La liquidazione della società non legittima da sola il ruolo straordinario

La procedura di liquidazione volontaria della società non integra da sola gli estremi del fondato pericolo per la riscossione e la conseguente iscrizione del debito nel ruolo straordinario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l'Ordinanza numero 22529 del 18 luglio 2022.

La liquidazione della società non legittima da sola il ruolo straordinario

Con l’Ordinanza n. 22529 del 18 luglio 2022 la Corte di cassazione ha affermato che la procedura di liquidazione volontaria della società non integra da sola gli estremi del fondato pericolo per la riscossione e la conseguente iscrizione del debito nel ruolo straordinario.

Occorre, invece, che a tale condizione concorrano ulteriori fatti, riferibili a condotte tenute dal contribuente o ad eventi oggettivi esterni, come tali suscettibili di porre in risalto il fondato timore di riscossione del credito da parte dell’Erario.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 22529 del 2022
Il testo integrale dell’Ordinanza numero 22529 del 18 luglio 2022

I fatti – Il caso è stato originato dall’impugnazione in CTP dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio finanziario, sulla base delle risultanze di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società, contestava l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e riprendeva a tassazione le imposte illegittimamente compensate o non corrisposte.

Trattandosi di avviso di accertamento non definitivo, l’Ufficio iscriveva a titolo provvisorio il debito per imposta e interessi, nella misura del 50 per cento degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati, ai sensi dell’art. 15 del DPR 602/1973 vigente ratione temporis (oggi l’iscrizione a ruolo è nella misura di un terzo).

Successivamente, provvedeva ad iscrivere nel ruolo straordinario l’intero importo oggetto dell’avviso, escluse solo le sanzioni, ai sensi dell’art. 11 del decreto del 1973 ravvisando un fondato pericolo per la riscossione.

Il ricorso proposto dalla contribuente è stato respinto sia dalla CTP che dalla CTR. I giudici d’appello in particolare hanno ritenuto ravvisabile il fondato pericolo per la riscossione nell’intervenuta messa in liquidazione volontaria della società. Hanno giustificato il rilievo sulla considerazione che tale fase della vita sociale costituisce un’evidente situazione di pericolo per i creditori insoddisfatti.

Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15-bis del DPR n. 602 del 1973, per aver la CTR ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo straordinario in base alla sola circostanza della messa in liquidazione volontaria della società contribuente, di per sé inidonea ad integrare il presupposto del fondato pericolo per la riscossione, e senza alcuna valutazione sullo stato dell’attività e della capacità patrimoniale della società stessa.

La corte di cassazione ha ritenuto meritevole di accoglimento il motivo di doglianza proposto dalla società, partendo dalla considerazione che la liquidazione delle società di capitali costituisce una fase della vita della società, immediatamente precedente e strumentale alla sua estinzione ed è caratterizzata da un procedimento complesso che inizia con la verificazione e l’accertamento di una causa di scioglimento.

Con tutte le garanzie procedurali e sostanziali che caratterizzano la fase della liquidazione, i giudici di legittimità hanno affermato che la stessa non possa ritenersi, ex se, portatrice di disvalore perché attesta, semplicemente, che la vita di quella particolare società è destinata a chiudersi, con l’obiettivo principale di soddisfare i creditori esistenti, prima ancora dei soci.

Diversamente, costituiscono elementi concorrenti ad integrare il requisito del fondato pericolo per la riscossione, ad esempio, l’avvio della fase di liquidazione e la contemporanea sussistenza, alla data della formazione del ruolo, di un provvedimento - valido ed efficace - di iscrizione di ipoteca legale sui beni di società.

Ne deriva, in via generale, che la sola circostanza della messa in liquidazione, anche volontaria, della società non è idonea ad integrare il requisito del “fondato pericolo per la riscossione”, che legittima l’iscrizione del debito nel ruolo straordinario.

Occorre, invece, che a tale condizione concorrano ulteriori fatti, riferibili a condotte tenute dal contribuente (quali, ad esempio l’occultamento di cespiti), o ad eventi oggettivi esterni (ad esempio, l’adozione di provvedimenti di sequestro, la contestuale presenza di una pluralità di ingenti debiti, ecc..), come tali suscettibili di porre in risalto la criticità della posizione debitoria e il timore di riscossione del credito da parte dell’Erario.

Sulla base di tali motivazioni la Corte di cassazione, in accoglimento dello specifico motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della contribuente.

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