Regime forfettario e rapporti con la PA: ingresso libero in caso di concorso

Rosy D’Elia - Irpef

Regime forfettario e rapporti con la Pubblica Amministrazione: il vincitore di un concorso pubblico non incorre nella causa ostativa legata al lavoro dipendente e può accedere alla tassazione agevolata. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 163 del 28 maggio 2019.

Regime forfettario e rapporti con la PA: ingresso libero in caso di concorso

Regime forfettario e rapporti con la Pubblica Amministrazione: chi partecipa e vince un concorso pubblico ha accesso libero alla tassazione agevolata che permette di applicare un’imposta sostitutiva del 15%. Non scatta la causa ostativa legata al rischio che si nasconda un lavoro dipendente dietro il rapporto di lavoro. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 163 del 28 maggio 2019.

Sotto la lente di ingrandimento, l’analisi di un caso pratico che ha permesso di fare luce sulla questione. Dal 2019 il regime forfettario ha assunto una nuova veste: da un lato si è allargata la potenziale platea portando il limite dei ricavi fino a 65.000 euro, ma dall’altro si è ristretto l’accesso con l’introduzione di due nuove cause ostative:

  • l’esclusione per i titolari di partita IVA che contemporaneamente partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario;
  • accesso vietato anche per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

L’interpretazione delle nuove regole non è sempre così immediata per contribuenti e addetti ai lavori e l’Agenzia delle Entrate sta tornando spesso sull’argomento per sciogliere i nodi uno a uno.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 163 del 28 maggio 2019
Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.

Regime forfettario e rapporti con PA: ingresso libero in caso di concorso pubblico

Questa volta si sofferma sul caso di un biologo che ha intenzione di partecipare a un concorso pubblico bandito da un’Azienda Sanitaria per accedere a un incarico di dirigente.

Il bando di concorso, come riporta il contribuente, pone delle condizioni:

  • l’incarico sarà regolato da apposito contratto in linea con la normativa vigente per l’affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione;
  • il candidato deve essere titolare di partita IVA o deve impegnarsi ad aprirla in caso di affidamento dell’incarico.

In un periodo tra il 2018 e il 2019 ha avuto un contratto di lavoro dipendente, in qualità di dirigente biologo, ottenuto tramite concorso presso la stessa Azienda Sanitaria che ora bandisce una nuova selezione.

Nel caso in cui dovesse vincere il concorso, il contribuente vorrebbe accedere al regime forfettario, ma gli sorge un dubbio: scatta la causa ostativa prevista dalla lettera d-bis), aggiunta al comma 57 della legge numero 190 del 2014, per cui l’applicazione della tassazione sostitutiva non è possibile per le persone fisiche che esercitano attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta?

Con la risposta all’interpello numero 163 del 2019, l’Agenzia delle Entrate spazza via i dubbi e conferma al biologo la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 15% in caso di vittoria del concorso pubblico bandito dall’Azienda Sanitaria.

Regime forfettario e rapporti con la Pubblica Amministrazione: la condizione per l’ingresso libero

Come sottolineano i chiarimenti, però, la possibilità di accedere al regime forfettario corre su un filo sottile. E l’Agenzia delle Entrate pone una condizione:

“qualora il contribuente dovesse risultare vincitore del concorso e dovesse svolgere a favore dell’Azienda Sanitaria ... un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, lo stesso non potrebbe in ogni caso applicare il regime forfetario in esame”.

La nuova causa ostativa, infatti, risponde alla ratio di evitare “artificiose trasformazioni” di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo per questo un periodo di sorveglianza.

Nel caso analizzato sono da escludere eventuali anomalie, il rapporto di lavoro autonomo tra il professionista e l’ente pubblico, con il quale c’è stato un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza, si potrà eventualmente instaurare solo se il contribuente risulterà vincitore di un concorso pubblico, e quindi è improbabile che sia frutto di una “artificiosa trasformazione”.

Regime forfettario e doppia attività con aziende sanitarie: accesso libero

Il dubbio che i rapporti di lavoro tra professionisti e aziende sanitarie possano far scattare la causa ostativa legata al lavoro dipendente si ripete in relazione a casi diversi. L’Agenzia delle Entrate, infatti, è tornata sulla questione anche con la risposta all’interpello numero 170 del 30 maggio 2019.

La questione in oggetto riguarda un contribuente che, dal mese di gennaio 2018, ha in essere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso un Istituto con la qualifica di “Medico Aiuto c/o UO Cardiologia”.

E nella stessa data ha sottoscritto un accordo per l’attività professionale di “Medico Professionista Cardiologo per prestazioni professionali extra SSN”, senza alcun vincolo di subordinazione, da svolgere sempre presso lo stesso Istituto.

In questo caso scatta la causa ostativa che preclude l’accesso al regime forfettario?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, come stabilito nella circolare 9/E del 10 aprile 2019, se prima dell’entrata in vigore delle nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti dello stesso datore di lavoro, la causa ostativa non scatta se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.

Al contrario, nel caso in cui la doppia attività dovesse subire, durante il periodo di sorveglianza, modifiche sostanziali che spostano una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire del regime forfettario sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo, non sarà più possibile rientrare nel regime forfettario.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 170 del 30 maggio 2019
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.

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