Compensi agli amministratori deducibili solo se espressamente deliberati dalla società

Emiliano Marvulli - Imposte

Compensi agli amministratori, in assenza di esplicita previsione nell'atto costitutivo per la deducibilità è necessaria una delibera assembleare specifica, non basta quella di approvazione del bilancio. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 28586 del 15 dicembre 2020.

Compensi agli amministratori deducibili solo se espressamente deliberati dalla società

In assenza di esplicita previsione nell’atto costitutivo, ai fini della deducibilità fiscale dei compensi erogati agli amministratori della società di capitali è necessaria l’apposita delibera assembleare, non essendo sufficiente a tal fine la delibera di approvazione del bilancio. Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28586 del 15 dicembre 2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 2856 del 15 dicembre 2020
Compensi agli amministratori deducibili solo se espressamente deliberati dalla società. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 2856 del 15 dicembre 2020.

La sentenza – La controversia trae origine dal ricorso presentato da una società avverso un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva quantificato il maggior reddito imponibile ai fini imposte dirette e Iva contestando, per quanto di interesse, l’indeducibilità dei compensi erogati agli amministratori.

Il ricorso della contribuente è stato parzialmente accolto dalla CTP, che confermava comunque l’indeducibilità dei compensi agli amministratori, ma respinto dai giudici d’appello che hanno confermato in toto la legittimità dell’avviso di accertamento.

Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso lamentando, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 95, 109 e 163 del TUIR laddove la C.T.R. aveva confermato il rilievo attinente all’indeducibilità dei compensi degli amministratori perché, anche se fatturati, non erano giustificati dalle delibere assembleari e dal consiglio di amministrazione.

I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato tale motivo alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21933 del 2008 secondo cui, nel caso non sia espressamente previsto dall’atto costitutivo, la misura dei compensi da erogare agli amministratori della società di capitali deve essere stabilito da una esplicita delibera assembleare.

Tale deliberazione, peraltro, non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, considerata “la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall’essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività economica”.

Inoltre la delibera di approvazione del bilancio e di determinazione dei compensi sono delibere sostanzialmente differenti e la volontà della società non può rifarsi a intendimenti impliciti o taciti.

Di conseguenza, l’approvazione del bilancio, pur se contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea ai fini della loro deducibilità fiscale, “salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministrato”.

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