Salario minimo e bonus assunzioni: doppia beffa per imprese e professionisti

Marco Militello - Consulenti del lavoro

Dal Decreto Coesione in poi c'è stato un caos normativo senza precedenti per i bonus assunzioni. E con l'istituto (per ora provvisorio) del Salario Giusto è arrivata un'altra beffa per imprese e professionisti

Salario minimo e bonus assunzioni: doppia beffa per imprese e professionisti

Care amiche e cari amici, oggi devo tornare a parlarvi di Salario Giusto perché ho studiato tutto il weekend, continuo a leggere cose che non capisco, ma sono in buona compagnia perché anche Landini – che per il Decreto 62/2026 è sicuramente considerato espressione di un’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa – ha detto che non ci ha capito niente.

Ma non solo Landini.

Lo stesso dossier del centro Studi di Camera e Senato, a commento del Decreto Lavoro, dice che ci sono delle cose molto poco comprensibili dove il Governo deve fare chiarezza in fase di conversione.

Ad ogni modo, andiamo a riprendere un attimo questa definizione:

Ai fini dell’erogazione degli incentivi di cui al capo 1, la contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto

Ma intanto, la contrattazione collettiva con l’articolo 36 della Costituzione mi pare che abbia poco a che fare, perché quest’ultimo, laddove parla di retribuzione proporzionata dice che questa deve essere

sufficiente per garantire un’esistenza libera e dignitosa per sé e la propria famiglia

Quindi non demanda alla contrattazione collettiva il salario giusto...

Tanto è vero che ci sono molti contratti, anche considerati maggiormente rappresentativi, che sono stati giudicati penosi dal punto di vista del trattamento economico: vigilanza privata, tanto per nominarne uno, ma ce ne sarebbero tanti altri...

E quindi, ai fini del comma 1, si fa riferimento al trattamento economico complessivo (TEC), concetto molto complesso, definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore, alla categoria produttiva di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione, alla natura giuridica del datore di lavoro.

Sembra un po’ una supercazzola, come dicevano quelli di Amici Miei, perché veramente è un panegirico dove si fa fatica a non perdere il filo.

Infatti lo perdi.

Ma tornando ai bonus assunzioni, a chi spettano, a chi non spettano, a come si debbano applicare, a chi possano essere contestate o meno... c’è una rivista di categoria, Leggi di Lavoro che commenta la famigerata Circolare 3/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che in tanti abbiamo contestato, sicuramente tutti i Consulenti del Lavoro.

Mancata applicazione dei CCNL sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative
Circolare Ispettorato del Lavoro numero 3/2018

Tant’è che in un articolo in essa contenuto, dove si parla di benefici contributivi, DURC e applicazione e spettanza delle agevolazioni, c’è un passaggio che dice (a proposito dei contratti maggiormente rappresentativi, commentando però l’altro famigerato comma 1175 della Legge 296/2006):

Va da sé che il rinvio al criterio della rappresentatività maggioritaria comparativa, senza che sia consentita ad oggi una misurazione certa e trasparente per l’individuazione dell’organizzazione sindacale leader, comporti incertezza nella selezione contrattuale necessaria, tra le altre cose, al riconoscimento delle agevolazioni connesse alle assunzioni

Parola di Luca Caratti, esperto della Fondazione Studi, collega che tutti conosciamo e non necessita di presentazioni.

Ma in quello stesso anno, il 2018, un bellissimo principio scritto molto bene, molto esaustivo, sempre in tema di DURC e agevolazioni della Fondazione Studi, il Principio numero 1/2018, al punto 2.2 pagina 10, si parla di individuazione del contratto collettivo applicabile e ci dice che:

Ai sensi dell’articolo 51 del Decreto Legislativo 81/2015, si intendono per contratti collettivi i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Corre l’obbligo di sottolineare che nel prevedere il criterio della rappresentatività maggioritaria comparativa, il legislatore perpetua l’annosa incertezza sulle modalità attraverso le quali individuare con la necessaria obiettività tale requisito.

L’articolo 51 del Decreto 81/2015 sopramenzionato rimanda al criterio della rappresentatività comparata senza che però, nel sistema attuale, sia possibile individuare con certezza i parametri attraverso i quali determinare tale comparazione e, conseguentemente, individuare l’organizzazione sindacale perciò maggiormente rappresentativa.

Questo è quanto veniva detto dal Principio numero 1/2018 della Fondazione Studi, dove in un altro punto diceva che la norma riferita al comma 1175, apparentemente chiara (attenzione all’avverbio, apparentemente chiara), presenta una serie di criticità di particolare rilevanza sotto i profili interpretativo e attuativo.

Ora, mi fa piacere che a distanza di pochi anni il Consiglio Nazionale e l’Ordine dei Consulenti del lavoro abbiano tutto chiaro, anche se per ora non ci abbiano comunicato un nuovo principio che “sprincipi” il Principio numero 1/2018.

Perché, visto che è così chiaro... Ma altresì mi domando come sia possibile, e se non necessiti di aggiornamento anche questo, che sempre la Fondazione Studi firmi protocolli per l’asseverazione dei contratti insieme con Anpit-Cisal per promuovere la regolarità delle retribuzioni e la congruità di esse nel rispetto del comma 1175 della Finanziaria 2007.

Ora, nella vita si può cambiare opinione tante volte, interpretare le cose in maniera diversa, fare anche un triplo carpiato.

È successo anche che un Decreto Milleproroghe, che nella prima stesura non prevedeva la continuità dei bonus assunzionali del Decreto Coesione, in fase di conversione abbia dato luce a un prolungamento di quelle che erano le agevolazioni del Decreto Coesione annunciato in pompa magna in conferenza stampa dal Ministero del Lavoro.

Peccato che questo decreto, che aveva dato continuità alle agevolazioni del Decreto Coesione convertito il 27-28 febbraio, due mesi dopo è stato cancellato da un altro decreto dello stesso Governo e le agevolazioni che dovevano dare continuità al Decreto Coesione sono sparite, con i capitoli di spesa e i soldi spostati proprio da un’altra parte.

Quindi chi ha assunto credendo a una legge che stava in Gazzetta Ufficiale e sperando di poter ottenere, appena uscite, le circolari INPS

chi ha dato credito a una legge che stava in Gazzetta Ufficiale oggi si trova in grande difficoltà con la propria clientela

Ora però ci serve questa scala, questo metro di misura dei contratti maggiormente rappresentativi, perché non è che possiamo dotarci di una sfera di cristallo o andare a fare un esame del DNA ogni volta che andiamo a pensare di poter utilizzare un’agevolazione che è già quasi inapplicabile, perché ormai dobbiamo trovare tutte persone che siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Trovatemi voi qualcuno che non abbia mai lavorato negli ultimi 24 mesi sotto la soglia di disoccupazione... è già una cosa complicata, oltre all’incremento occupazionale e tutto quello che c’è dietro.

Quindi, detto questo, ci aspettiamo aggiornamenti importanti dal legislatore per evitare di continuare a operare nell’incertezza.

Nel frattempo, se riuscissero pure a fare qualche chiarimento sulle dimissioni per fatti concludenti, che sono un altro obbrobrio giuridico dove ci sono sentenze di tribunale che si rimpallano l’una con l’altra e ognuna interpreta la legge in un senso o in un altro, ci farebbero una grande cortesia e potremmo lavorare professionalmente con meno incertezza.

Salario Giusto, il video commento di Marco Militello, consulente del lavoro:

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