Come funzionano i controlli fiscali nei confronti degli idraulici? Quali metodologie vengono seguite per la verifica delle correttezza fiscale e amministrativa di questa particolare categoria di partite IVA?

Il settore relativo all’installazione di impianti idraulico-sanitari ricomprende:
- installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, inclusa manutenzione e riparazione, in edifici o in altre opere di costruzione;
- installazione di impianti per la distribuzione del gas, inclusa manutenzione e riparazione;
- installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione;
- installazione di impianti di depurazione per piscine, inclusa manutenzione e riparazione;
- installazione di impianti di irrigazione per giardini, inclusa manutenzione e riparazione.
In questo caldo periodo estivo queste attività raggiungono picchi di richiesta importanti da parte del mercato.
Così come evidenzia la stessa metodologia di controllo sul settore – si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 84/E/2001, che se pur datata continua ad essere un punto di riferimento in materia –, i principali elementi per stimare l’ordine di grandezza del volume d’affari attengono alla capacità potenziale dell’azienda di produrre servizi e sono pertanto riferibili essenzialmente alla manodopera, ai materiali impiegati ed alla varietà e consistenza dei beni strumentali.
I controlli fiscali sugli idraulici
Il raffronto tra i lavori eseguiti in un certo periodo (anche inferiore all’anno), la forza lavoro ed i materiali impiegati nello stesso arco temporale, può fare emergere contraddizioni meritevoli di chiarimenti da parte del contribuente e utili all’accertamento.
Le ore di lavoro desumibili dalle ricevute e dalle fatture emesse potrebbero, infatti, non essere in linea con la capacità di lavoro dell’impresa espressa dal numero degli addetti all’attività produttiva (non soltanto gli operai dipendenti, ma anche familiari coadiuvanti, soci d’opera e/o lo stesso titolare, pur tenendo conto che, nelle aziende di maggiori dimensioni, il titolare e taluni soci devono dedicare parte del loro tempo all’attività di direzione).
Per le imprese di piccole dimensioni, nelle quali il titolare spesso è un prestatore d’opera, è possibile ricostruire il volume d’affari sulla base delle ore lavorative prestate dall’imprenditore e dai dipendenti, confrontando il monte ore lavorato dai dipendenti in un determinato periodo (libri paga, cedolini mensili, ecc.), dal personale in forza all’impresa eventualmente non registrato e dal titolare, al netto di assenze a vario titolo, con la manodopera presumibilmente incorporata nei lavori fatturati nello stesso arco temporale.
Elementi utili |
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Al momento dell’accesso è importante per i verificatori acquisire la documentazione contabile obbligatoria e cercare quella extracontabile rilevante ai fini della verifica. In particolare, reperire ed acquisire agli atti della verifica eventuale documentazione extracontabile (agende, appunti, quietanze, corrispondenza, brogliacci, indirizzi, schedari clienti, ecc.), che può avere rilevanza ai fini del successivo controllo |
Attività che si presta al nero |
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Elemento da considerare | È inutile negare, infatti, che in tali attività, spesso gestite personalmente, i servizi vengono pagati in contanti, così da non lasciare traccia; così come gli acquisti, appoggiati magari presso il solito fornitore, non vengono fatturati, così che il nero produce nero |
Può essere utile per i verificatori la rilevazione dei beni strumentali, delle attrezzature, e dei materiali esistenti in azienda. Al riguardo, i verificatori procedono in genere a:
- inventariare i beni strumentali posseduti o detenuti a qualsiasi titolo e le attrezzature esistenti in azienda o sui luoghi di lavoro e operare il riscontro con il registro dei beni ammortizzabili;
- individuare le ultime operazioni effettuate e, in particolare, gli ultimi documenti fiscali emessi (fatture, ricevute fiscali, documenti di trasporto);
- effettuare l’inventario dei materiali presenti presso i luoghi di lavoro, estendendo la ricerca anche agli eventuali altri locali a disposizione di cui si abbia conoscenza.
