Accertamento IMU: per il dies a quo si conteggia l’anno di omissione del tributo

Nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione IMU e non versi l'imposta dovuta, l'anno successivo a quello oggetto di accertamento è il primo dei cinque anni previsti per la notifica: i chiarimenti della Corte di Cassazione

Accertamento IMU: per il dies a quo si conteggia l'anno di omissione del tributo

In tema di IMU, nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione e ometta il versamento dell’imposta, il primo dei cinque anni previsti per la notifica dell’avviso di accertamento è quello successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato.

Questo il principio contenuto nella Sentenza n. 14519 del 2024 emessa dalla Corte di Cassazione.

Accertamento IMU sotto la lente di ingrandimento della Corte di Cassazione

L’impugnazione davanti ai giudici di legittimità è conseguente al ricorso proposto da una società avverso la sentenza della CTR, di rigetto del ricorso proposto avverso un avviso di accertamento IMU emesso dal Comune.

In particolare la CTR ha respinto l’appello del contribuente ritenendo tempestivamente emesso e notificato l’avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell’art.1, comma 161, della L. 296/2006 che fissa il termine nel quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (o il versamento) sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati, evidenziando che, nel caso di specie, il termine quinquennale risultava rispettato avendo il Comune spedito l’atto in contestazione prima del termine ultimo di decadenza.

La società ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 296/2006 e dell’art. 60 comma 6 D.P.R. 600/1973 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Società ricorrente sulla base di norme giuridiche e principi interpretativi relativi all’istituto della decadenza, in violazione delle disposizioni sulla prescrizione e di quelle relative all’imposta in contestazione.

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso proposto dalla società e ha cassato la sentenza impugnata. Decidendo nel merito i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito.

La fonte normativa di riferimento è l’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede quanto segue: “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

Accertamento IMU: istruzioni per individuare correttamente l’anno di omissione del tributo

La citata norma fissa la regola comune per cui tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per delimitare dal punto di vista temporale l’esercizio del potere impositivo è necessario distinguere due diversi dies a quo dai quali iniziare il computo del termine di decadenza previsto per i tributi locali.

Nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione ed ometta il versamento, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato, ed a tal proposito, per quanto riguarda l’IMU, si rileva che il tributo doveva essere versato per l’annualità oggetto di controllo (2013) in due rate, la prima entro il 17 giugno e la seconda entro il 16 dicembre.

Nel caso in cui il contribuente abbia invece omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve, invece, farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.

Pertanto, nel caso di dichiarazione presentata ed omesso versamento, il primo dei cinque anni previsti dall’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è quello successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato; nel secondo caso, in cui la dichiarazione non è stata presentata, il Comune ha un termine più ampio per effettuare l’accertamento del tributo.

Nel caso in esame, nel quale la dichiarazione era stata presentata, il primo dei cinque anni previsti dalla norma era, come si è detto, quello successivo all’anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, e dunque per l’anno 2013, il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo è il 2014, con la conseguenza che il termine per la notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Ente impositore scadeva il 31 dicembre 2018.

Essendo stata effettuata la notifica in data 10 gennaio 2019 risulta violato il termine decadenziale previsto dalla norma con conseguente accoglimento del ricorso originariamente proposto dalla società.

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