Regime forfettario, chiusura preventiva della SRL per sfuggire alla causa d’esclusione

Regime forfettario, la chiusura della SRL prima dell'apertura della partita IVA consente di evitare che si attivi la causa automatica d'esclusione. Il chiarimento nella risposta n. 171 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 30 maggio 2019.

Regime forfettario, chiusura preventiva della SRL per sfuggire alla causa d'esclusione

Regime forfettario senza esclusione per il contribuente che prima dell’apertura della partita IVA procede con la chiusura della SRL controllata ed esercente attività riconducibile.

È con la risposta all’interpello n. 171 del 30 maggio 2019 che l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della messa in liquidazione di una società quale strategia per evitare che si attivi la nuova causa ostativa all’applicazione del regime forfettario di tassazione per il titolare di partita IVA.

Il socio di maggioranza di una SRL potrà richiedere l’apertura della partita IVA come lavoratore autonomo applicando il regime forfettario, previa chiusura della società e cancellazione dal registro delle imprese.

Un cammino a tappe che consentirà di applicare la flat tax del 15% nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti.

Regime forfettario, chiusura preventiva della SRL per sfuggire alla causa d’esclusione

Non rischia l’esclusione dal regime forfettario il contribuente che procede alla messa in liquidazione della SRL e che nel corso del 2019 richiede l’apertura della partita IVA in regime forfettario.

La nuova causa ostativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 esclude dal forfettario il contribuente lavoratore autonomo titolare di quote di controllo in società che svolgono attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

L’interpello n. 171 fornisce una “soluzione alternativa” per la rimozione della causa d’esclusione. Sarà possibile procedere nel medesimo anno con la chiusura della società e, successivamente richiedere la partita IVA e iniziare a svolgere un’attività di lavoro autonomo operante nello stesso ambito di attività economica della cessata società.

In tal caso il regime forfettario si applicherà automaticamente all’apertura della partita IVA, fermo restando il rispetto dei requisiti generali e delle ulteriori cause ostative previste.

Quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate è che:

riguardo alla decorrenza della causa ostativa (..) ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.

In sostanza, il contribuente può in ogni caso aderire al regime forfettario per il 2019 e la presenza della causa ostativa comporterebbe la decadenza esclusivamente nel 2020.

Pertanto, il parere dell’Agenzia delle Entrate è allineato all’interpretazione fornita dal contribuente istante. Se la società controllata viene liquidata e cancellata dal registro delle imprese prima di avviare l’attività di lavoro autonomo, non opererà nei suoi confronti la causa ostativa.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 171 del 30 maggio 2019
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario

Regime forfettario, doppia verifica per valutare se si applica la causa ostativa

Il tema delle cause ostative all’applicazione del regime forfettario è stato oggetto di più chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo mesi di attesa ed interpretazioni contrastanti le prime certezze sono arrivate con la pubblicazione della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, nonché delle diverse risposte agli interpelli pubblicati a cadenza quasi giornaliera dall’Agenzia delle Entrate.

Per quel che riguarda l’incompatibilità tra regime forfettario e possesso di quote in SRL, l’attivazione della causa ostativa di cui alla lettera d), comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è subordinata ad una doppia verifica:

  • il controllo diretto o indiretto della SRL;
  • l’esercizio da parte della società di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Sul controllo diretto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si configura tale fattispecie - ad esempio - nel caso di detenzione del 50% di quote di una SRL. Sulla riconducibilità dell’attività esercitata dal titolare di partita IVA e dalla società, il punto di partenza è la verifica del codice ATECO attribuito, ma non solo.

Per la verifica della causa d’esclusione bisogna considerare le attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il
contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario liberamente e senza “oneri” aggiuntivi.

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