Rientro dei cervelli: le novità sulle agevolazioni dal Decreto Crescita in poi

Rosy D’Elia - Irpef

Rientro dei cervelli, una panoramica sulle agevolazioni fiscali che spettano ai lavoratori tornati in Italia dopo un periodo all'estero. Dai requisiti alla durata del regime agevolato, che può essere esteso in presenza di specifiche condizioni, fino alla percentuale di riduzione del reddito imponibile: le regole in vigore tenendo conto delle novità approvate dal Decreto Crescita in poi.

Rientro dei cervelli: le novità sulle agevolazioni dal Decreto Crescita in poi

Rientro dei cervelli: sono diverse le agevolazioni a cui hanno diritto i lavoratori tornati in Italia dopo un periodo di residenza all’estero.

Un panoramica sulle regole da seguire alla luce delle novità introdotte dal Decreto Crescita in poi: dalla durata del regime agevolato, che in presenza di specifiche condizioni può essere esteso, alla percentuale di riduzione del reddito imponibile, che può variare in base a diversi fattori.

Con l’approvazione del DL n. 34 del 2019 sono state introdotte importanti modifiche su vantaggi e regole d’accesso al regime di favore riservato a lavoratori impatriati, docenti e ricercatori che tornano a vivere nel nostro paese.

Gli interventi, che hanno modificato il riferimento normativo cardine ovvero l’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, sono contenuti nell’articolo 5 del testo convertito in legge il 27 giugno 2019.

Anche le ultime due Leggi di Bilancio 2022, poi, sono intervenute ancora con delle novità.

La possibilità di beneficiare di una proroga del regime fiscale agevolato è stata estesa anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari delle agevolazioni per i lavoratori impatriati e per i docenti e i ricercatori.

Solo per fare due esempi, la revisione del Decreto Crescita ha portato per i lavoratori impatriati la riduzione dell’imponibile dal 50 al 70 per cento. E per i docenti e i ricercatori che si trasferiscono in Italia la durata del regime di favore a 6 anni.

Rientro dei cervelli: il Decreto crescita ha cambiato le agevolazioni fiscali

L’articolo 5, dedicato agli strumenti per portare in Italia lavoratori che vivono all’estero, ha apportato modifiche importanti al regime degli impatriati, regolato dall’articolo 16 del decreto legislativo numero 147 del 2015, e a quello del rientro dei cervelli previsto dall’articolo 44 del DL numero 78 del 2010.

Che cosa prevedeva, fino al Decreto Crescita, il sistema di agevolazione?

BENEFICIARIAGEVOLAZIONIDURATAREQUISITI
Lavoratori impatriati esenzione del 50 per cento del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto 5 anni dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia - essere laureati; - aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all’estero per 24 mesi, oppure aver studiato all’estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico; -trasferire la residenza fiscale in Italia; - svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia
Docenti e ricercatori esenzione del 90 per cento del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto 4 anni dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia - esser stati residenti all’estero non in maniera occasionale; - essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; - aver svolto attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università; - trasferire la residenza fiscale in Italia; - svolgere in Italia attività di docenza e ricerca

Il sistema agevolativo, poi, è cambiato come segue.

Rientro dei cervelli: le novità del Decreto Crescita per i lavoratori impatriati

Per quanto riguarda gli impatriati, al regime agevolato sono state apportate le seguenti modifiche con il Decreto Crescita:

  • la riduzione dell’imponibile è passata dal 50 al 70 per cento;
  • è stata introdotta la possibilità di beneficiare di una riduzione ancora più ampia: se la residenza viene trasferita in una delle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) l’agevolazione arriva 90 per cento;
  • le condizioni per accedere al regime fiscale di favore sono diventate più semplici;
  • sono state inserite maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia);
  • è stato stabilito che anche gli italiani residenti all’estero non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) possono accedere alle agevolazioni a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia;
  • per i rapporti di lavoro sportivo è stato previsto che i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo al 50 per cento e il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.

L’operatività delle agevolazioni fiscali riservate agli sportivi professionisti è arrivata solo dopo circa un anno e mezzo, a inizio 2021, con il DPCM che ha regolato l’accesso ai benefici per questa particolare categoria di contribuenti.

Ma il quadro di novità per il regime fiscale degli impatriati non si è concluso con le importanti modifiche apportate con il Decreto Crescita, c’è stato un nuovo passaggio.

La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta ancora per ridefinire la platea di soggetti che possono accedere all’allungamento temporale del regime fiscale agevolato.

Rientro dei cervelli: le novità della Legge di Bilancio 2021 per i lavoratori impatriati

Con il comma 50 dell’articolo 1, la Legge numero 178 del 2020 modifica l’articolo 5 del Decreto Crescita che a sua volta è intervenuto sull’articolo 16 del Decreto legislativo numero 147 del 2015.

