L'Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per la comunicazione delle spese rientranti nei bonus casa effettuate in condominio. La scadenza per l'invio è fissata al 16 marzo 2026 e nel flusso di dati debutta la doppia aliquota di detrazione
Bonus casa 2026, tutto pronto per la comunicazione delle spese di ristrutturazione sostenute dai condomini.
L’adempimento chiama in causa gli amministratori condominiali, soggetti che contribuiscono alla predisposizione del set di dati utili per la messa a punto del modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le istruzioni e le specifiche tecniche sono state aggiornate dal Fisco il 10 febbraio 2026.
Nella comunicazione debuttano nuove indicazioni operative per fotografare il doppio binario dei bonus edilizi, riconosciuti al 50 o al 36 per cento sulla base del titolo di proprietà sull’immobile oggetto di intervento e sulla condizione relativa all’adibizione o meno dello stesso ad abitazione principale.
Indicare quest’ultima informazione sarà facoltativo per gli amministratori, con un impatto evidente sulla completezza della dichiarazione precompilata.
Condomini, nella comunicazione dei bonus casa 2026 entra la doppia aliquota
Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 10 febbraio 2026 aggiorna la comunicazione delle spese di ristrutturazione effettuate nei condomini, adeguando l’architettura dei flussi informativi alle novità introdotte alla disciplina dei bonus casa a partire dallo scorso anno.
Per il biennio 2025-2026, il bonus ristrutturazione così come l’ecobonus seguono un doppio binario, con il contestuale venir meno delle maggiorazioni in precedenza riconosciute per gli interventi condominiali.
Sia per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che per quelli di riqualificazione energetica, compresi gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la detrazione è stabilita in misura fissa del 36 per cento delle spese.
Il valore del bonus sale al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Un doppio binario che impatta sugli obblighi di comunicazione per gli amministratori di condominio, soggetti che annualmente, entro la scadenza del 16 marzo, contribuiscono ad alimentare il set di dati utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte del Fisco.
Dal punto di vista operativo quindi, il tracciato della comunicazione è stato implementato per consentire all’amministratore di segnalare questo requisito.
Ristrutturazioni in condominio, la comunicazione 2026 accoglie le novità in via sperimentale e facoltativa
Gli amministratori saranno chiamati alla prova delle novità in fase di compilazione della sezione relativa ai dati relativi al soggetto al quale è stata attribuita la spesa presente nella comunicazione.
Nel campo “Tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa” debuttano nuovi valori:
- il valore 0 (immutato, rispetto agli anni precedenti) indica “Proprietario (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria)”;
- il valore 1 indica “Titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) comunicato all’amministratore dal proprietario”;
- il valore 2 indica “Titolare di un diritto personale di godimento titolare di un diritto personale di godimento (conduttore o comodatario) o familiare convivente comunicato all’amministratore dal proprietario”;
- il valore 3 indica “Altro soggetto comunicato all’amministratore dal proprietario”.
In parallelo, debutta il “Flag abitazione principale”, campo da valorizzare per indicare se l’unità immobiliare è adibita o meno ad abitazione principale. Un passaggio però che per la comunicazione da inviare nel 2026 non sarà obbligato.
Nelle specifiche tecniche aggiornate dall’Agenzia delle Entrate si legge che la compilazione del campo è subordinata alla disponibilità da parte dell’amministratore di condominio dell’informazione al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Il provvedimento del 10 febbraio evidenzia in ogni caso che per il primo anno di applicazione, ossia per il periodo d’imposta 2025, la trasmissione di questa informazione resta comunque facoltativa.
Debutto facoltativo con impatto nel 730 precompilato 2026
La corretta compilazione della comunicazione delle spese sostenute in condominio, ammissibili ai bonus casa nel 2026, presuppone un corretto flusso di scambio dati tra amministratori e singoli condomini. Un passaggio che non è sempre semplice, e che impatta quindi sulla correttezza delle informazioni riportate nel modello 730 precompilato.
La mancanza di uno o più elementi incide quindi sugli adempimenti dichiarativi da parte dei contribuenti, ancor di più per l’anno in corso considerando che il parametro dirimente per l’attribuzione della corretta percentuale di detrazione potrà essere comunicato o meno dall’amministratore condominiale.
In assenza di specifiche, sarà di fatto obbligatoria la modifica manuale da parte del contribuente beneficiario delle spese.
Il bonus verde esce dalla comunicazione degli amministratori, superbonus al 65 per cento
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori dettagli.
In primis, la rimozione del bonus verde dai tracciati, in quanto non prorogato.
Debutta invece invece un codice specifico per gli interventi di sostituzione dei gruppi elettrogeni di emergenza esistenti con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per i quali continua ad applicarsi l’aliquota di detrazione al 50 per cento per tutti.
Con riferimento al superbonus, nella comunicazione trova spazio l’aliquota del 65 per cento, applicata alle spese sostenute nel 2025, contestualmente al valore del 110 per cento applicato in specifiche circostanze.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Condomini, nella comunicazione dei bonus casa 2026 entra la doppia aliquota