Superbonus 110%: interventi trainanti, lavori trainati e limiti di spesa

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Superbonus 110%, con la risposta all'interpello numero 523 del 4 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate riepiloga quali sono gli interventi trainanti e trainati ed i limiti di spesa relativi a ciascun lavoro.

Superbonus 110%: interventi trainanti, lavori trainati e limiti di spesa

Superbonus 110%, gli interventi trainanti, i lavori trainanti e i limiti di spesa dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio sono tra i chiarimenti principali della risposta all’interpello numero 523 del 4 novembre 2020.

Il documento di prassi richiama il quadro normativo di riferimento e riepiloga quali sono gli interventi trainanti, trainati.

L’Agenzia delle Entrate fornisce inoltre gli elementi per il calcolo dei limiti di spesa degli specifici interventi indicati dall’istante.

Superbonus 110%: interventi trainanti e lavori trainati

Con la risposta all’interpello numero 523 del 4 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti del superbonus 110%.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 523 del 4 novembre 2020
Accesso al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 in relazione alle spese da sostenere per interventi «trainanti» e «trainati».

Lo spunto per i chiarimenti arriva da un caso concreto: l’istante pone i seguenti quesiti:

  • se i limiti di spesa devono essere calcolati su un’abitazione o su due abitazioni dal momento che lo stabile è considerato un’unica abitazione all’inizio degli interventi ma due abitazioni al termine degli stessi;
  • se per l’agevolazione fiscale della realizzazione dell’impianto di riscaldamento si deve dimostrarela presenza dell’impianto stesso, nonostante gli interventi trainanti siano il sismabonus e l’isolamento termico;
  • quali elementi siano eventualmente necessari per dimostrare tale presenza.

Per prima cosa l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento dell’agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero il decreto Rilancio.

La norma prevede il superbonus del 110% per gli interventi indicati che vengono realizzati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

L’applicazione del beneficio fiscale è stabilita nei commi 9 e 10.

La circolare 8 agosto 2020, n. 24/E chiarisce quali sono gli interventi trainanti e trainati da effettuare:

  • su parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

L’articolo 121 del decreto Rilancio, invece, introduce la possibilità di fruire della detrazione per mezzo dello sconto in fattura o attraverso la cessione del credito di imposta, secondo le modalità i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847e 12 ottobre 2020, prot. n.326047.

Gli elenchi degli interventi trainanti e trainati sono chiariti nella circolare n. 24/E del 2020.

Tra gli interventi trainanti rientrano i seguenti:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • antisismici e di riduzione del rischio sismico, che rientrano nel sismabonus.

Sono interventi trainati, invece, quelli del seguente elenco:

  • le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico dell’ecobonus, nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

Superbonus 110%: come calcolare i limiti di spesa degli interventi

La risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E, stabilisce i limiti di spesa nel caso in cui sullo stesso immobile siano effettuati più interventi agevolabili: il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è dato dalla somma degli importi previsti per ognuno degli interventi realizzati.

Nel caso di interventi trainati e trainanti si deve considerare quindi il limite di spesa per ogni intervento, a condizione che tali spese siano contabilizzate distintamente.

Secondo quanto precisato nel documento di prassi:

“per determinare l’ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.”

L’Agenzia delle Entrate ricapitola, quindi, quali sono i limiti di spesa per gli specifici interventi richiesti dall’istante:

  • per l’acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature solari e per l’acquisto e la posa in opera di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda, per ciascun intervento è previsto un limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro. Qualora tali interventi siano trainati da un intervento trainante ammesso al superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a 54.545 euro;
  • per l’acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili viene stabilito un ammontare massimo di detrazione spettante pari a 30.000 euro. Qualora tale intervento sia trainato da un intervento trainante ammesso al superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a 27.273 euro.

Il limite massimo di spesa complessivo per il singolo immobile è di 96.000 euro.

Superbonus 110%: il caso concreto dell’istante

In risposta all’istante, l’Agenzia delle Entrate accorda contemporaneamente la fruizione del superbonus per entrambi i tipi di interventi, trainati e trainanti, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma.

Nel caso concreto, nel documento di prassi viene specificato che:

“per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.”

Gli interventi devono considerare quinti il limite di spesa previsto per un’unica abitazione.

In relazione alla presenza di impianti di riscaldamento, dopo aver fornito specifici chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:

“anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.”

Considerata la presenza di tre camini nell’immobile oggetto di intervento, l’istante potrà accedere al superbonus, a condizione che si realizzi un risparmio energetico di due classi energetiche dell’edificio da prima a dopo gli interventi, come da apposita asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato.

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