Regime forfettario, la prevalenza al centro di nuovi chiarimenti sulle cause ostative

Rosy D’Elia - Irpef

Cause ostative regime forfettario: la prevalenza del fatturato nei confronti del datore di lavoro va valutata alla fine del periodo di imposta ed esclude, eventualmente, il contribuente dalla tassazione agevolata a partire dall'anno successivo. A fornire i chiarimenti è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 399 del 2019.

Regime forfettario, la prevalenza al centro di nuovi chiarimenti sulle cause ostative

Cause ostative regime forfettario: con la risposta all’interpello numero 399 del 2019, l’Agenzia delle Entrate si concentra sulla prevalenza del fatturato nei confronti del datore di lavoro e ribadisce che deve essere valutata alla fine del periodo di imposta. Se si verifica che il contribuente esercita la sua attività prevalentemente nei confronti di un datore di lavoro, è escluso dalla tassazione agevolata a partire dall’anno successivo.

Come di consueto, lo spunto arriva dall’analisi di un caso pratico che vede come protagonista un libero professionista in procinto di chiudere la sua partita IVA.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 399 dell’8 ottobre 2019
Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Cause ostative all’applicazione del regime cd. Forfetario.

Regime forfettario, cause ostative: la prevalenza non ha effetto immediato

Il perito industriale ha intrapreso nel 2018 una collaborazione con una società e ha emesso tre parcelle per un totale del 22% dei compensi ricevuti nell’arco dell’anno.

Nel 2019 i rapporti sono cambiati e l’attività ha superato il 50% del totale: dal 1° luglio, inoltre, è stato assunto dalla stessa società con un contratto di lavoro subordinato.

All’amministrazione finanziaria si rivolge con un interrogativo: la causa ostativa della prevalenza scatta con effetto immediato o è possibile rientrare nel regime forfettario per il 2019?

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 399 dell’8 ottobre 2019, spazza via ogni dubbio:

“Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, per le ragioni sopra esposte e limitatamente ai redditi di lavoro autonomo percepiti nel 2019, il contribuente può applicare il regime forfetario nel 2019, con conseguente decadenza nel 2020, avendo integrato il requisito della prevalenza; nello specifico caso in esame, la decadenza verrà in ogni caso assorbita dalla cessazione dell’attività di lavoro autonomo entro la fine dell’anno, con chiusura della relativa partita IVA”.

Regime forfettario, la prevalenza al centro di nuovi chiarimenti sulle cause ostative

La Legge di Bilancio 2019 ha rivoluzionato il regime forfettario e le novità, rilevanti, hanno generato e continuano a generare una serie di dubbi nei contribuenti.

Nell’arco dell’anno, infatti, l’Agenzia delle Entrate è tornata molto spesso sull’argomento per sciogliere alcuni nodi.

Se la modifica estensiva dell’ambito di applicazione, fino a 65.000 di ricavi, è stato immediatamente chiara, lo stesso non è accaduto per la riformulazione delle cause ostative, diventate più rigide e meno comprensibili.

In questo caso, al centro dei dubbi è il requisito della prevalenza a cui si fa riferimento nella lettera d-bis) dell’articolo 1 comma 57 della legge numero 190 del 2014: non possono applicare il regime forfetario i contribuenti che esercitano attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Nel fornire i chiarimenti al contribuente, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 9 del 10 aprile 2019 che ha affrontato le questioni più spinose punto per punto.

Il testo stabilisce:

“Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che il requisito della prevalenza può essere verificato solo al termine del periodo d’imposta di applicazione del regime forfetario”.

Nel caso analizzato, il contribuente può applicare per il 2019 il regime forfetario in quanto la presenza di un’attività prevalente va valutata alla fine dell’anno. E conferma che se scatta la causa ostativa, è costretto a fuoriuscire dal regime, ma a partire dal 2020.

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