Adempimenti IVA e-commerce, nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Adempimenti IVA e-commerce, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su soggetti obbligati, tipologie di dati da trasmettere e possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva. Nella circolare numero 13 del 1° giugno 2020 si affrontano diversi aspetti chiave per l'applicazione dell'articolo 13 del Decreto Crescita.

Adempimenti IVA e-commerce, nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Adempimenti IVA e-commerce: nella circolare numero 13 del 1° giugno 2020, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su soggetti obbligati, tipologie di dati da trasmettere e possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva.

Al centro del documento, l’articolo 13 del Decreto Crescita che ha introdotto un obbligo di comunicazione per i soggetti passivi, residenti e non residenti, che gestiscono le piattaforme attraverso le quali sono facilitate le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea tra fornitori e acquirenti, si tratta di una disposizione transitoria in attesa dell’entrate in vigore dell’articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre: il primo appuntamento in assoluto con gli adempimenti IVA per l’e-commerce è stato il 31 ottobre 2019.

Tre le tipologie di dati da comunicare per ciascun fornitore:

  • denominazione o i dati anagrafici completi;
  • numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare
  • totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro.

Ma l’Agenzia delle Entrate sui termini delle comunicazioni, con l’ultimo documento sul tema, chiarisce:

“Tuttavia, nel caso in cui, in ragione di problemi tecnici ed operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti, si ritiene non applicabile, fino alla data di emanazione della presente circolare, la disposizione di cui all’articolo 13, comma 3, del Decreto Crescita, potendosi ritenere sussistenti le obiettive condizioni di incertezza in merito all’applicazione della normativa in commento, ai sensi dell’art. 10, comma 3, legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente)”.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 13 del 1° giugno 2020
Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica – articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Adempimenti IVA e-commerce, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui soggetti obbligati

La circolare numero 13 del 1° giugno 2020 mette in chiaro le regole da seguire per l’applicazione dell’articolo 13 del Decreto Crescita, dai soggetti obbligati fino alla rettifica dei dati con una comunicazione sostitutiva.

In primis il documento chiarisce che hanno l’obbligo di provvedere agli adempimenti IVA per l’e-commerce tutti i soggetti passivi IVA che operano nell’ambito delle vendite a distanza, inclusi quelli che, aderendo o applicando regimi speciali, non sono debitori d’imposta.

Da un lato, ad esempio, chi applica il regime forfettario è escluso dalla comunicazione dei dati IVA per l’e-commerce, dall’altro non ne è escluso chi applica regimi speciali, come quello previsto per l’editoria.

Il documento, poi, fa luce su un altro aspetto chiave. Per “soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato” bisogna considerare due categorie:

  • i gestori delle piattaforme che non effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, che devono richiedere all’Agenzia delle entrate di un codice fiscale;
  • i gestori (non stabiliti) che realizzano le operazioni e sono tenuti a procedere con l’identificazione diretta, ai sensi dell’articolo 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Adempimenti IVA e-commerce, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui dati della comunicazione

Dai soggetti obbligati si passa alla tipologia di dati da inserire nella comunicazione prevista dall’articolo 13 del Decreto Rilancio.

Si distinguono due tipologie di informazioni effettivamente presenti sulla piattaforma e comunicate digitalmente dal fornitore in relazione alle vendite a distanza facilitate dalla piattaforma:

  • dati che afferiscono alle cessioni aventi ad oggetto qualsiasi bene oggetto di vendita a distanza, di cui all’articolo 13, comma 1, del Decreto Crescita;
  • dati relativi alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop indicati dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Nel testo si legge:

Alla luce dell’esigenza di garantire un pronto adempimento degli obblighi di comunicazione delle piattaforme, si ritiene che le stesse possano comunicare i dati delle vendite, prescindendo dal valore della soglia prevista dallo Stato di destinazione del bene.

La singola piattaforma, infatti, conosce i dati relativi alle vendite che essa stessa facilita, ma potrebbe non essere a conoscenza del dato complessivo riferibile all’operatore e comprensivo di vendite facilitate da altre piattaforme o effettuate senza l’intervento “facilitatore” di una piattaforma elettronica.

Pertanto, le piattaforme potranno comunicare anche i dati delle vendite relative alle operazioni cosiddette “sovra soglia”.

La circolare chiarisce che per ciascuna vendita è necessario comunicare il prezzo della transazione così come visualizzato dell’utente al momento dell’acquisto tramite la piattaforma che facilita la transazione, comprensivo di eventuali servizi accessori come ad esempio, la spedizione o il trasporto, anche se vengono effettuati da terze parti.

In sintesi, è necessario comunicare il totale della transazione conclusa dalla piattaforma al lordo dell’IVA, anche per le cosiddette “vendite complesse”.

Mentre sono considerate vendite separate quelle che hanno per oggetto accessori (cuffie, custodia etc.) afferenti ad altri beni, quali ad esempio tablet e cellulari.

Nessun adempimento IVA, invece, per i dati relativi alle cessioni di beni effettuate a titolo gratuito e ai campioni omaggio.

Adempimenti IVA e-commerce, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla comunicazione sostitutiva

Già con il provvedimento numero 660061 del 31 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito istruzioni sugli adempimenti IVA per l’e-commerce.

Il documento aveva chiarito che, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere i seguenti dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:

  • a) la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente , l’indirizzo di posta elettronica;
  • b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro.

Su questo ultimo punto si chiarisce:

“I prezzi di vendita devono essere espressi in Euro e le interfacce elettroniche sono legittimate a operare la conversione in Euro delle valute estere secondo i loro sistemi interni; sarà pertanto ugualmente accettata la conversione secondo il tasso di cambio della data dell’operazione o quello di fine mese, purché effettuata da ciascuna piattaforma secondo un criterio costante, esplicitato nella documentazione dalla stessa predisposta”.

In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, i soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione sostitutiva, che annulla integralmente quella inviata in precedenza.

La scadenza per l’invio della nuova comunicazione è fissata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l’indicazione del trimestre di riferimento.

Necessaria una nuova trasmissione di dati anche nel caso di resi: in questo caso i termini per la presentazione decorrono dal momento in cui la piattaforma è a conoscenza del reso.

Nel testo si legge:

“In caso di mancato invio della comunicazione sostitutiva, la piattaforma è considerata debitrice dell’IVA dovuta sulle cessioni dei beni dalla stessa facilitate ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Decreto Crescita, salvo che venga provato l’assolvimento dell’imposta da parte del fornitore.

Viceversa, la piattaforma non sarà considerata debitrice IVA qualora i dati comunicati risultino corretti, non essendo la stessa a conoscenza del valore dei resi.

I medesimi principi sono applicabili ai casi in cui, successivamente alla conclusione della transazione online, il pagamento non vada a buon fine (e quindi la vendita non si perfezioni)”.

In ogni caso, nell’ipotesi in cui la piattaforma non invii una comunicazione sostitutiva entro i termini stabiliti è considerata debitrice d’imposta.

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