Invio tardivo fatture immediate: nessun differimento automatico per i festivi

Tommaso Gavi - IVA

Invio fatture elettroniche: secondo l'Agenzia delle Entrate a questo compito non può essere applicata la norma che prevede lo spostamento automatico al primo giorno lavorativo successivo delle scadenze per l'esecuzione di versamenti ed adempimenti fiscali. Ecco perché.

Invio tardivo fatture immediate: nessun differimento automatico per i festivi

Secondo l’Agenzia delle Entrate la trasmissione telematica al sistema di interscambio (SdI) della fattura elettronica immediata non rientra fra i casi ai quali la normativa vigente attribuisce il diritto al differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo delle scadenze per l’esecuzione di versamenti ed adempimenti fiscali che cadono in giorni festivi.

In particolare, la risposta all’interpello numero 129 del 14 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate spiega che la trasmissione della fattura immediata emessa oltre la scadenza dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, anche se cade in un giorno festivo, è punibile con le sanzioni previste dalla legge.

Tali sanzioni vanno da un minimo di 250 euro a 2.000 euro per ogni operazione documentata.

La norma che prevede per gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo, infatti, non è applicabile.

La disposizione riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura è destinata alla controparte contrattuale, per permettere a quest’ultima di esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti.

Resta in ogni caso la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Invio tardivo fatture immediate: sanzioni per l’emissione oltre i 12 giorni

La risposta all’interpello numero 129 del 14 maggio 2020 ha come oggetto l’invio tardivo fatture immediate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 129 del 14 maggio 2020
Interpello Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Invio tardivo fatture immediate.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate spiega che per la trasmissione della fattura immediata emessa oltre dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione si va incontro alle sanzioni previste dalla legge.

Tali sanzioni sono contenute nell’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:

  • “fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato” con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo e comma 4);
  • da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo” (comma 1, ultimo periodo);
  • “tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati” nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA o soggette all’inversione contabile. “Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000” (comma 2).

La norma che prevede il rinvio al giorno lavorativo successivo, per gli adempimenti anche se solo telematici e previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo, non è infatti applicabile.

La disposizione riguarda solo gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

La fattura è invece destinata alla controparte contrattuale, per permettere a quest’ultima di esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti.

Per l’emissione oltre i 12 giorni previsti dalla legge si va dunque incontro a sanzioni che vanno da un minimo di 250 euro a 2.000 euro per ogni operazione documentata.

Resta in ogni caso la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Adempimento tributario o contrattuale?

La questione di fondo risiede fondamentalmente nella qualificazione giuridica della trasmissione del file xml tramite lo Sdi.

Secondo l’Agenzia delle Entrate questa fattispecie va inquadrata come obbligo contrattuale, in particolare perché tale azione è prevista dalla legge per far avere alla controparte un documento valido ai fini fiscali.

Diversa è la considerazione che alcuni addetti ai lavori hanno fatto pervenire alla casella mail di Informazione Fiscale: secondo questi lettori, infatti, anche l’invio telematico della fattura elettronica rientra fra i casi tipici di adempimenti tributari.

A questo proposito, risulta interessante segnalare l’intervento di questa mattina di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce, che si può leggere nell’uscita odierna de IlSole24Ore, nella quale si ritiene condivisibile l’interpretazione fornita dall’amministrazione finanziaria nell’interpello di ieri.

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