Flat tax pensionati, requisiti e vincoli più elastici per il regime forfettario

Flat tax per i pensionati titolari di partita IVA, regime forfettario con vincoli più elastici. È l'Agenzia delle Entrate a riepilogare i requisiti per l'accesso al regime di tassazione agevolato, soffermandosi in maniera specifica sulle prestazioni effettuate nei confronti dell'ex datore di lavoro.

Flat tax pensionati, requisiti e vincoli più elastici per il regime forfettario

Flat tax per i pensionati titolari di partita IVA con requisiti e vincoli più elastici. Per il regime forfettario non opera la causa d’esclusione prevista per chi fattura verso l’ex datore di lavoro, vincolo introdotto dalla Legge di Bilancio 2019.

A fornire chiarimenti è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 161 del 28 febbraio 2019.

Il pensionato titolare di partita IVA in regime forfettario può fatturare senza particolari vincoli verso l’ex datore di lavoro, in quando non si configura l’ipotesi di artificiosa trasformazione di rapporto di lavoro subordinato in autonomo per ragioni di convenienza fiscale.

Se nella generalità dei casi l’Agenzia delle Entrate è particolarmente stringente in merito ai requisiti ed ai vincoli per l’accesso al regime forfettario, pone regole molto più soft per i pensionati che intendono beneficiare della flat tax del 15%.

Per beneficiare della tassa piatta resta tuttavia necessario rispettare gli ulteriori requisiti richiesti, tra cui il limite di fatturato pari a 65.000 euro ed i vincoli relativi al possesso di quote di controllo in SRL.

Flat tax pensionati, requisiti e vincoli per il regime forfettario

È il quesito specifico di un contribuente presentato all’Agenzia delle Entrate a portare l’attenzione sui vincoli e sui requisiti richiesti al pensionato titolare di partita IVA per l’adesione e la permanenza nel regime forfettario.

La flat tax del 15%, innanzitutto, si applica ai contribuenti che nel corso dell’anno non superano il limite di 65.000 euro di ricavi o compensi. Non solo: accanto all’innalzamento della soglia per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario, la Legge di Bilancio 2019 ha completamente rivisitato le cause d’esclusione previste, stabilendo tra l’altro che ne sono esclusi i titolari di partita IVA che:

  • partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari , o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti o professioni;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

Se sulla prima causa ostativa sono stati molti i chiarimenti forniti (ai quali si rimanda per approfondire), il tema delle prestazioni verso l’ex datore di lavoro presenta alcune particolarità se si accostano il regime forfettario e la flat tax del 15% ad un pensionato titolare di partita IVA.

Se il pensionato avvia un’attività di lavoro autonomo con partita IVA dopo la data di decorrenza della pensione, può fatturare senza vincoli verso l’ex datore di lavoro. In tal caso viene meno il presupposto alla base della nuova causa di esclusione introdotta dal 2019, in quanto non si configura l’ipotesi di artificiosa “trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo”.

Pensionati con partita IVA in regime forfettario, prestazioni senza limiti verso l’ex datore di lavoro

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 161 del 28 maggio 2019 è particolarmente interessante, perché deroga ad una delle cause ostative relative all’applicazione del regime forfettario.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 161 del 27 maggio 2019
Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cause ostative all’applicazione del regime cd. Forfetario

Il contribuente titolare di pensione di vecchiaia che dopo la cessazione del rapporto di lavoro sceglie di aprire una partita IVA può lavorare anche in via prevalente verso l’ex datore di lavoro e rimanere nel regime forfettario.

Sebbene la norma preveda l’impossibilità di applicazione della flat tax del 15% per tali fattispecie, l’Agenzia delle Entrate - richiamando a quanto previsto nella relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2019 - esordisce affermando che:

la nuova causa ostativa contenuta nella citata lettera d-bis) risponde alla ratio legis di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.

Per i pensionati non si applica la causa ostativa di cui sopra in tutti i casi in cui il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge. Chi percepisce una pensione di vecchiaia può quindi scegliere di continuare a lavorare con partita IVA, anche verso l’ex datore di lavoro, senza decadere dal regime forfettario.

Un chiarimento già contenuto nella circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 che conferma l’elasticità della flat tax per i pensionati, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti.

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