Regime dei minimi, passaggio al forfettario in corso d’anno se si superano i limiti

Passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario in corso d'anno nel caso di superamento dei limiti. Il chiarimento è contenuto nella risposta all'interpello n. 140 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 14 maggio 2019.

Regime dei minimi, passaggio al forfettario in corso d'anno se si superano i limiti

Passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario in corso d’anno nel caso di superamento dei limiti. A fornire indicazioni in merito è la risposta all’interpello n. 140 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 14 maggio 2019.

Il caso riguarda un professionista in regime fiscale di vantaggio che, nel corso del 2019, supererà il limite di 30.000 euro previsto per la permanenza in detto regime ma non quello di 65.000 euro di compensi previsto dal nuovo forfettario.

La soluzione dell’istante, condivisa dall’Agenzia delle Entrate, è che sarà possibile transitare dal regime dei minimi al regime forfettario al momento dell’emissione della fattura che comporterà la perdita dei requisiti.

Non vi è l’obbligo di applicare il regime ordinario per i successivi tre anni nel caso di superamento dei limiti di ricavi per più del 50%, disposizione introdotta prima dell’avvio del regime forfettario e ritenuta quindi superata.

Regime dei minimi, passaggio al forfettario in corso d’anno se si superano i limiti

Si applica una sorta di staffetta tra i due regimi fiscali agevolati nel caso in cui, nel corso dell’anno, il contribuente titolare di partita IVA in regime di vantaggio dovesse superare il limite di 30.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate, confermando la soluzione proposta dall’istante, con la risposta n. 140 afferma dunque che dal momento in cui vengono meno i requisiti previsti, basterà indicare in fattura il riferimento normativo del regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni.

In tal modo, si applicherà il regime forfettario per tutto il 2019 e fino alla perdita dei requisiti, assoggettando il reddito prodotto all’imposta sostitutiva del 15%.

Il passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario è diretto. L’Agenzia delle Entrate ricorda che quest’ultimo rappresenta il regime naturale per i titolari di partita IVA, a patto di rispettare i requisiti previsti.

A tal proposito si ricorda che la Legge di Bilancio 2019 ha notevolmente modificato le regole per l’accesso al regime forfettario, che consente di tassare il reddito prodotto con un’aliquota unica pari al 15%, oltre a prevedere diverse misure di semplificazione.

Il regime forfettario ha gradualmente sostituito tutti i regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche, anche per superare criticità e sovrapposizioni generate dalle coesistenza di più regimi di favore destinati a soggetti con caratteristiche simili.

Così è anche per il regime fiscale di vantaggio, il meglio noto regime dei minimi destinato a “favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese”, che continua ad applicarsi per i soggetti che già l’avevano adottato prima dell’abolizione fino al compimento dell’intero periodo agevolato.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 140 del 14 maggio 2019
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario

Passaggio naturale dal regime dei minimi al regime forfettario

Basta adottare un comportamento concludente per passare dal regime dei minimi al regime forfettario, tra i quali esiste una sorta di continuità.

Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate,

nonostante il rinvio fatto dal regime di vantaggio alle disposizioni dei cd ex minimi di cui alla legge n. 244 del 2007, non si applica, in tale evenienza, quanto disposto dal comma 111 dell’articolo 1 della citata legge, che obbligava coloro che uscivano dal regime di favore per superamento dei limiti di ricavi di oltre il 50 per cento, all’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

Si tratta di un vincolo dettato prima dell’avvio del regime forfettario che, ripete l’Agenzia, rappresenta il regime naturale per coloro che ne possiedono le caratteristiche.

Pertanto, se ai fini IVA i due regimi prevedono il medesimo trattamento, è sufficiente che sia indicato nelle fatture il riferimento normativo al regime forfettario e non anche quello al regime di vantaggio.

Il reddito imponibile per tutto il 2019 andrà determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario, che cesserà di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito relativo al limite di fatturato (65.000 euro per tutti), ovvero qualora si concretizzi una delle cause ostative o anche nel caso di opzione per l’applicazione del regime ordinario.

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