Crediti superbonus, le istruzioni delle Entrate per la fruizione in 10 anni e la guida alle novità della piattaforma

Tommaso Gavi - Irpef

L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per fruire dei crediti d'imposta in 10 anni. Le somme del superbonus, bonus barriere e sismabonus devono essere oggetto di comunicazione alle Entrate entro il 31 marzo 2023. La scelta può essere effettuata dal 2 maggio tramite la Piattaforma della cessione del credito, seguendo le istruzioni della guida aggiornata

Crediti superbonus, le istruzioni delle Entrate per la fruizione in 10 anni e la guida alle novità della piattaforma

I crediti d’imposta oggetto di comunicazioni all’Agenzia delle Entrate fino al 31 marzo 2023 possono essere “diluiti” in 10 anni.

Con il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria del 18 aprile 2023 vengono fornite le istruzioni per allungare la fruizione dell’agevolazione.

Possono rientrare in tale possibilità gli interventi del superbonus le cui comunicazioni relative alle spese sono state inviate entro il 31 marzo 2023, per le rate a partire dall’anno 2022.

La stessa data per la comunicazione deve essere presa in considerazione nel caso di spese sostenute per lavori che rientrano nel sismabonus o nel bonus barriere architettoniche, in questo caso però solo per le rate relative all’anno 2023 e seguenti.

La scelta può essere effettuata a partire dal 2 maggio scorso, attraverso l’apposita Piattaforma per la cessione dei crediti. Per facilitare l’utilizzo delle funzionalità, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione la guida aggiornata con le novità normative.

Nel caso in cui il contribuente si voglia avvalere di un intermediario abilitato, il servizio sarà attivo a partire dal prossimo 3 luglio 2023.

Istituiti anche i codici tributo per la compensazione con modello F24 delle rate.

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Crediti superbonus e altri bonus edilizi: quali importi distribuire in 10 anni?

Con il provvedimento approvato dall’Agenzia delle Entrate il 18 aprile 2023, la possibilità di “allungare” la fruizione di specifiche agevolazioni edilizie per le spese già sostenute è stata resa operativa.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 18 aprile 2023
Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi.

Il documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria fornisce infatti le istruzioni per la possibilità prevista in principio dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ovvero il decreto Aiuti quater.

Tale decreto ha previsto la possibilità di “diluire” in 10 anni le agevolazioni che rientrano nel superbonus per le spese oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate di cessione del credito o sconto in fattura entro il 31 ottobre 2022

Successivamente l’applicazione della misura è stata estesa dal decreto Cessioni, DL 11/2023, con la legge di conversione n. 38 dell’11 aprile scorso.

Dopo le modifiche parlamentari la possibilità è stata prevista la chance per il superbonus, alle spese oggetto di comunicazione entro il 31 marzo 2023.

Possono essere diluite le rate relative all’anno 2022 e seguenti.

La stessa norma ha previsto la possibilità anche per gli interventi di sismabonus e di superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. La data di riferimento è sempre la stessa: le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate devono essere state inviate entro lo scorso 31 marzo 2023. In questo caso però le rate di riferimento sono quelle dal 2023 in poi.

Per sintetizzare, le agevolazioni e le condizioni da rispettare per poter scegliere la fruizione in 10 anni sono riportate all’interno della tabella riassuntiva.

Agevolazione edilizia Rate di riferimento Periodo della comunicazione alle Entrate
Superbonus anni 2022 e seguenti fino al 31 ottobre 2023
Superbonus anni 2023 e seguenti dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023
Sismabonus anni 2023 e seguenti fino al 31 marzo 2023
Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche anni 2023 e seguenti fino al 31 marzo 2023

Come spiegato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate:

“La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata”.

La scelta di fruizione in 10 anni è quindi irrevocabile e l’agevolazione spetta a partire dall’anno successivo a quello di riferimento per la rata originaria.

L’importo può essere portato in compensazione con F24 tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Eventuali somme residue saranno perse, in quanto non sono possibili ulteriori cessioni ad altri soggetti.

I codici tributo per la compensazione sono stati istituiti con la risoluzione numero 19 del 2 maggio scorso.

Crediti superbonus e altri bonus edilizi: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e le novità della Piattaforma

La scelta dell’agevolazione edilizia in 10 anni dovrà essere comunicata dai fornitori e cessionari all’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti, imprese o altri soggetti dovranno accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. A partire dal 2 maggio 2023 è disponibile una funzionalità ad hoc all’interno della Piattaforma per la cessione del credito.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni da seguire nella guida all’utilizzo della piattaforma, aggiornata a maggio 2023. La parte finale del documento è dedicata alle funzionalità connesse con le ultime novità normative.

Per chi intendesse avvalersi di un intermediario abilitato, con delega alla consultazione del Cassetti fiscale dei titolari dei crediti, è previsto l’utilizzo dell’apposito servizio, solo a partire dal 3 luglio 2023.

In merito l’Agenzia delle Entrate specifica quanto di seguito riportato:

“In tale eventualità, il titolare dei crediti è avvisato tramite messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.”

Nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria specifica anche le regole relative agli importi.

La comunicazione può essere riferita anche solo a una parte della rata del credito, disponibile al momento della scelta dell’opzione.

La parte rimanente della rata e gli altri crediti acquisiti potranno infatti essere oggetto anche di successive comunicazioni per la scelta della rateizzazione.

Nel documento di prassi viene riportato anche un esempio pratico per facilitare l’applicazione della normativa.

Si ipotizza un soggetto con una rata del 2023 relativa a crediti del Sismabonus, per un importo di 100 euro.

Se lo stesso prevede di non avere sufficiente capienza fiscale per utilizzare completamente l’agevolazione in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023, lo stesso ha una doppia strada da poter percorrere.

Nel primo caso il soggetto può stimare la parte di rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (ad esempio 60 euro), e rendere oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate la parte restante (40 euro).

In tale ipotesi l’importo in questione (40 euro) sarà ripartito in dieci rate annuali (di 4 euro ciascuna), utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 avrà il soggetto disporrà di altri crediti residui che non riesce a compensare, potrà inviare una nuova comunicazione all’Agenzia delle Entrate e scegliere la ripartizione nei successivi dieci anni.

La seconda possibilità di scelta è quella di aspettare fino alla fine dell’anno 2023.

A fine anno lo stesso potrà quindi calcolare qual è l’importo dei crediti residui che supererà la capienza fiscale e comunicare tali somme all’Amministrazione finanziaria per suddividerle in 10 anni.

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