Regime forfettario: quando è possibile la collaborazione con l’ex datore di lavoro?

Rosy D’Elia - Irpef

Regime forfettario: la collaborazione con l'ex datore di lavoro è possibile quando sono stati percepiti redditi assimilati a lavoro dipendente che rientrano in specifiche categorie, come le borse di studio o premi. Accesso vietato nel caso dei redditi da lavoro dipendente. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 184 del 2019.

Regime forfettario: quando è possibile la collaborazione con l'ex datore di lavoro?

Regime forfettario: la collaborazione con l’ex datore di lavoro è possibile quando nei due anni precedenti, nel cosiddetto periodo di sorveglianza, sono stati percepiti redditi assimilati a lavoro dipendente, come borse di studio, assegni o premi che determinano un rapporto tra ente e contribuente diverso da quello del lavoro dipendente in senso stretto. Scatta la causa ostativa, senza nessuna eccezione, per i redditi da lavoro dipendente. Una differenza sottile, ma rilevante. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 184 dell’11 giugno 2019.

Lo spunto arriva dall’analisi di un caso pratico che riguarda un dottore di ricerca che vorrebbe accedere al regime forfettario e avviare una collaborazione autonoma con lo stesso ente che gli ha erogato la borsa di studio e presso cui ha svolto la sua attività nei tre anni precedenti.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 184 dell’11 giugno 2019
Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.

Regime forfettario: è possibile la collaborazione con l’ex datore di lavoro?

Il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se può accedere al regime forfettario. Da quest’anno il sistema della tassazione agevolata ha una nuova veste: la Legge di Bilancio 2019 da un lato ha esteso, senza distinzione per tipologia di attività, il limite dei ricavi fino a 65.000 e dall’altro ha riformulato le cause ostative rendendole più rigide.

In particolare, la chiusura diventa più netta per ciò che riguarda le collaborazioni con gli ex datori di lavoro.

La lettera d-bis) del comma 57 della legge numero 190 del 2014 stabilisce che:

“non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta”.

Una regola che lascia spazio, in alcune circostanze, a un’interpretazione più morbida: l’Agenzia delle Entrate, infatti, nella risposta all’interpello numero 184 dell’11 giugno 2019 conferma che il dottore di ricerca può accedere al regime forfettario, anche se avvia una collaborazione con lo stesso ente da cui ha percepito i redditi negli anni precedenti, perché non scatta la causa ostativa.

Le somme percepite grazie alla borsa di studio sono assimilate a quelle di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ma non sono propriamente classificabili come redditi di lavoro dipendente. Una distinzione che fa la differenza.

Regime forfettario, la collaborazione con l’ex datore di lavoro è possibile per chi ha percepito redditi assimilati a lavoro dipendente

Nell’argomentare la risposta che fornisce al dottore di ricerca, l’Agenzia delle Entrate chiarisce qual è l’elemento da considerare per stabilire quando è possibile instaurare una collaborazione con l’ex datore di lavoro.

Nel caso analizzato, la borsa di studio durante il periodo del dottorato di ricerca sono state corrisposte dall’istituto esclusivamente con lo scopo di sostenere l’attività di studio, ovvero al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 50, comma 1, lettera c del Testo Unico delle Imposte sui Redditi si tratta di somme assimilate a quelle che derivano dal lavoro dipendente che, come già sottolineato nella circolare numero 9/E del 10 aprile 2019, necessitano di una precisazione:

“occorre verificare se si possano considerare i soggetti erogatori quali datori di lavoro nel senso voluto dalla causa ostativa.

A questo proposito, non rientrano in ogni caso nell’ambito di applicazione della causa ostativa, i percettori dei redditi di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d), f),g), h), h-bis), i) ed l), del TUIR, ferma ovviamente restando la loro corretta qualificazione ai fini fiscali”

Per queste tipologie di redditi, dunque, non scatta la causa ostativa e l’accesso al regime forfettario è libero anche se, dal punto di vista fiscale, vigono le stesse regole valide per i redditi di lavoro dipendente.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network