La possibilità di accedere al prolungamento di 5 anni del regime fiscale agevolato con l’abbattimento del 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti viene estesa anche a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, al 31 dicembre 2019, rientrava nel regime per i lavoratori impatriati.

In presenza dei requisiti richiesti, i contribuenti possono beneficiare di questa agevolazione effettuando un versamento:

  • pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto della detassazione per i lavoratori impatriati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
  • pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e detassati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.

Stando al testo della norma, gli sportivi professionisti risultano esclusi da questa possibilità.

Le modalità per poter effettivamente beneficiare del prolungamento del regime agevolato sono state messe nero su bianco con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 60353 del 3 marzo 2021
Modalità di esercizio dell’opzione ai fini della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

La stessa Agenzia ha dedicato al tema dei lavoratori impatriati anche una delle ultime circolari del 2020, la numero 33 del 28 dicembre, facendo il punto sulle regole generali d’accesso.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 33 del 28 dicembre 2020
Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni. Chiarimenti interpretativi.

Rientro dei cervelli: le novità del Decreto Crescita per docenti e ricercatori

Infine, è necessario ricordare che anche per quanto riguarda i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia sono state introdotte delle novità dal Decreto Crescita.

In questo caso è stato modificato il testo dell’articolo 44 del decreto legge numero 78 del 2010:

  • è stato incrementata da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
  • è stata prolungata la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia);
  • come per i lavoratori impatriati, è stato stabilito che non è più necessario essere iscritti all’AIRE per accedere alle agevolazioni.

Le novità della Legge di Bilancio 2022 per docenti e ricercatori

Anche su questo fronte, però, le novità non sono finite con la revisione del DL n. 34/2019.

La Legge di Bilancio 2022, così come aveva fatto quella del 2021 per gli impatriati, ha esteso la possibilità di prorogare il regime fiscale agevolato previsto per il rientro dei cervelli in presenza di determinati requisiti anche a docenti, ricercatrici e ricercatori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 beneficiavano già della riduzione dell’imponibile al 10 per cento.

Le modalità per poter accedere alle agevolazioni fiscali per un periodo di tempo più lungo sono state stabilite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 102028 del 31 marzo 2022
Modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come integrato dall’articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte dei docenti o ricercatori.

Per accedere al prolungamento del periodo di fruizione dei benefici, bisogna operare come segue:

  • procedere con un versamento pari al 5 o al 10 per cento, in base a requisiti diversi, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione;
  • comunicare l’opzione al datore di lavoro o, in caso di lavoro autonomo, indicarla nella dichiarazione dei redditi.
VersamentoRequisiti
Importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o acquisto di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione
Importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione Almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e proprietà di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, acquisita successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento

L’acqusito della casa per accedere alla proroga delle agevolazioni fiscali

Come emerge dalla normativa di riferimento sia per quanto riguarda i lavoratori impatriati che per quanto riguarda i docenti e i ricercatori l’acquisto della casa in Italia è una delle condizioni che determinano la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali per un periodo più lungo.

Perché dia diritto a beneficiare del regime agevolato per un maggior numero di periodi d’imposta l’unità immobiliare deve essere acquistata dopo il trasferimento della residenza in Italia o nei dodici mesi precedenti.

A procedere può essere direttamente il lavoratore, ma anche il coniuge, il convivente o i figli, anche in comproprietà.

E l’immobile acquistato può essere anche una seconda casa, se già si possiede un immobile.

Come sottolinea l’inserto L’Esperto risponde de Il Sole 24 Ore, edizione dell’11 aprile 2022, essere proprietario di un’altra abitazione sul territorio nazionale non impedisce l’accesso all’estensione dell’agevolazione.

In questi casi, infatti, la norma non prevede esclusioni. L’estensione, invece, non è accessibile se l’acquisto riguarda la nuda proprietà o il diritto di usufrutto.

Rimesse verso l’Italia: nessuna tassazione per gli iscritti all’AIRE

Infine, sempre nello stesso approfondimento curato da Il Sole 24 Ore è contenuto un chiarimento importante per tutti gli italiani e le italine che vivono ancora all’estero e sono iscritti all’AIRE, Anagrafe Italiana Residenti all’Estero.

Gli italiani e le italiane che percepiscono redditi all’estero e inviano delle somme sul loro corrente in Italia tramite bonifico non sono tenuti a dichiararli e a sottoporli a tassazione: risultano, infatti, fiscalmente residente in un altro Paese.

E inoltre anche l’obbligo di monitoraggio per gli investimenti e i trasferimenti correlati denuti all’estero riguardano solo i soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia.

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