Spese sanitarie, estesa la trasmissione dei dati per il 730: i nuovi soggetti obbligati

Anna Maria D’Andrea - Modello 730

Spese sanitarie, estensione della platea dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la predisposizione del 730 precompilato: dal 2020, in riferimento ai dati del 2019, l'obbligo si estende anche a logopedisti, educatori, igienisti dentali e non solo. Tutte le novità nel decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre.

Spese sanitarie, estesa la trasmissione dei dati per il 730: i nuovi soggetti obbligati

Trasmissione spese sanitarie, estesa la platea dei soggetti obbligati all’invio dei dati necessari ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato. La novità debutterà già nel 2020, in riferimento alle spese mediche sostenute nel 2019.

È il decreto MEF del 22 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2019 ad ampliare il novero dei professionisti in ambito sanitario obbligati a trasmettere i dati delle spese sostenute dai contribuenti.

L’estensione dei soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese mediche necessarie all’Agenzia delle Entrate per predisporre il modello 730 precompilato è frutto del riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie.

Accanto a medici, farmacie, veterinari e dentisti, i professionisti iscritti ai nuovi ordini rientrano quindi tra quelli per i quali scatta l’obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle spese sanitarie. La scadenza, come di consueto, è fissata alla fine del mese di gennaio.

Spese sanitarie, estesa la trasmissione dei dati per il 730: i nuovi soggetti obbligati

Per consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre il modello 730 precompilato, a partire dal 2019 saranno obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie anche i seguenti soggetti:

  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età’ evolutiva;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  • gli iscritti all’albo dei biologi.

I nuovi soggetti obbligati a trasmettere i dati delle spese mediche detraibili al 19% sono i professionisti riconosciuti dalla legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, che ha riordinato la disciplina delle professioni sanitarie, istituendo i nuovi albi.

È il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dopo il via libera da parte dell’Autorità Garante per la Privacy, a disporre le nuove regole. Il Decreto del 22 novembre 2019, approdato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre, estende l’obbligo di trasmissione agli iscritti ai nuovi albi delle professioni sanitarie, istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018.

Decreto MEF 22 novembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre
Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Al riconoscimento professionale seguono nuovi obblighi, finalizzati a rendere sempre più completo il modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Trasmissione spese sanitarie: le modalità di invio all’Agenzia delle Entrate

L’estensione della platea di soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie non modifica le regole alla base dell’obbligo, anche se sarà necessaria la pubblicazione di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per le modalità tecniche di utilizzo dei dati.

Il portale di riferimento è quello del Sistema Tessera Sanitaria, all’interno del quale è possibile consultare tutte le FAQ aggiornate e le istruzioni di trasmissione.

Alcuni oneri, ai fini della trasmissione dei dati, coinvolgeranno i professionisti. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, così come l’Ordine dei biologi, dovranno rendere disponibili l’elenco dei soggetti iscritti.

Al netto di ciò, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie potrà essere effettuata, in merito ai dati del 2019, entro la fine del mese di gennaio del 2020.

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