Inoltre, i verificatori sono soliti richiedere al contribuente, con contestuale verbalizzazione delle dichiarazioni rese, notizie relative a:
- tariffe praticate e ai criteri utilizzati per la determinazione degli importi richiesti ai clienti;
- particolari agevolazioni concesse ai clienti (contratti di assistenza e manutenzione, bonus, sconti, ecc.);
- esistenza di convenzioni con esercizi commerciali per assistenza e manutenzione ai clienti;
- maggiorazioni legate a interventi d’urgenza (festivi o notturni) o ad interventi effettuati al di fuori dell’ambito territoriale normalmente considerato;
- elementi e criteri tenuti a base per la valutazione delle rimanenze dichiarate in contabilità, con particolare attenzione ai lavori in corso di esecuzione.
La verifica dei ricavi dichiarati muoverà dai dati e dalle notizie acquisite nel corso del controllo e tenderà a ricostruire l’effettiva entità, quantitativa e qualitativa, delle prestazioni effettuate dall’impresa.
Le caratteristiche del settore fanno ritenere che la maggior parte dell’evasione si concentri nei rapporti con privati “consumatori finali”, non sempre interessati al rilascio della fattura. Possono ipotizzarsi così le seguenti irregolarità:
- totale occultamento dei corrispettivi conseguiti;
- sottofatturazione delle prestazioni rese.
Naturalmente, le modalità di controllo saranno diversificate rispetto al tipo di contribuente (strutturato o meno). Se risultano, anche attraverso riscontri presso altri enti, lavori di impiantistica, si può risalire, anche in contraddittorio con la parte, alla valutazione dell’importanza del lavoro e, conseguentemente, alla congruità degli importi fatturati.
Tutta la documentazione extracontabile (corrispondenza, appunti, preventivi, agende, schedari clienti, quietanze, indirizzi, brogliacci, ecc.), compresi i dati contenuti su supporti elettronici, sarà attentamente vagliata al fine di controllare che i servizi ed i lavori eseguiti, come desumibili dalle annotazioni nella documentazione extracontabile, abbiano trovato riscontro nelle scritture contabili e documentali.
Il riscontro di lunghi periodi di inattività, desumibili dall’assenza di operazioni di fatturazione, è oggetto di attento esame, effettuato anche in contraddittorio con la Parte.
Qualora non fossero fornite giustificazioni plausibili (stato di temporanea infermità, assenza, ecc.) e potendo disporre di altri elementi indiziari riferiti allo stesso arco temporale (acquisti di materiali, pagamento di forniture, acquisti di beni strumentali o sostenimento di spese personali/familiari), sarà legittimo ipotizzare, anche in relazione a tali periodi “morti”, l’effettuazione di prestazioni con conseguente produzione di ricavi, da quantificarsi, sulla base delle tariffe praticate.
Altri controlli finalizzati all’individuazione dei corrispettivi non contabilizzati sono diretti ad accertare che:
- tutti i principali beni e materiali acquistati trovino rispondenza nei lavori fatturati. In proposito, si tenga conto che per le imprese del settore non è usuale la costituzione di scorte; i materiali vengono procurati di volta in volta e non dovrebbe, quindi, intercorrere molto tempo tra il loro acquisto ed il loro utilizzo e conseguente addebito al cliente;
- non vi siano palesi incongruenze tra le percorrenze degli automezzi, ricavabili dai consumi di carburante, ed i documenti di trasporto emessi ovvero il numero ed il tipo di prestazioni desumibili dalle fatture emesse (tenuto conto anche dell’ubicazione dei lavori eseguiti). La correlazione tra consumi di carburante ed entità dei servizi presenta generalmente un carattere di relativa stabilità e quindi, oscillazioni troppo marcate dovrebbero, perlomeno, trovare una plausibile spiegazione. Per essere efficace l’incrocio va effettuato con riferimento a limitati periodi nel tempo;
- l’attrezzatura in dotazione dell’impresa (ad esempio pompe di particolare potenza, ecc.), soprattutto se di notevole capacità produttiva e costo, trovi riscontro nella tipologia dei lavori fatturati.
Nei piccoli centri residenziali possono risultare preziose le informazioni acquisibili presso i locali fornitori del materiale utilizzato. Attraverso un controllo incrociato presso gli archivi dei clienti di tali ditte (rivendite di pezzi di ricambio, sanitari per bagni, impianti di irrigazione, ferramenta, ecc.) possono emergere elementi interessanti relativi al volume e alla frequenza degli acquisti effettuati dalle ditte in questione.
