Contributi Covid, in quali casi si applica la detassazione?

Tommaso Gavi - Fisco

Contributi Covid, quali sono i requisiti da rispettare per l'applicazione della detassazione? Le somme non concorrono al reddito di lavoratori autonomi e imprese solo se le misure sono diverse da quelle esistenti prima dell'emergenza coronavirus. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta numero 588 del 15 settembre 2021, soffermandosi sulle condizioni previste dal decreto Ristori.

Contributi Covid, in quali casi si applica la detassazione?

Contributi Covid, quando si applica la detassazione? I contributi e le indennità non concorrono al reddito di lavoratori autonomi e imprese solo se le misure sono diverse da quelle esistenti prima dell’emergenza coronavirus.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 588 del 15 settembre 2021.

L’amministrazione finanziaria si sofferma sui requisiti previsti dal decreto Ristori per applicare la detassazione.

Nel caso in esame le misure sono soggette a ritenuta alla fonte del 4 per cento a titolo di acconto, se si tratta di risorse di fonte nazionale, anche se inizialmente derivavano da fondi europei.

Contributi Covid, in quali casi si applica la detassazione?

La risposta all’interpello numero 588 del 15 settembre 2021. dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le condizioni nelle quali i contributi Covid possono beneficiare della detassazione.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 588 del 15 settembre 2021
Trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione a imprese per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 - articolo 10-bis decreto n. 137 del 2020 (cd. Decreto Ristori).

Come di consueto i chiarimenti nascono dal caso pratico presentato dall’istante.

La Regione che ha chiesto chiarimenti specifica che con l’approvazione di uno schema di accordo con il Ministro per il Sud, ha proceduto alla riformulazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020, sulla base di quanto previsto dal decreto Rilancio.

L’istante chiede lumi sull’eventuale applicazione della ritenuta alla fonte del 4 per cento a titolo di acconto, dal momento che le cui risorse derivavano originariamente da fondi europei ma sono attualmente di fonte nazionale.

L’Agenzia delle Entrate spiega che deve essere applicata la ritenuta, ai sensi dell’articolo 28, comma 2 Dpr n. 600/1973, in quanto non si può applicare l’articolo 10-bis del decreto Ristori.

La norma, infatti si riferisce a forme di finanziamento che non siano preesistenti all’emergenza coronavirus.

I contributi in questione rileveranno ai fini fiscali nei confronti delle imprese beneficiarie.

Contributi Covid, i limiti stabiliti dal decreto Ristori

Nel fornire chiarimenti all’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.

Il decreto Ristori, nello specifico l’articolo 10-bis Dl n. 137/2020 con oggetto “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19”, stabilisce quanto segue:

“i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir”

La norma intende riconoscere un’esenzione a particolari tipologie di aiuti economici per imprese, professionisti e lavoratori autonomi.

Tra questi rientrano, ad esempio, quelli previsti dall’articolo 27 del decreto Cura Italia e dall’articolo 25 del decreto Rilancio.

Il requisito necessario per beneficiare dell’esenzione, che prevede la non concorrenza al reddito degli stessi aiuti economici, è che tali forme di sostegno siano diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza coronavirus.

Nel caso in esame, il mancato rispetto di tale requisito non permette alle somme di rientrare nell’agevolazione in questione.

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