Dal RUNTS alle attività non commerciali, nella circolare dell'Agenzia delle Entrate tutte le istruzioni per muoversi tra le nuove regole del Terzo settore
Per le associazioni, le organizzazioni di volontariato, le onlus la riforma fiscale è cominciata diversi anni fa.
E oggi il periodo transitorio inaugurato con l’approvazione del Codice del Terzo settore nel 2017 si avvia verso la conclusione e dall’Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni da seguire per orientarsi tra le disposizioni fiscali con la circolare n. 1 del 19 febbraio 2026.
Dopo aver messo a disposizione degli operatori del settore una bozza per raccogliere commenti e pareri, il documento di prassi fa il punto delle regole: dall’iscrizione al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo settore, all’inquadramento delle attività non commerciali.
Dall’Agenzia delle Entrate arriva la circolare sul Terzo settore
La prima circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2026 approfondisce le regole fiscali previste per gli enti del Terzo settore in più di 100 pagine, soffermandosi in particolare su diversi aspetti. Tra questi:
- la struttura del Codice del Terzo settore, a partire dagli aspetti generali della disciplina delle attività degli enti del Terzo settore al rapporto con il Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
- le regole sulle imposte sui redditi contenute nel Codice del Terzo settore, con un focus particolare su come inquadrare le attività svolte dall’ente;
- i regimi forfettari per gli ETS;
- l’eliminazione delle Onlus.
E infatti nel nuovo panorama associativo le organizzazioni non lucrative di utilità sociale non esistono più, così come la relativa anagrafe: gli enti iscritti allo scorso 31 dicembre che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono iscriversi al RUNTS entro il 31 marzo 2026.
Ma le novità oggetto dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate non riguardano solo la qualifica degli enti, anche la loro gestione.
Particolarmente rilevante è la verifica della commercialità sulle attività gestite dagli ETS: in linea generale sono inquadrate come non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. Ma c’è anche un margine da considerare: anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6 per cento per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi si resta nel perimetro della non commercialità. Anche su queste regole e sul test della non commercialità il documento si sofferma per approfondire tutti i fattori da considerare.
D’obbligo, infine, un manuale di istruzione sui nuovi regimi forfettari con soglia fissata a 85.000 euro per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale accessibili a partire dal 1° gennaio 2026.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Terzo settore: dal RUNTS alle attività non commerciali, la circolare delle Entrate