Per la valorizzazione dei servizi non contabilizzati, i verificatori in genere si riferiscono alla tariffa media oraria, che può essere desunta dalle fatture e ricevute emesse, tenendo conto che generalmente:
- la tariffa oraria si applica a frazione di 30 minuti, con un addebito minimo di 30 minuti, anche per frazioni inferiori;
- la tariffa è calcolata aggiungendo al diritto fisso di chiamata:
- il costo orario relativo al tempo impiegato (comprendendo il tempo di lavoro effettivo, quello di trasferimento e quello dell’eventuale ricerca di pezzi di ricambio);
- il costo dei materiali impiegati, con una maggiorazione che può essere desunta dalle fatture emesse; solitamente il ricarico non è troppo elevato essendo le imprese del settore soprattutto prestatrici di servizi;
- il costo dell’eventuale rimborso chilometrico, secondo le tariffe A.C.I., per interventi fuori Comune in cui ha sede la ditta, calcolato sulla distanza di andata e ritorno dalla sede della ditta al domicilio del cliente.
Il diritto di chiamata viene addebitato soprattutto ai clienti privati e nei casi di piccoli lavori di manutenzione.
Per i verificatori può essere utile confrontare i corrispettivi derivanti dall’installazione con quelli derivanti da manutenzione e riparazione.
Questi ultimi, infatti, si prestano ad essere occultati più facilmente e con minori rischi; una loro modesta incidenza confermerebbe il sospetto di insufficiente contabilizzazione.
L’indagine sui ricavi può essere approfondita attraverso questionari indirizzati sia ai clienti, per avere conferma degli importi fatturati e notizie in ordine ad eventuali servizi eseguiti in assistenza o in garanzia, sia ai fornitori, per esaminare la documentazione relativa ai pagamenti effettuati dall’impresa (con l’indicazione del numero dell’assegno e della banca trassata), alla ricerca di eventuali assegni emessi dai clienti e “girati” dall’impresa al fornitore senza annotazione in contabilità.
La posizione della Corte di Cassazione
Particolarmente interessante è il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione e definito con la sentenza n. 6951 del 2017.
L’Agenzia delle Entrate ha ricostruito con metodo analitico-induttivo a carico del contribuente, esercente attività d’installazione di opere idrauliche, impianti di riscaldamento e di protezione incendio ed opere di lattoneria in genere, in relazione all’anno 2003, maggiore materia imponibile ai fini dell’IRPEF, dell’IVA e dell’IRAP.
L’impugnazione dell’accertamento non ha avuto successo né in primo, né in secondo grado. In particolare, l’allora CTR, oltre ad osservare che il ricorso al metodo seguito non è ostacolato dalla presenza di documentazione contabile formalmente corretta, ha affermato che:
“le presunzioni valorizzate dall’Ufficio derivano da dati dichiarati dallo stesso contribuente e comunque dall’illogicità della sua condotta, e, in particolare dalla perdita dichiarata, dall’importo di euro 434.510,76 di materiale venduto, comprensivo di lavori commessi a terzi, senza ricarico alcuno, dal notevole costo di lavoro dipendente per dodici collaboratori, impiegati per 323 settimane lavorative, dalla differenza tra i ricavi dichiarati ed i materiali installati, dalla totale mancanza d’indicazione nelle fatture del monte ore impiegato per i servizi svolti presso i clienti e dall’evidente antieconomicità della gestione dell’impresa prolungata per più anni, di modo che le valutazioni svolte hanno fatto leva su dati oggettivi, sviluppati in favore del contribuente, in quanto non hanno tenuto conto del costo del lavoro straordinario e comunque sono stati defalcati del 10 per cento.”
La Corte ha ribadito che l’accertamento di cui all’art.39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/1973:
“è consentito, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza, facendo leva sulle incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta (tra varie, Cass. n. 9716/2015 e ord. n. 26036/2015).
E la Commissione ha passato in rassegna, come sunteggiato in narrativa, i numerosi profili d’incongruenza dei dati desumibili dalle scritture, valorizzando elementi a queste alternativi; il che evidenzia l’infondatezza del primo profilo di censura, che contesta il ricorso al metodo di accertamento seguito.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: I controlli fiscali nei confronti degli idraulici