Fattura elettronica in ritardo, sanzioni anche con corretto versamento IVA

Fattura elettronica in ritardo ma con corretto versamento IVA: l'emissione tardiva che non compromette i termini di liquidazione dell'imposta costituisce violazione formale e non si sfugge all'applicazione delle sanzioni. I chiarimenti nella risposta all'interpello n. 528 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 16 dicembre 2019.

Fattura elettronica in ritardo, sanzioni anche con corretto versamento IVA

L’emissione della fattura elettronica in ritardo, anche qualora vengano rispettati i termini ordinari di liquidazione dell’IVA, non sfugge all’applicazione delle sanzioni.

È l’Agenzia delle Entrate a tornare sul tema delle sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica, con la risposta all’interpello n. 528 del 16 dicembre 2019.

Il termine dei 12 giorni per l’emissione della fattura elettronica resta uno dei punti fermi ai fini dell’applicazione delle sanzioni, anche qualora la trasmissione in ritardo al SdI non comprometta il corretto versamento IVA del mese o trimestre di riferimento.

Pur senza conseguenze in merito ai termini per il versamento dell’IVA, non si può parlare di violazione meramente formale, in quanto la tardiva emissione della fattura elettronica costituisce comunque un ostacolo all’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica in ritardo, sanzioni anche con corretto versamento IVA

È ricordando quanto previsto dall’articolo 21 del decreto IVA che parte l’Agenzia delle Entrate nel riepilogare, con la risposta all’interpello n. 528 del 16 dicembre 2019, la disciplina sanzionatoria prevista nel caso di emissione in ritardo della fattura elettronica.

Il riferimento normativo di cui sopra, oggetto di diverse modifiche negli ultimi anni, resesi necessarie per le innovazioni introdotte dalla fatturazione elettronica, disciplina:

  • la data da indicare in fattura, corrispondente a quella in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, qualora diversa dalla data di emissione della fattura;
  • la possibilità di emissione della fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, e la possibilità di emissione di fattura riepilogativa differita di più prestazioni o cessioni effettuate nei confronti del medesimo soggetto, se accompagnata da idonea documentazione, entro il 15 del mese successivo.

La fatturazione differita non è da confondersi con la fattura riepilogativa, che documenta più prestazioni rese nel mese ed il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata, e l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa.

In tal caso, la fattura dovrà essere trasmessa al SdI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, momento che coincide con la data riportata all’interno della fattura.

La mancata trasmissione della fattura elettronica riepilogativa (relativa ad esempio ad operazioni effettuate tra il 1° ed il 31 del mese) entro i 12 giorni, comporta l’applicazione delle sanzioni per “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”, previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 528 del 16 dicembre 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Data della fattura per le prestazioni di servizi - Sanzioni in caso di tardiva trasmissione della fattura

Tardiva emissione fattura elettronica, sanzione tra 250 e 2.000 euro per le violazioni formali

Per ciascuna violazione, la sanzione prevista si applica:

  • fra il 90% ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro;
  • da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Come chiarito dalla circolare n. 11/E del 15 maggio 2019, la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, qualora non sia stata compromessa la corretta liquidazione dell’imposta, è considerata violazione formale, in quanto “passibile anche solo in via potenziale ad ostacolare le attività di controllo”.

Nell’ipotesi prospettata, in cui la fattura tardiva viene emessa entro il giorno 15 del mese successivo e, quindi, l’imposta viene correttamente liquidata, non è possibile parlare di violazione meramente formale, ipotesi che si verifica quando, ai sensi degli articoli 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 e 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997:

“Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.”

Dopo il 30 novembre, terminato il periodo di moratoria con durata fissata fino a settembre per i mensili, la tardiva emissione della fattura elettronica, pur senza ostacoli al corretto versamento IVA, è punita con l’applicazione di una sanzione da euro 250 a euro 2.000 per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

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