Niente bonus assunzioni senza i nuovi requisiti

Chi puntava all'esonero contributivo del 70 per cento previsto dal Milleproroghe resterà senza sostegni. I nuovi incentivi del decreto lavoro spettano solo in presenza dei nuovi requisiti

Niente bonus assunzioni senza i nuovi requisiti

Il nuovo Decreto Lavoro ha riscritto in modo anomalo e pieno di dubbi i bonus per l’assunzione di giovani, donne e nella Zes Unica.

Gli esoneri contributivi si possono ottenere fino al prossimo 31 dicembre ma solo in teoria. In pratica le difficoltà per aziende e professionisti saranno tantissime.

Si dice quindi addio alla versione in vigore a inizio anno, quella prevista dal decreto Milleproroghe 2026 e con essa alla scadenza del 30 aprile per le assunzioni incentivate.

A cambiare, però, sono anche importi e requisiti: il bonus torna ad essere erogato in misura piena ma scattano nuove condizioni da rispettare che rischiano di compromettere la fruizione dell’incentivo per i datori di lavoro che hanno assunto secondo le ormai vecchie regole.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime agevolazioni e novità fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla Newsletter gratuita di Informazione Fiscale


Niente bonus per le assunzioni effettuate nel 2026 che non rispettano i nuovi requisiti

I nuovi incentivi previsti dal decreto Lavoro 2026 si collocano nel solco delle misure previste dal decreto Coesione e in vigore fino al 31 dicembre 2025 con l’obiettivo di prolungare gli incentivi all’occupazione a favore di giovani, donne e nella Zes ma, superate le disposizioni (mai attuate) previste dal Milleproroghe, il nuovo impianto normativo si differenzia molto rispetto a quanto previsto in precedenza.

Una delle questioni che sta facendo discutere deriva proprio da qui. Nel riscrivere gli incentivi per l’assunzione di giovani, donne e nelle regioni del Mezzogiorno il decreto Lavoro ha abolito le disposizioni previste dal Milleproroghe.

Questo, ricordiamo, aveva esteso all’intero anno il bonus donne e previsto un doppio canale per la fruizione dell’incentivo per giovani e Zes: esonero del 100 per cento se l’assunzione comportava anche un incremento occupazionale, risotto al 70 per cento in caso contrario.

Con la versione 2.0 dei bonus, il requisito dell’incremento occupazionale netto diventa una condizione imprescindibile per l’accesso all’esonero. Ma non solo.

A cambiare, in particolare per il bonus giovani e donne, sono anche i requisiti richiesti ai neo assunti. I nuovi assunti devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da almeno 6 mesi se rientrano nelle ulteriori condizioni di svantaggio stabilite dalla normativa comunitaria (prima era richiesta solamente l’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato). Nel caso del bonus donne, la misura riguarda donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da almeno 6 mesi in presenza di specifici criteri di svantaggio legati all’età, al titolo di studio o al settore di occupazione.

Una mezza rivoluzione che ha fatto sorgere più di un dubbio, non smentito dalle circolari INPS con le istruzioni pubblicate il 14 maggio, in aziende e addetti ai lavori: cosa succede per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 aprile ai sensi delle regole previste dal decreto Milleproroghe?

I nuovi bonus, come noto, valgono per le assunzioni effettuate durante tutto il 2026 (hanno quindi carattere retroattivo) e i chiarimenti INPS lasciano poco spazio a interpretazione. La risposta appare, dunque, inequivocabile: se la nuova assunzione non rispetta i nuovi criteri individuati dal decreto lavoro, il datore di lavoro non può accedere all’esonero.

Ecco, dunque, che i timori sembrano essere confermati: chi puntava all’esonero ridotto, quello al 70 per cento, oppure chi non rientra appieno nei nuovi requisiti resta tagliato fuori dalle agevolazioni.

Il punto è che il decreto lavoro è andato a riscrivere delle disposizioni previste per legge, con buona pace di chi si era affidato alle regole previste a inizio anno e regolarmente in vigore fino a maggio.

E non solo, anche l’intervento sul Salario Minimo è stato sostituito dall’istituto del Salario Giusto, sostanzialmente sconosciuto in qualsiasi altro ordinamento giuridico del mondo.

Semaforo verde per l’invio della dichiarazione dei redditi precompilata e del 730: quando arriveranno i rimborsi IRPEF?

Con pieno rispetto della tabella di marcia, il 14 maggio è scattato il semaforo verde per la dichiarazione dei redditi precompilata 2026: il canale per l’invio del modello 730 è stato ufficialmente aperto.

