IVA Oss e Ioss, Agenzia delle Entrate: registrazione sul sito dal 1° aprile 2021

Tommaso Gavi - IVA

IVA Oss e Ioss, la registrazione per i soggetti passivi a partire dal 1° aprile 2021 attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate. Lo rende noto il Dipartimento Finanze del MEF con la notizia del 29 marzo 2021: le modifiche introdotte dalla direttiva 2006/112/CE entreranno in vigore dal 1° luglio.

IVA Oss e Ioss, Agenzia delle Entrate: registrazione sul sito dal 1° aprile 2021

IVA Oss e Ioss, la registrazione per i soggetti passivi residenti e non residenti si potrà effettuare a partire dal 1° aprile 2021.

Chi intende aderire ai regimi speciali che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio per le modifiche introdotte dalla Direttiva IVA 2006/112/CE per la semplificazione degli obblighi IVA dovrà registrarsi attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate.

Tra i soggetti interessati sono ricompresi quelli impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.

Le disposizioni saranno recepite dal decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 febbraio ed attualmente all’esame delle commissioni parlamentari.

IVA oss e loss, Agenzia delle Entrate: registrazione sul sito dal 1° aprile 2021

Per avere accesso ai regimi IVA Oss e Ioss, i soggetti passivi dovranno registrarsi attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° aprile 2021.

Lo rende noto la notizia pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF del 29 marzo 2021.

Dal 1° luglio, infatti, i soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali potranno beneficiare dei regimi introdotto dalle modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE per semplificare gli obblighi IVA.

Le novità, che saranno in vigore da tale data, verranno recepite nell’ordinamento italiano attraverso l’apposito decreto legislativo, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2021 e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari.

Con le nuove disposizioni introdotte, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico, il regime MOSS (Mini One Stop Shop), al momento previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, verrà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.

Sarà, infatti, introdotto il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea.

Il nuovo regime viene introdotto per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali, assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo.

Viene inoltre introdotto il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi.

In tal caso le spedizioni devono avere un valore che non superi i 150 euro.

IVA oss e loss, Agenzia delle Entrate: i soggetti interessati dalla registrazione

Per rendere i regimi Oss e Ioss operativi a partire dal prossimo 1° luglio, in base a quanto previsto dalle disposizioni europee, gli Stati membri devono autorizzare i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono in loro conto alla registrazione.

La data a partire dalla quale sarà possibile registrarsi è il 1° aprile 2021.

Le modifiche sono introdotte dall’articolo 2, terzo paragrafo, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019, così come è stato sostituito dall’articolo 1, primo paragrafo, punto 2), del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio, del 20 luglio 2020.

In quest’ottica l’Agenzia delle Entrate ha predisposto le apposite funzionalità per la registrazione online, attraverso il proprio portale.

A partire dal 1° aprile 2021, i soggetti che intendono ed hanno la possibilità di aderire potranno registrarsi seguendo le apposite istruzioni:

  • al regime “OSS non-UE” , compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate: i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea;
  • al regime “OSS UE” , attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
    • i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia;
    • i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia;
    • i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;
  • al regime “IOSS” , compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate:
    • i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia;
    • i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia;
    • i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea.

I soggetti passivi stabiliti in Italia possono registrarsi sul sito dell’Amministrazione finanziaria per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS.

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