Tra le numerose novità che arrivano dalla riforma del Terzo settore ci sono anche nuove regole da seguire per le comunicazioni sulle erogazioni liberali: come prepararsi all'adempimento previsto per il 2027
Le erogazioni liberali sono le donazioni di natura volontaria e gratuita, che possono essere in denaro o beni e possono provenire da soggetti privati o aziende a favore di enti non profit.
L’essenza fondamentale che caratterizza l’erogazione liberale è l’assenza di una controprestazione, si tratta difatti di una prestazione non sinallagmatica, compiuta con l’unico scopo di sostenere la finalità di utilità sociale, culturale o scientifica, portata avanti dall’associazione beneficiaria.
La regolamentazione stringente delle erogazioni liberali è finalizzata anche all’ottenimento del beneficio fiscale per il soggetto che eroga la donazione all’ente del terzo settore, potendo esso difatti usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.
La comunicazione da parte degli enti beneficiari dell’erogazione liberale all’Agenzia delle entrate attraverso i canali telematici dedicati era riservata fino al 2026 solo a specifici enti che superavano un limite ben preciso.
L’entrata in vigore del titolo X del d.lgs 117/2017 dalla data del 1° gennaio 2026, sposta l’attenzione sull’intera platea degli enti del terzo settore.
Comunicazione erogazioni liberali: cosa cambia dal 2027
Lo scorso 16 marzo hanno effettuato obbligatoriamente la comunicazione delle erogazioni liberali tutti quei soggetti indicati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024 che nell’esercizio 2024 avevano conseguito entrate superiori a 220.000 euro.
Gli enti previsti dal decreto del 1° marzo 2024 sono i seguenti:
- gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria;
- le Onlus, che nel 2025 erano ancora iscritte alla relativa Anagrafe unica;
- le fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
- le fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
I soggetti che non superavano la soglia di 220.000 euro di entrate conservavano la facoltà di inviare comunque la comunicazione, ma non risultavano obbligati ad adempiere alla scadenza.
Il prossimo 16 marzo 2027 tutti gli enti del terzo settore, a prescindere dal volume delle entrate realizzato nel 2026, saranno obbligati ad effettuare la comunicazione delle erogazioni liberali.
La novità ha una portata importante perché include tantissimi piccoli enti che non erano interessati alla gestione burocratica di tale comunicazione.
Prepararsi alla comunicazione: cosa fare già nel 2026
Al fine di poter ottemperare alla scadenza del 16 marzo 2027, tutti gli enti del terzo settore devono fin da subito elaborare un sistema che permetta loro di tenere traccia in maniera efficiente di tutte le erogazioni liberali ricevute.
È necessario assicurarsi di raccogliere il codice fiscale del soggetto donante oltre che richiedere il suo consenso all’effettivo trasferimento dei suoi dati personali all’Agenzia delle Entrate.
Gli enti del terzo settore dovranno emettere delle ricevute specifiche contenenti anche i riferimenti normativi per il trattamento fiscale delle detrazioni/deduzioni legate alle erogazioni liberali.
| FAC SIMILE della documentazione da preparare |
|---|
| "L’Associazione/Ente ................................ è ente non commerciale iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) di cui all’art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. in data _______. Per le persone fisiche, l’erogazione liberale è detraibile al 30% fino a € 30.000 (art. 83 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017) o, in alternativa, è deducibile nel limite del 10%del reddito complessivo dichiarato (art. 83 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017). Per gli enti e le aziende, l’erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017). Si rammenta che è condizione di deducibilità o detraibilità delle donazioni l’erogazione delle stesse tramite banca, posta o altro sistema tracciabile previsto dalle norme. La presente ricevuta è esente da imposta di bollo ex art. 82 co. 5 del D.Lgs. n. 117/2017." |
Ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale per il soggetto donante, tale erogazione liberale dovrà essere fatta con metodi tracciabili.
Volendo riassumere quanto sopra esposto, si ricorda quindi che il 16 marzo 2027 tutti gli enti del terzo settore dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate utilizzando l’apposito software predisposto dalla stessa e disponibile sul sito istituzionale, le erogazioni liberali ricevute da donatori continuativi ed occasionali, a patto che gli stessi abbiano comunicato il loro codice fiscale e solo dopo aver loro espressamente richiesto l’autorizzazione a procedere.
La comunicazione è difatti funzionale al corretto completamento delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i privati cittadini.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Comunicazione erogazioni liberali: come prepararsi alle novità del 2027