IMU 2021 per i terreni agricoli: chi paga? Calcolo e istruzioni

Scadenza IMU 2021: quali regole per i terreni agricoli? In vista della scadenza del saldo del 16 dicembre, facciamo il punto su chi paga, soggetti esonerati, calcolo e istruzioni.

IMU 2021 per i terreni agricoli: chi paga? Calcolo e istruzioni

Scadenza IMU 2021 anche per i proprietari di terreni agricoli: in vista dell’appuntamento del 16 dicembre con il saldo dell’imposta, vediamo di seguito chi paga e quali gli esoneri previsti.

L’IMU 2021 è dovuta in due rate, acconto e saldo, anche per i proprietari di terreni agricoli.

Dopo la prima rata di giugno, entro il 16 dicembre è necessario effettuare il versamento del saldo, la seconda rata, e dell’eventuale conguaglio dovuto sulla base delle aliquote fissate dal proprio Comune.

Sono tuttavia diverse le esenzioni previste ai fini IMU 2021 per i terreni agricoli, e di seguito offriremo una panorama delle regole per il calcolo, dei soggetti obbligati ed esonerati.

In merito ai soggetti non tenuti al versamento, partiamo dal ricordare che l’IMU 2021 non è dovuta sui terreni - compresi quelli edificabili - degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola e utilizzati per finalità agro-silvo-pastorale, silvicoltura, funghicoltura e allegamento di animali.

Secondo quanto previsto comma 741, articolo 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), tali terreni sono considerati non edificabili, e quindi esclusi dall’ambito applicativo dell’imposta. Come specificato dal MEF, l’esenzione IMU si applica non solo ai proprietari ma anche ai comproprietari del fondo.

Bisogna poi tenere a mente le tre norme di interpretazione autentica introdotte in sede di conversione del decreto legge n. 104/2020, che chiariscono le regole in merito all’applicazione delle esenzioni IMU in caso di familiari coadiuvanti, soci e pensionati iscritti alla previdenza agricola.

IMU 2021 per i terreni agricoli: chi paga? Soggetti obbligati ed esenzioni

L’IMU 2021 è dovuta per il possesso di fabbricati (ad esclusione della prima casa), di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

Sono obbligati a pagare l’imposta il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e il locatario in caso di leasing.

Il presupposto dell’IMU è quindi il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ma per capire chi paga bisogna partire dai casi di esenzione.

Per quanto riguarda i terreni agricoli, l’IMU 2021 non si paga per quelli:

  • ubicati nei comuni menzionati nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (se accanto all’indicazione del comune è riportata l’annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla “PD”, significa che l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale);
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Non si paga l’IMU sulle aree fabbricabili possedute da IAP o CD (imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti), iscritti alla previdenza agricola e qualora tali terreni siano utilizzati a finalità agro-silvo-pastorale, silvicoltura, funghicoltura e allegamento di animali.

In tal caso, i terreni sono considerati non edificabili, ma per accedere all’esenzione è necessario ottenere un apposita attestazione da parte del Comune.

IMU terreni agricoli 2021, esenzione aree edificabile anche per i comproprietari senza requisiti

L’assimilazione ad area non edificabile di terreni fabbricabili è estesa anche al comproprietario, e non si applica quanto previsto dal comma 743 della Legge di Bilancio 2020, che stabilisce:

“In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.”

In sostanza, viene previsto che l’esenzione dal versamento IMU debba essere considerata in relazione ai requisiti oggettivi e soggettivi per ciascun proprietario, postilla che sembrava escludere dall’esenzione IMU sui terreni agricoli il comproprietario dell’area.

La risoluzione n. 2/DF/2020 del MEF ha tuttavia chiarito che il carattere oggettivo del terreno agricolo vale per tutti i comproprietari, in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo impedisce lo sfruttamento edilizio dello stesso, condizione che quindi si applica sia al comproprietario coltivatore diretto che ad altri soggetti.

IMU 2021 terreni agricoli: familiari coadiuvanti, soci di società e pensionati

Sull’esenzione IMU prevista per i terreni agricoli, l’articolo 78-bis del decreto n. 104/2020, inserito dalla legge di conversione n. 126/2020, ha introdotto tre norme di interpretazione autentica, che riportiamo di seguito:

“1. Al fine di sostenere l’esercizio delle attività’ imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l’articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.
2. L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività’ in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Il comma 1 prevede l’applicazione in via retroattiva dell’equiparazione ai fini fiscali dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell’impresa agricola.

Si tratta di una norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 che si applicherà quindi anche per i periodi d’imposta precedenti. A beneficiarne sono i familiari coadiuvanti iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola come coltivatori diretti, nei confronti dei quali si applicano le stesse disposizioni previste per il titolare dell’impresa agricola.

Il comma 2 chiarisce che nelle agevolazioni previste per i soci di società di persone esercenti attività agricole rientrano anche quelle in materia di tributi locali.

Le agevolazioni in materia di IMU riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano quindi ai soci di società di persone in possesso delle medesime qualifiche.

Infine, il comma 3 specifica che ai fini IMU si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione alla relative gestione previdenziale.

IMU terreni agricoli 2021, come fare il calcolo

Soffermiamoci ora sulle regole per il calcolo dell’IMU 2021 sui terreni agricoli.

Per calcolare l’IMU è necessario partire dalla base imponibile, alla quale bisognerà applicare l’aliquota stabilita dal Comune.

Il valore della base imponibile è costituito dal reddito dominicale rivalutato del 25 per cento e, poi, moltiplicato per 135.

L’aliquota ordinaria da applicare è dello 0,76 per cento e i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali: l’aliquota, quindi, può oscillare da un minimo di 0,46 per cento ad un massimo di 1,06 per cento.

Nel calcolo dell’Imu per i terreni agricoli i due fattori da considerare sono i seguenti:

  • Reddito dominicale x 1,25 x 135;
  • Aliquota stabilita dal Comune di riferimento.

Per il versamento con modello F24 bisognerà consultare codici tributo ed istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network