Regime forfettario e datore di lavoro estero: meno vincoli fuori dai confini

Rosy D’Elia - Irpef

Regime forfettario e datore di lavoro estero: fuori dai confini dell'italia non scatta la causa di esclusione. Accesso alla tassazione agevolata per chi intraprende una collaborazione autonoma con un soggetto estero, con cui ha avuto rapporti di lavoro dipendente. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 173 del 2019.

Regime forfettario e datore di lavoro estero: meno vincoli fuori dai confini

Regime forfettario e datore di lavoro estero: se si oltrepassano i confini, le regole cambiano e non scattano le stesse cause di esclusione. Si può intraprendere una collaborazione autonoma e applicare l’imposta sostitutiva del 15% con un soggetto a cui si è stati legati da rapporto di lavoro dipendente nei due anni precedenti. Possibilità non ammessa se entrambe le parti sono italiane. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 173 del 30 maggio 2019.

Giorno dopo giorno, arrivano chiarimenti sul regime forfettario rivisto dalla Legge di Bilancio 2019, che ha rivoluzionato il sistema della tassazione agevolata con due mosse: da un lato è stato esteso il limite dei ricavi a 65.000 euro per tutti e dall’altro sono state introdotte cause ostative più rigide.

In particolare dal 2019 le porte del regime forfettario sono chiuse per le seguenti categorie:

  • titolari di partita IVA che contemporaneamente partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario;
  • persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Proprio su quest’ultimo punto e, partendo dall’analisi di una situazione concreta, l’Agenzia delle Entrate stabilisce quali sono le regole da rispettare nel caso di un datore di lavoro estero.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 173 del 30 maggio 2019
Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cause ostative all’applicazione del regime c.d.
forfetario.

Regime forfettario e datore di lavoro estero: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Sotto la lente di ingrandimento, il caso di un cittadino italiano residente all’estero che lavora con contratto a tempo indeterminato da circa 30 mesi come sviluppatore di software.

Ha intenzione di rientrare in Italia e svolgere la stessa attività in forma di lavoro autonomo. All’inizio del suo trasferimento potrebbe svolgere la sua professione principalmente nei confronti del suo ultimo datore di lavoro estero, e ha dubbi sulla possibilità di applicare il regime forfettario.

Gli interrogativi nascono dal fatto che una situazione di questo tipo, per due soggetti italiani, farebbe scattare la causa ostativa prevista dal comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla Legge di Bilancio 2019. Ma cosa succede quando il rapporto è con un datore di lavoro estero?

Con la risposta all’interpello numero 173 del 30 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate dà il via libera al contribuente e gli conferma che può applicare il regime forfettario, anche se esercita la sua attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con cui aveva avuto già rapporti di lavoro dipendente nei due anni precedenti.

Regime forfettario e datore di lavoro estero: non c’è causa di esclusione

Quando il rapporto tra i due soggetti va oltre i confini nazionali le regole cambiano. La modifica introdotta con la Legge di Bilancio 2019, come riportato nella relazione illustrativa, nasce per “evitare artificiose trasformazioni” di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.

Un rischio che non si corre nel caso di relazioni lavorative con l’estero, l’Agenzia delle Entrate chiarisce:

“La circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con il quale è intercorso, sempre all’estero, un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza, escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero”.

Appare improbabile, dunque, che la nuova formula di legame professionale tra i due soggetti possa nascondere una trasformazione poco trasparente del rapporto di lavoro.

Il chiarimento arriva dopo un’altra risposta all’interpello che fa luce sull’applicazione del comma 57 e che stabilisce le regole di cui tener conto nel caso di concorso pubblico.

Nelle ultime settimane, l’Agenzia delle Entrate sta aggiungendo sempre nuovi tasselli al quadro interpretativo del nuovo regime forfettario 2019.

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