formazione, proprio perché non esiste un termine predefinito del contratto, il rapporto è destinato a proseguire oltre la fase formativa, salvo diverso atto del datore.

Ad esempio un’azienda licenzia illegittimamente un apprendista dopo un anno di contratto, con altri sei mesi di formazione da completare. Non dovrà corrispondere al lavoratore l’equivalente delle sei mensilità residue, ma sarà soggetta alla disciplina ordinaria sui licenziamenti, come previsto per i lavoratori a tempo indeterminato. Questa impostazione rafforza il ruolo dell’apprendistato come strumento non solo di ingresso, ma anche di stabilizzazione nel mercato del lavoro.

Le tre tipologie di apprendistato

La normativa che regolamenta i contratti di apprendistato distingue tre tipologie differenti del contratto di lavoro, ciascuna pensata per accompagnare i giovani in fasi diverse del loro percorso di istruzione e inserimento lavorativo, ognuna delle tipologie prevede specifiche condizioni anagrafiche, obiettivi formativi e può essere attivata da aziende pubbliche e private.

Apprendistato per la qualifica e il diploma (primo livello)

L’apprendistato di primo livello, regolato dall’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, è rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni e consente di ottenere un titolo di studio (qualifica, diploma o certificato tecnico superiore) mentre si lavora.

La durata massima è di 3 anni che possono arrivare a 4 in caso di diploma quadriennale. Il contratto può essere attivato in tutti i settori, pubblici o privati. Il datore di lavoro firma un protocollo con l’istituzione formativa e garantisce la parte aziendale della formazione.

Ad esempio uno studente di 17 anni può lavorare in una pasticceria mentre studia per ottenere un diploma regionale da tecnico pasticcere.
Le ore di formazione esterna non sono retribuite, mentre per quelle interne è previsto almeno il 10 per cento della retribuzione ordinaria. La parte scolastica non può superare il 60 per cento del secondo anno e il 50 per cento del terzo.

È possibile prorogare il contratto di un anno per consolidare le competenze o recuperare il titolo. Dopo il diploma, il contratto può essere trasformato in apprendistato professionalizzante, garantendo continuità lavorativa.

Apprendistato professionalizzante (secondo livello)

L’apprendistato professionalizzante (secondo livello) è rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni. Possono accedervi anche i 17enni con qualifica professionale, e può essere attivato in qualsiasi settore pubblico o privato.

Questo contratto ha lo scopo di far acquisire una qualificazione professionale, definita dai contratti collettivi del settore. La durata massima è di 3 anni, che diventano 5 per le professioni artigiane.

Ad esempio, un ragazzo di 22 anni può essere assunto come apprendista in un’officina meccanica, dove lavora e si forma per tre anni. Alla fine ottiene una qualifica come meccanico specializzato. La formazione avviene in azienda sotto la guida del datore di lavoro, ed è integrata da corsi esterni per le competenze di base e trasversali con un massimo di 120 ore in 3 anni, organizzati dalle Regioni. Se non interviene un recesso alla fine del periodo formativo, il contratto prosegue automaticamente come tempo indeterminato.

Apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello)

È rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni che vogliono conseguire laurea, master, dottorato, un diploma ITS o svolgere il praticantato per una professione ordinistica come avvocato o commercialista.

Per attivarlo, il datore di lavoro firma un protocollo con l’università o l’ente formativo, in cui si stabiliscono durata, modalità della formazione e crediti formativi eventualmente riconoscibili per le attività svolte in azienda.

La formazione può essere interna all’azienda o esterna, con la limitazione che la parte scolastica non può superare il 60 per cento dell’orario complessivo.

Durante le ore a scuola, l’azienda non è tenuta a pagare. Per le ore di formazione a carico dell’azienda, è previsto un compenso pari almeno al 10 per cento della retribuzione normale, salvo condizioni migliori nei contratti collettivi. Se la Regione non ha regolato questo tipo di contratto, l’azienda può attivarlo direttamente con università o ITS, senza costi per lo Stato.

Nel caso pratico pensiamo ad una studentessa di 24 anni che può essere assunta da uno studio legale per svolgere il tirocinio obbligatorio per diventare avvocato, inquadrata con contratto di apprendistato di terzo livello.

Apprendistato duale, si può proseguire senza cambiare contratto

Con la legge 203/2024, è ora possibile trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in:

  • apprendistato professionalizzante;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca.

Cosa significa in pratica? Se un ragazzo inizia un contratto a 17 anni per ottenere un diploma professionale, potrà continuare nella stessa azienda, senza cambiare datore né rifare la trafila contrattuale, per conseguire una laurea o un titolo superiore.

Il contratto non si interrompe e non cambia tipo, ma si aggiorna il piano formativo e si firma un nuovo protocollo tra datore di lavoro e scuola/università. La retribuzione resta legata alle regole dell’apprendistato.

Che vantaggi porta stipulare contratti di apprendistato per le aziende?

Assumere un giovane con contratto di apprendistato comporta per le imprese numerosi benefici economici e normativi. In primo luogo, il costo del lavoro risulta più contenuto, il datore di lavoro può inquadrare l’apprendista fino a due livelli sotto rispetto alla qualifica prevista dal contratto collettivo, oppure riconoscere una retribuzione calcolata in percentuale, crescente con l’anzianità di servizio.

Anche sul piano contributivo sono previste importanti agevolazioni. L’impresa beneficia infatti di una contribuzione ridotta per tutta la durata dell’apprendistato, e anche per l’anno successivo in caso di trasformazione del contratto in rapporto ordinario.

In alcuni casi specifici, come per i contratti di primo livello stipulati nel 2022, alle aziende con meno di 10 dipendenti è stato riconosciuto uno sgravio totale del 100 per cento dei contributi per i primi tre anni.

Inoltre, gli apprendisti non vengono conteggiati nei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di alcune disposizioni, come quelle relative all’obbligo di assunzione di categorie protette o alla costituzione di rappresentanze sindacali. Questo rende il contratto di apprendistato particolarmente vantaggioso anche sotto il profilo organizzativo, oltre che economico.

Apprendistato per detenuti: dal carcere al lavoro

Con il Decreto Sicurezza 2025, il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere usato anche per assumere detenuti e internati che lavorano all’esterno del carcere.

Una novità importante che estende gli incentivi già previsti per il lavoro dentro le carceri anche alle imprese pubbliche e private fuori dagli istituti.

Le aziende potranno godere di sgravi contributivi e vantaggi fiscali, mentre per i detenuti si apre un canale concreto di reinserimento sociale e professionale. Una misura che mira a ridurre la recidiva, alleggerire il sistema penitenziario e promuovere un ritorno dignitoso alla società.

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