Emissione fattura elettronica 2020: regole e termine di invio allo SdI

Termine emissione fattura elettronica: 12 giorni per l'immediata, più tempo per la differita. Ecco le regole, le sanzioni in caso di omissioni, ritardi o errori e tutte le ultime novità.

Emissione fattura elettronica 2020: regole e termine di invio allo SdI

Fattura elettronica, entro quanto tempo bisogna inviarla?

Sul termine di emissione delle e-fatture sono state introdotte diverse modifiche, e pertanto è bene analizzare le regole attualmente in vigore.

Ad ultimo, è stato il Decreto Crescita a cambiare le regole sull’emissione delle fatture elettroniche, portando da 10 a 12 giorni il termine massimo per l’invio.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul termine per l’emissione delle fatture elettroniche con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, analizzando cosa cambia anche in merito alle sanzioni in caso di tardivo o omesso invio delle fatture elettroniche al SdI.

Attenzione: la modifica in oggetto ha carattere generalizzato e si riferisce sia alla fattura elettronica sia alla fattura analogica.

Fatturazione elettronica 2020, termine di emissione della fattura immediata e della fattura differita:

Tipologia di emissione della fattura elettronicaTermine di emissione previsto
Fattura immediata 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione/data documento
Fattura differita giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

La differenza tra fattura immediata e fattura differita è spiegata dall’articolo 21 del d.p.r. numero 633/1972

In particolare:

  • la fattura elettronica immediata è emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del d.p.r. 633/1972 (data documento ed effettuazione dell’operazione quindi coincidono nel caso di fatturazione elettronica immediata);
  • l’emissione della fattura elettronica differita avviene entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nei seguenti casi previsti tassativamente dal comma 4 dell’articolo 21 del d.p.r. 633/1972:
    • per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo’ essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
    • per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
    • per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
    • per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Termine emissione fatture elettroniche e analogiche: la normativa di riferimento e le ultime novità

Con l’articolo 11 del decreto legge 119/2018 è stato modificato il comma 2 dell’articolo 21 del d.p.r. 633/1972 nella parte in cui disciplina il termine entro quando emettere una fattura (regola generalizzata e da considerare applicabile sia alle fatture elettroniche che a quelle cartacee).

Ulteriori modifiche sono state introdotte dal Decreto Crescita, con il quale è stato esteso - seppur di pochi giorni - il termine per l’invio del file fattura al SdI.

Dopo il periodo transitorio, a partire dallo scorso 1° luglio 2019 la disposizione in oggetto prevede che:

a) tra gli elementi obbligatori della fattura di cui all’articolo 21 viene aggiunta la lettera g) bis in cui indicare la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

b) la fattura potrà essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 dello stesso d.p.r. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito con la recente circolare n. 14/E, nella quale viene chiarito che la documentazione dell’operazione e quindi l’emissione della fattura elettronica non dovrà avvenire necessariamente entro le ore 24 del medesimo giorno, ma nei 12 giorni successivi, dandone specifica evidenza.

La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI.

La seconda novità in vigore dallo scorso 1° luglio 2019 riguarda gli elementi obbligatori da indicare in fattura e, per quel che concerne l’indicazione della data da indicare nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica bisognerà sempre e comunque indicare la data di effettuazione dell’operazione.

E ciò rappresenta una semplificazione molto importante per aziende e professionisti.

Anche qualora l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà quindi essere sempre valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Emissione fatturazione elettronica 2020 ed estensione di 12 giorni: perché non concedere un maggiore termine se questo non danneggia l’Erario?

A proposito del punto b) di cui sopra, in particolare, ci si chiede perché il legislatore fiscale sia stato così stringente nei termini di emissione.

Di fatto, si sarebbe potuto utilizzare come termine quello previsto per la non applicazione delle sanzioni di cui al primo semestre del 2019, senza danneggiare lo Stato.

I termini di emissione si sarebbero potuti ricollegare, quindi, al termine entro il quale liquidare l’IVA cui la fattura considerata si riferisce.

Ma questa è ovviamente una semplice opinione dell’autore del presente articolo.

Emissione fattura elettronica, nuovi termini di emissione ed invio allo SdI

Come anticipato quindi, a partire dallo scorso 1° luglio 2019 sono entrati in vigore i nuovi termini per l’emissione della fattura elettronica, anche se occorre considerare tali regole valide anche per la fattura in formato analogico.

La nuova lettera g-bis del comma 2 dell’articolo 21 del d.p.r. 633/1972 prevede l’indicazione di un nuovo elemento in fattura:

la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura

In particolare, occorrerà individuare il momento di effettuazione delle operazioni ove questo sia diverso dalla data di emissione della fattura. Ciò può avvenire in due casi:

  • nuova ipotesi di emissione entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
  • fattura differita di cui all’articolo 21, comma 4, del d.p.r. 633/1972.

Ovviamente tale problematica non si porrà in caso di emissione della fattura immediata.

Fattura elettronica differita, da indicare la data dell’ultima operazione

In merito alla fattura differita, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che:

“nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato nell’articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, per i quali è previsto che la fattura rechi “il dettaglio delle operazioni” (cfr. l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA) – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.”

Ad esempio, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 gennaio 2020, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 febbraio 2020, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).

Termine emissione fattura elettronica: dallo scorso 1° luglio sanzioni piene (30 settembre per i mensili)

Le novità in vigore dallo scorso 1° luglio 2019 non riguardano solo il termine di emissione delle fatture elettroniche ma anche le sanzioni previste nel caso di invio tardivo.

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni individuate nell’articolo 1, comma 6 del Decreto Legislativo n. 127 del 2015 (ossia, in base al rinvio ivi contenuto, quelle dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471):

  • non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
  • sono ridotte al 20 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Inoltre, per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile, il periodo di moratoria sulle sanzioni si applica fino al 30 settembre 2019.

Tra le specifiche indicazioni fornite a più riprese dall’Agenzia delle Entrate vi è il fatto che la moratoria sulle sanzioni non si applica all’omesso versamento IVA così come nel caso di utilizzo di crediti non spettanti ovvero in caso di irregolarità nella tenute e conservazione delle scritture contabili, documenti e registri obbligatori.

Tenuto conto della disciplina normativa quindi:

  • fino alle fatture con data uguale o inferiore al 30 giugno 2019 la disapplicazione/riduzione delle sanzioni è applicabile nei confronti di tutti i contribuenti, indipendentemente dalle modalità di liquidazione dell’IVA (su base mensile o trimestrale);
  • l’estensione della riduzione sanzionatoria alle fatture emesse con data uguale o inferiore al 30 settembre 2019 per i soggetti che liquidano l’imposta su base mensile si intende riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno.

Per esemplificare, se entro il 16 novembre 2019 il cedente/prestatore che liquida l’IVA su base mensile emette una fattura elettronica per documentare operazioni effettuate a settembre 2019, egli si vedrà irrogare le sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471 ridotte al 20 per cento.

La data indicata (16 novembre 2019) è stata, peraltro, l’ultimo termine entro il quale i soggetti che effettuano la liquidazione dell’imposta su base trimestrale hanno potuto godere della riduzione delle sanzioni in riferimento alle fatture del secondo trimestre 2019.

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