Bollo sulle fatture elettroniche dei forfettari, nuovi adempimenti e scadenze dal 1° luglio 2022

L'estensione dell'obbligo di fattura elettronica per i forfettari porta con sé nuovi adempimenti e scadenze a decorrere dal 1° luglio 2022. Tra questi, il versamento trimestrale dell'imposta di bollo. Primo appuntamento il 30 novembre.

Bollo sulle fatture elettroniche dei forfettari, nuovi adempimenti e scadenze dal 1° luglio 2022

L’estensione dell’obbligo della fattura elettronica per i forfettari trascina con sé ulteriori scadenze e adempimenti da tenere a mente.

Tra questi, c’è la nuova modalità di versamento dell’imposta di bollo che, così come previsto per tutte le fatture elettroniche transitate tramite il Sistema di Interscambio, dovrà essere pagata a cadenza trimestrale e secondo le procedure predisposte dall’Agenzia delle Entrate.

Le nuove regole in merito al bollo sulle fatture elettroniche dei forfettari si applicheranno dal 1° luglio 2022, data a partire dalla quale anche le partite IVA con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro dovranno passare al Fisco digitale.

A livello operativo, la prima scadenza da tenere a mente sarà quella del 30 novembre 2022. Da annotare anche gli appuntamenti con la messa a punto da parte dell’Agenzia delle Entrate degli elenchi A e B, base per il calcolo dell’importo dovuto.

Bollo sulle fatture elettroniche dei forfettari, nuovi adempimenti e scadenze dal 1° luglio 2022

I titolari di partita IVA in regime forfettario e di vantaggi non addebitano l’IVA in fattura, ma se di importo superiore a 77,47 euro sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo di 2 euro.

Le regole ordinarie che da sempre caratterizzano i regimi fiscali agevolati per le partite IVA di dimensioni ridotte si trovano ora a dover fare i conti con l’avvento del Fisco digitale, che dal 1° luglio 2022 si estenderà ad un’ampia platea di soggetti.

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legge n. 36/2022, da metà anno scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica per le partite IVA con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro. Verranno meno gli esoneri disciplinati dall’art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015, e la digitalizzazione del sistema fiscale compirà un nuovo passo.

Non solo nell’ambito della fatturazione elettronica, ma anche per gli adempimenti collegati. Tra questi vi è per l’appunto il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che anche per i forfettari dovrà essere effettuato sulla base di quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto ministeriale del 17 giugno 2014.

Quattro quindi le scadenze da tenere a mente: il versamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre di riferimento. Esclusivamente per le fatture del secondo trimestre il pagamento si effettua entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo.

Scadenze “mobili” che cambiano in relazione all’ammontare dovuto: se l’importo del bollo sulle fatture elettroniche nel primo trimestre è inferiore a 250 euro, il pagamento può pagare entro il termine relativo al secondo trimestre.

Se non si superano i 250 euro per il semestre, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il terzo trimestre.

Periodo di riferimento e importoScadenza versamento
Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euro Scadenza il 31 maggio 2022
Imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euro Scadenza il 30 settembre 2022
Imposta di bollo II trimestre Scadenza 30 settembre 2022
Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 euro Scadenza 30 novembre 2022
Imposta di bollo III trimestre Scadenza 30 novembre 2022
Imposta di bollo IV trimestre Scadenza 28 febbraio 2023

Queste le regole che interesseranno anche i forfettari a partire dal secondo semestre del 2022. Ma non solo.

Tra gli adempimenti da tenere a mente anche quelli legati al servizio di assistenza dell’Agenzia delle Entrate ai fini del calcolo e del pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture.

Fattura elettronica forfettari, calcolo dell’imposta di bollo su Fatture e Corrispettivi

Lanciato con provvedimento del 4 febbraio 2021, anche il servizio di assistenza dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo e il pagamento dell’imposta di bollo si applicherà ai contribuenti forfettari.

All’interno del portale Fatture e Corrispettivi, i nuovi soggetti obbligati alla fatturazione elettronica troveranno due distinti elenchi, relativi ai documenti per i quali risulta dovuta l’imposta di bollo.

Nel dettaglio, gli elenchi conterranno gli elementi identificativi:

  • delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile);
  • delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali risulta dovuta.

Gli elenchi saranno messi a disposizione entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Le modifiche all’Elenco B predisposto dall’Agenzia delle Entrate, potranno essere effettuate entro la fine del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Per le fatture elettroniche del secondo trimestre, il termine è fissato al 10 settembre dell’anno di riferimento.

PeriodoMessa a disposizione elenchiTermine modifiche elenco BCalcolo importoScadenza versamento
1° TRIMESTRE 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre (**)
3° TRIMESTRE 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre
4° TRIMESTRE 15 gennaio anno successivo 31 gennaio 15 febbraio 28 febbraio

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Un calendario fitto di scadenze che impegnerà Fisco e contribuenti tenuti al versamento dell’imposta di bollo, tramite addebito in conto corrente o mediante modello F24.

Sono quindi diversi obblighi e adempimenti con i quali dovranno confrontarsi i forfettari dal 1° luglio 2022, ad esclusione della platea residuale di soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica fino alla fine del prossimo anno.

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