Superbonus e sismabonus: le spese “in accollo” rientrano nella detrazione?

Tommaso Gavi - Irpef

Le spese “in accollo” alla committenza rientrano nel sismabonus, con la stessa detrazione al 110 per cento prevista per il superbonus, se gli interventi sono necessari al completamento del progetto e vengono presentate le necessarie asseverazioni. Dal Governo in arrivo novità per le imprese che operano nelle zone di ricostruzione post-sisma

Superbonus e sismabonus: le spese “in accollo” rientrano nella detrazione?

Le spese in “accollo” relative al sismabonus per interventi che possono rientrare nel superbonus danno diritto alla detrazione se sono state aggiunte dopo la presentazione del progetto di riparazione e miglioramento sismico?

A fornire chiarimenti sulla questione è la risposta all’interpello numero 222 del 22 febbraio 2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Via libera alla detrazione per le ulteriori lavorazioni necessarie al ripristino dell’agibilità dell’edificio a patto che venga contestualmente presentata l’asseverazione degli interventi realizzati e delle relative spese.

Tali interventi devono essere inoltre indispensabili al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo.

Superbonus e sismabonus: le spese in “accollo” rientrano nella detrazione?

Continua il dibattito sul superbonus, negli ultimi tempi incentrato soprattutto sulla ricerca di soluzioni per i cosiddetti “crediti incagliati”, così come continuano i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso della risposta all’interpello numero 222 del 22 febbraio 2023 le delucidazioni riguardano il sismabonus, nei casi in cui si può applicare la maxi detrazione prevista dal decreto Rilancio al 110 per cento.

Lo spunto arriva dal quesito posto dall’istante, un contribuente che ha presentato un progetto per la riparazione dei danni e miglioramento sismico di un edificio gravemente danneggiato dal sisma del 26 ottobre 2016.

Dopo il deposito del progetto sono state previste ulteriori spese “in accollo” alla committenza per ulteriori lavorazioni per il ripristino dell’agibilità dell’edificio che non erano prevedibili in fase di progetto.

Le nuove spese eccedono il contributo concesso e l’istante chiede se possono rientrare nella detrazione al 110 per cento.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento e i relativi documenti di prassi, chiarisce che il contribuente può avere diritto alla detrazione a determinate condizioni.

Il comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che per gli interventi che rientrano nel sismabonus l’aliquota delle detrazioni è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Il comma 8-ter dello stesso articolo stabilisce la stessa aliquota per gli interventi che vengono effettuati nei territori colpiti da terremoti successivi al 1° aprile 2009, in territori nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

In base a quanto stabilito dal comma 13, lettera b), inoltre, l’efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 222 del 22 febbraio 2023
Superbonus - spese in accollo per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione a seguito di varianti per interventi antisismici - articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Superbonus e sismabonus: via libera all’agevolazione con l’asseverazione e per le spese indispensabili

Per l’accesso al sismabonus è necessario che il progettista dell’intervento strutturale asseveri la classe di rischio dell’edificio prima e dopo l’esecuzione dei lavori, utilizzando il modello dell’allegato B del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 58 del 2017.

Per i titoli abilitativi richiesti a partire dal 16 gennaio 2020 l’asseverazione deve essere presentata contestualmente al titolo urbanistico e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Nel caso di modifiche in linea di principio sarebbe quindi escluso l’accesso all’agevolazione.

Tuttavia è prevista la possibilità di presentare una variante in corso d’opera.

Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate ritiene che:

“l’Istante possa accedere al Superbonus con riferimento alle spese sostenute per tali lavori, eccedenti il contributo stesso, a condizione che il professionista, tenuto ad asseverare, ai sensi dell’art. 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020, l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle relative spese, attesti che gli interventi sono indispensabili al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo commissariale e che l’asseverazione sia depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d’opera.”

La prima condizione da verificare è, quindi, che le spese si riferiscano a interventi indispensabili per il completamento del progetto.

Tale condizione deve essere attestata dal tecnico asseveratore.

L’asseverazione, che deve essere depositata insieme alla presentazione della variante del progetto, deve inoltre attestare l’efficacia dell’intervento di riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese.

Superbonus e sismabonus: le novità in arrivo

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate vengono forniti su interventi che rientrano nel superbonus e che rappresentano un tema particolarmente dibattuto alla luce degli ultimi sviluppi.

Dopo la decisione del Governo di eliminare la cessione del credito e lo sconto in fattura, che è entrata in vigore il 17 febbraio scorso dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 11/2023 del giorno precedente, il dibattito sul superbonus e sulle altre agevolazioni edilizie è diventato sempre più vivace.

Lo scorso 20 febbraio, al termine dell’incontro del Governo con le associazioni di categoria a cui erano presenti l’ABI, SACE e Cassa Depositi e Prestiti, l’Esecutivo ha rilasciato una nota che apre alla convocazione di un tavolo tecnico per trovare una soluzione ai crediti incagliati.

Nel comunicato il Governo si impegna a tenere conto della situazione delle imprese di piccole dimensioni e di quelle che operano nelle zone di ricostruzione post-sisma.

Per tali imprese, vista l’importanza e la complessità degli interventi in questione, dovranno essere previste norme in grado di favorire il passaggio dal regime precedente all’eliminazione della cessione del credito a quello riscritto dal DL 11/2023.

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