I contribuenti possono modificare i dati inseriti o accettare le informazioni precompilate e procedere con l’invio all’Agenzia delle Entrate. C’è tempo fino alla scadenza fissata al 30 settembre per trasmetterlo.

In queste prime due settimane di consultazione, precisa l’Agenzia, gli accessi registrati all’applicativo online ammontano a oltre 4 milioni e tra gli utenti che hanno già selezionato il modello di dichiarazione, l’80 per cento ha scelto il 730 semplificato.

Come di consueto, i contribuenti possono visualizzare, modificare e inviare il modello 730/2026 precompilato accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate tramite le credenziali SPID, CIE o CNS. Anche quest’anno è possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia all’invio online.

La celerità nell’invio, ricordiamo, determina i tempi per l’accredito dell’eventuale rimborso IRPEF spettante.

Di base, una volta inviato il modello 730 (precompilato o ordinario) parte il flusso di comunicazione tra Fisco e sostituti d’imposta, che si sostanzia nell’elaborazione del prospetto di liquidazione all’interno del quale sono dettagliati gli importi a credito (o a debito) spettanti sulla base della situazione reddituale del contribuente.

La trasmissione entro la fine del mese garantisce il pagamento in tempi rapidi: inviando il modello 730 precompilato entro il 31 maggio, infatti, si potrà ottenere il rimborso nella busta paga di luglio o, per i pensionati, con il cedolino di agosto.

Nella tabella sono riportate tutte le tempistiche di riferimento:

Presentazione del modello 730/2026Scadenza per l’elaborazione del prospetto di liquidazione
Entro il 31 maggio 15 giugno
Dal 1° al 20 giugno 29 giugno
Dal 21 giugno al 15 luglio 23 luglio
Dal 16 luglio al 31 agosto 15 settembre
Dal 1° al 30 settembre 30 settembre

Ricevuto il prospetto di liquidazione, i datori di lavoro sono chiamati ad erogare il rimborso IRPEF spettante al dipendente nella busta paga del mese successivo. Per gli enti pensionistici, invece, le operazioni di conguaglio partono dal secondo mese successivo.

Decreto Fiscale, dalle scadenze del concordato alle fatture dalla PA: le novità nella legge di conversione

Si avvia verso il traguardo l’iter di conversione in legge del decreto Fiscale, il n. 38/2026. In settimana, il testo ha ottenuto il primo via libera con fiducia da parte del Senato e ora si appresta a passare alla Camera per l’ok definitivo. Sono molte le novità in campo, ma non mancano le esclusioni pesanti.

Tra le modifiche di rilevo c’è quella al calendario del concordato preventivo biennale 2026/2027. Cambiano, infatti, i tempi che scandiscono il calcolo e l’adesione al patto tra Fisco e partite IVA.

Arriva la proroga al 31 ottobre della scadenza per l’adesione. Un termine che, cadendo di sabato, sarà automaticamente differito al 2 novembre.

A cambiare sono poi anche le regole alla base del calcolo delle proposte: anche per le partite IVA con punteggio ISA più basso spunta un limite all’aumento del reddito concordato, con due nuove percentuali che si affiancano a quelle già previste per i più affidabili agli occhi del Fisco.

Le proposte di concordato preventivo biennale 2026/2027 non potranno superare due nuove soglie:

  • del 30 per cento, per le partite IVA che nel periodo d’imposta precedente presentano un punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • del 35 per cento, per le partite IVA che, nello stesso periodo, hanno conseguito un punteggio ISA da 1 a 6.

Nel testo approvato in Senato passa anche la revisione delle regole che si applicheranno dal 15 giugno ai professionisti che hanno delle cartelle non pagate e che devono ricevere compensi dalla Pubblica Amministrazione.

Non basterà più, quindi, un solo euro di debito a bloccare le fatture: la soglia che fa scattare le trattenute sale a 5.000 euro, così come previsto per gli altri meccanismi di verifica.

Così facendo saranno salvi tutti i pagamenti in caso di pendenze con il Fisco di modico valore.

Tra i grandi esclusi del Decreto Fiscale c’è, invece, l’emendamento a firma Garavaglia (tra le proposte maggiormente candidate a entrare nel testo definitivo) che prevedeva la soglia di tolleranza per l’applicazione delle sanzioni su pagamenti e scontrini, irrigidite dal nuovo obbligo di collegamento tra POS e cassa.

Per ora, dunque, non cambiano le regole in vigore per chi commette errori nella gestione dei corrispettivi.