La tassa vidimazione libri sociali è obbligatoria per le SRL?

Salvatore Cuomo - Tassa di concessione governativa

Le società a responsabilità limitata sono obbligate alla vidimazione dei libri sociali e, di conseguenza, al pagamento della relativa tassa?

La tassa vidimazione libri sociali è obbligatoria per le SRL?

La normativa riguardante l’esercizio di imprese o di arti e professioni prevede l’obbligo di tenere determinati libri e/o registri contabili, ai quali si vanno ad aggiungere altri registri e scritture integrative, al fine tenere memoria dei fatti di gestione dell’attività esercitata.

Questo sia ai fini civilistici che fiscali.

Il Codice civile prevede che i soggetti esercenti una attività commerciale devono tenere obbligatoriamente il libro giornale ed il libro degli inventari.

Ed infatti all’articolo 2214 si legge che:

L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale ed il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori

Per piccoli imprenditori si intendono i soggetti di cui all’articolo 2083:

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia

Ricordiamo che l’articolo 8 della Legge 383/2001 ha sancito l’eliminazione dell’obbligo di bollatura e vidimazione preventiva del libro giornale e del libro inventari, come pure l’esenzione dall’imposta di bollo per i predetti libri oltre che per i libri contabili obbligatori ai fini tributari.

Vidimazione obbligatoria per le Spa, non per le Srl

Partendo dall’esame del Capo V del Codice Civile dedicato alle società per azioni l’articolo 2421 “Libri sociali obbligatori” contenuto nella Sezione VIII - Dei libri sociali, prevede espressamente l’obbligo di bollatura preventiva:

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell’articolo 2214, la società deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l’ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’articolo 2447 sexies.
I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel numero 5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’articolo 2215.

Alla Sezione III – “Disposizioni particolari per le imprese commerciali”, l’articolo 2215 sopra richiamato riporta quanto segue:

I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.

L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione

Da qui per espressa previsione del Codice ecco l’obbligo riguardante le società per azioni ma come si può leggere più avanti non risulta una analoga previsione, espressamente richiesta dall’articolo 2215, dell’obbligo di bollatura anche per i libri sociali delle società a responsabilità limitata.

Al Capo VII del Codice Civile “Della società a responsabilità limitata”, l’articolo 2478 “Libri sociali Obbligatori” contenuto nella Sezione III – “Dell’amministrazione della società e dei controlli”, dispone che:

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell’articolo 2214, la società deve tenere:

2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell’articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;
3) il libro delle decisioni degli amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell’articolo 2477.
I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci.

I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.”

Ad ora questo è il riassunto di quanto dispone la normativa vigente e non sembra che con i decreti delegati della riforma fiscale vi saranno novità sostanziali inerenti l’argomento qui trattato, atteso che come sopra riportato andrebbero ritoccate le norme del codice civile in materia.

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