Niente agevolazione “prima casa” per le separazioni di fatto

Niente agevolazione “prima casa” per il coniuge separato di fatto che fissa la residenza in un immobile diverso da quello indicato dall'altro coniuge e dalla sua famiglia. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 14596/2019

Niente agevolazione “prima casa” per le separazioni di fatto

Non gode dell’agevolazione “prima casa” il coniuge separato di fatto che fissa la residenza in un immobile diverso rispetto a quello dove risiede il primo coniuge e la sua famiglia. Solo un provvedimento giurisdizionale che riconoscesse la definitiva frattura del rapporto coniugale costituisce requisito per godere dell’esenzione.

Questo il principio desumibile dall’Ordinanza numero 14596/2019.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 14596 del maggio 20192019
Niente agevolazione prima casa per le separazioni di fatto. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 14596 del 2019.

La decisione – Il ricorso trae origine dall’impugnazione di una serie di avvisi di accertamento ai fini ICI emessi perché il Comune aveva disconosciuto l’agevolazione prima casa sull’abitazione del coniuge separato “di fatto”, in cui aveva fissato la residenza, diversa rispetto a quella dove risiedeva l’altro coniuge, pur in assenza di un provvedimento giurisdizionale che ne attestasse la separazione.

L’ente impositore è arrivato sin in cassazione e qui ha affermato la legittimità degli atti impositivi, emessi al fine di evitare che il regime agevolativo previsto dalla norma ICI fosse utilizzato al sostanziale fine di eludere l’imposta. Ciò in quanto, come espressamente sancito all’art. 8, co. 2 del D.Lgs. 504/1992, “per abitazione principale doveva intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i sui familiari dimorano abitualmente”.

Sul punto i giudici di Piazza Cavour, nell’accogliere la tesi del Comune, hanno confermato un principio consolidato secondo cui, ai fini dell’esenzione ICI prevista per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), “occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo”.

Nel caso di specie l’abitazione oggetto dell’avviso di accertamento non costituiva, nell’anno in contestazione, la dimora abituale del ricorrente e del proprio nucleo familiare. È irrilevante, ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, che i coniugi fossero separati di fatto perché questa è una situazione transitoria, suscettibile di essere revocata in qualsiasi momento dagli stessi coniugi.

Al contrario “le agevolazioni fiscali, sono notoriamente di stretta interpretazione e richiedono per essere riconosciute di presupposti certi (nel caso di specie, la necessità di un provvedimento giurisdizionale che riconoscesse la definitiva frattura del rapporto coniugale)”. Da qui la conferma della legittimità degli avvisi di accertamento in ragione, peraltro, dell’ammissione dello stesso ricorrente che aveva dichiarato che i coniugi avevano residenza anagrafica e dimora abituale in luoghi diversi.

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