IMU sugli immobili strumentali, indeducibilità totale è incostituzionale

IMU sugli immobili strumentali, deducibilità totale per le imprese. L'indeducibilità dalla base imponibile Ires ed Irpef è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte, ma senza effetti sul passato. La deduzione sarà totale solo dal 2022.

IMU sugli immobili strumentali, indeducibilità totale è incostituzionale

IMU sugli immobili strumentali, l’indeducibilità al 100% è incostituzionale. A stabilirlo è sentenza n. 262 della Consulta, depositata il 4 dicembre 2020.

L’IMU sugli immobili strumentali è un “costo fiscale inerente” e non si può vietare la deducibilità al 100% dal reddito d’impresa.

La Corte ha dichiarato incostituzionale l’indeducibilità dall’imponibile delle imposte Ires ed Irpef dell’imposta pagata sugli immobili strumentali per “violazione del principio di coerenza, e quindi di ragionevolezza (articoli 3 e 53 della Costituzione)”.

Una pronuncia importante che però non cambia le regole attualmente previste in materia di deduzione dell’IMU sugli immobili strumentali. La deducibilità totale sarà ammessa solo dal 2022.

IMU sugli immobili strumentali, indeducibilità è incostituzionale

La Corte Costituzionale accoglie le questioni sollevate dalla CTR di Milano in merito all’indeducibilità totale dell’IMU sugli immobili strumentali.

Nel comunicato stampa del 4 dicembre 2020, pubblicato dopo il deposito della sentenza n. 262 (redattore Luca Antonini), la Consulta evidenzia l’evoluzione poco sistematica e lineare dell’IMU, tassello del decreto sul federalismo fiscale municipale.

L’IMU è stata radicalmente trasformata dal 2012, diventando, tra l’altro “un tributo particolarmente gravoso e critico per le imprese”.

In merito alla deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa, la Corte evidenzia che non si tratta di un’agevolazione fiscale propriamente detta, bensì “attiene a quegli istituti tributari nei quali è ravvisabile la prevalenza di un carattere strutturale”, fermo restando che il Legislatore può scegliere di limitare la deducibilità dei costi.

Limiti che però devono essere chiaramente giustificati. La Corte Costituzionale, in merito all’indeducibilità totale dell’IMU sugli immobili strumentali, evidenzia che:

“le deroghe stentano a trovare adeguata ragione giustificatrice: alla mera esigenza di gettito, in particolare, il legislatore è tenuto a rispondere in modo trasparente, aumentando l’aliquota dell’imposta principale, non attraverso incoerenti manovre sulla deducibilità, che si risolvono in discriminatori, sommersi e rilevanti incrementi della base imponibile a danno solo di alcuni contribuenti”.

Corte Costituzionale - comunicato stampa 4 dicembre 2020
IMU sugli immobili strumentali: necessaria la deducibilità dalle imposte (Ires\Irpef) sui redditi d’impresa

IMU sugli immobili strumentali: deducibilità totale solo dal 2022

Sebbene la Corte Costituzionale punti il dito su una norma dettata non da logiche lineari, bensì da non meglio giustificate esigenze di gettito, gli effetti della sentenza n. 262 depositata il 4 dicembre 2020 si faranno sentire soltanto tra qualche anno.

La Corte ha infatti escluso di estendere l’illegittimità costituzionale alle disposizioni che, ad ultimo con la Legge di Bilancio 2020, hanno introdotto una deducibilità parziale e crescente dell’IMU sugli immobili strumentali.

Il percorso normativo intrapreso dal Legislatore porta ad una graduale correzione delle regole dichiarate incostituzionali dalla Consulta. La deducibilità totale, che la sentenza definisce “certamente non più procrastinabile”, sarà riconosciuta solo a partire dal 2022.

Resta la deduzione al 60% per il 2020 ed il 2021, così come previsto dalla scorsa Legge di Bilancio.

Corte Costituzionale - sentenza n. 262 del 19 novembre 2020
Deducibilità IMU immobili strumentali - la sentenza della Corte Costituzionale depositata il 4 dicembre 2020

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