Regime forfettario e cessione d’azienda: la plusvalenza non è tassata

Rosy D’Elia - Irpef

Regime forfettario e cessione d'azienda, minusvalenza e plusvalenza non sono soggette a tassazione, diversamente dal corrispettivo imputabile all'avviamento. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 478 dell'11 novembre 2019.

Regime forfettario e cessione d'azienda: la plusvalenza non è tassata

Regime forfettario e cessione d’azienda, minusvalenza e plusvalenza rientrano nel regime di non imponibilità. Diversamente dal corrispettivo imputabile all’avviamento, da assoggettare a tassazione separata o da far rientrare nell’ammontare dei compensi o dei ricavi percepiti nel periodo di imposta. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 478 dell’11 novembre 2019.

Lo spunto per fare luce sul giusto trattamento da applicare all’operazione arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico. Protagonista un soggetto che nel marzo 2019 ha ceduto l’attività che esercitava compreso l’avviamento e ha chiuso la relativa partita IVA.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 478 dell’11 novembre 2019
Articolo articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (regime forfetario). Plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda.

Regime forfettario e cessione d’azienda: la plusvalenza non è tassata

Il contribuente ritiene di possedere i requisiti per applicare il cosiddetto regime forfettario per il 2019, anno in cui da gennaio a marzo non ha effettuato alcuna operazione attiva, di conseguenza non è stato posto in essere alcun “comportamento concludente”.

Si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di applicare il regime di non imponibilità della plusvalenza che deriva dalla cessione d’azienda, come conseguenza dell’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2019, del regime forfettario.

A sostegno della sua posizione, il contribuente richiama la circolare numero 10/E del 4 aprile 2016 secondo la quale le minusvalenze e le plusvalenze realizzate in corso di regime forfetario non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta numero 478 dell’11 novembre 2019, conferma in parte la soluzione stabilendo una differenza:

  • nessuna tassazione è dovuta per eventuali minusvalenze o plusvalenze che derivano dalla cessione d’azienda;
  • l’avviamento non rientra nel regime di non imponibilità.

Regime forfettario e cessione d’azienda: non imponibilità per la plusvalenza, ma non per l’avviamento

Con il documento di risposta, l’Agenzia delle Entrate motiva entrambi i chiarimenti.

Sul primo punto con cui si conferma che non sono soggette a tassazioni plusvalenze e minusvalenze realizzate con cessione d’azienda per chi rientra nel regime forfettario, si richiama l’evoluzione della normativa di riferimento.

Come specifica la circolare numero 10 del 2016, non c’è alcun alcun riferimento al trattamento fiscale da riservare alle plusvalenze e alle minusvalenze, la cui imponibilità era, invece, esplicitata nell’articolo 1, comma 104, della legge numero 244 del 24 dicembre 2007, che regolamentava il precedente regime dedicato ai contribuenti di minori dimensioni.

Si legge:

La mutata lettera della norma, in un’ottica di maggiore semplificazione, consente di ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfetario.

A sostegno di tale interpretazione, la circolare rileva, peraltro, come la disciplina dettata dal comma 72 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, relativamente ai criteri di determinazione delle plusvalenze/minusvalenze realizzate dopo l’uscita dal regime, costituisca una conferma “implicita della volontà del legislatore di non attribuire rilievo alcuno alle plusvalenze/minusvalenze realizzate nel corso del regime forfetario per effetto dell’alienazione dei beni strumentali”.

Lo stesso discorso non può valere per il corrispettivo imputabile all’avviamento: non si tratta di un plusvalore relativo a un bene relativo all’impresa il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali, ma si tratta di un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica, ed è riconducibile all’ambito dei ricavi.

Per il corrispettivo relativo all’avviamento, quindi, il contribuente ha due opzioni di scelta:

  • assoggettarlo a tassazione separata;
  • farlo concorrere alla determinazione dell’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo imposta 2019, a cui applicare il coefficiente di redditività per determinare il reddito imponibile.

La seconda via è possibile, ovviamente, solo nel caso in cui abbia i requisiti per applicare il regime forfettario.

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