Regime forfettario 2019: passaggio senza vincolo triennale per chi ha i requisiti

Francesco Oliva - Irpef

Regime forfettario 2019: in seguito a nuove disposizioni normative, per chi ha i requisiti richiesti non c'è nessun vincolo triennale. A stabilirlo l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 107 del 2019.

Regime forfettario 2019: passaggio senza vincolo triennale per chi ha i requisiti

Regime forfettario 2019: con l’entrata in vigore di nuove disposizioni normative, per chi ha i requisiti richiesti non c’è il vincolo triennale solitamente previsto. A stabilirlo l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 107 dell’11 aprile 2019.

Lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico di un dottore commercialista iscritto all’ordine che svolge attività di consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro.

Regime forfettario 2019: nessun vincolo triennale per chi ha i requisiti previsti

Il professionista ha adottato, fino al periodo d’imposta 2016, il regime contabile semplificato. Poi l’anno dopo, pur avendo i requisiti per accedere al regime naturale forfettario, con la presentazione della dichiarazione IVA ha rinnovato tacitamente il regime contabile semplificato.

Ora si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se può accedere al regime forfettario dal 1° gennaio 2019, senza rispettare il vincolo triennale che deriva dall’esercizio tacito dell’opzione per il regime contabile semplificato.

Con la risposta all’interpello numero 107 dell’11 aprile, l’Agenzia dell’Entrate conferma che il contribuente, in possesso dei requisiti richiesti, può transitare dal regime di tassazione ordinario a quello forfettario già a partire dal periodo d’imposta 2019.

Agenzia delle Entrate: risposta all’interpello numero 107 dell’11 aprile 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Passaggio al regime forfettario.

Regime forfettario 2019: nessun vincolo triennale per chi ha i requisiti previsti

Nell’argomentare la risposta, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla definizione del regime forfettario, regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale e che rispondono a determinate caratteristiche. E sottolinea le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.

Dal 1° gennaio, infatti, sono stati semplificati i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro, e sono state introdotte nuove cause di esclusione.

Chi ha le caratteristiche per accedervi applica ai redditi determinati forfettariamente un’unica imposta del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap.

La risposta all’interpello numero 107 arriva dopo 24 ore dalla pubblicazione della circolare numero 9/E, attesissima dagli addetti ai lavori, che fa il punto sul nuovo impianto del regime agevolato, sui casi di esclusione e sulle modalità di accesso.

L’Agenzia delle Entrate torna ancora sul tema e conferma al professionista la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 15%. Dalle dichiarazioni presentate, risulta che ha adottato il regime di tassazione ordinario, che ha continuato ad utilizzare optando tacitamente con comportamento concludente, pur possedendo dal 2017 i requisiti per adottare il regime forfettario.

In questi casi, è possibile applicare l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica numero 442 del 10 novembre 1997, che fa decadere il vincolo triennale stabilendo che è possibile “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.

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