La restituzione delle eccedenze contributive versate all'INPS, pur essendo un diritto dei contribuenti, rischia spesso di trasformarsi in un labirinto senza fine
Il sistema di restituzione delle eccedenze versate dal contribuente alla gestione separata INPS denota un paradosso istituzionale che merita di essere illustrato alla luce di alcuni casi di cui mi sono occupato nell’attività di studio.
La situazione è stata lamentata da un’anziana signora che dopo anni di tentativi per ottenere la restituzione delle somme versate in eccedenza si è trovata costretta a chiedere una azione legale, avendo riscontrato che neppure il difensore civico aveva potuto scalfire le resistenze dell’INPS.
La vicenda rivela alcune disfunzioni che possono caratterizzare il sistema di gestione delle eccedenze contributive nella Gestione Separata INPS, evidenziando come un meccanismo teoricamente semplice possa trasformarsi in un percorso ad ostacoli per il contribuente che risulta particolarmente gravoso.
Un inquadramento che talvolta comporta l’incomprensibile istituto della doppia contribuzione per aggregazione con l’IVS Commercianti.
Il quadro normativo della Gestione Separata
La Gestione separata INPS è una forma di assicurazione che nasce dall’idea di creare un sistema di previdenza residuale e si sviluppa nel tempo con una evoluzione che anche sotto il profilo pensionistico presenta non poche perplessità strutturali.
Istituita con l’articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335, rappresenta uno strumento fondamentale del sistema previdenziale italiano per garantire copertura assicurativa ai lavoratori autonomi e parasubordinati.
Il sistema prevede che i contributi versati in eccedenza rispetto ai massimali annuali stabiliti debbano essere automaticamente computati negli anni successivi oppure rimborsati su richiesta dell’interessato, secondo il meccanismo della traslazione concatenata disciplinato dall’articolo 2, comma 30, della medesima legge.
Nel caso che stiamo trattando la questione della restituzione non poteva essere affrontata sulla base dell’articolo 74 del nuovo testo unico in materia di versamenti e riscossione trattandosi di una vicenda che riguarda i contributi versati all’ente di previdenza.
La norma sopra citata, infatti, ha stabilito che quando l’ammontare dell’acconto versato risulta superiore a quello dell’imposta dovuta, la somma versata in più deve essere rimborsata con gli interessi.
Stupisce il fatto che per la restituzione di somme versate in eccedenza sia necessaria una norma speciale, rientrando la restituzione di somme eccedenti in un concetto normale in un contesto di sufficiente civiltà giuridica che evidentemente in un certo ambito, quello delle entrate dello stato e degli enti, richiede norme di tale tenore.
L’articolo 74 testo unico sopra citato, per esempio, al comma 1 prevede quanto segue:
“Se l’ammontare dell’acconto versato risulta superiore a quello dell’imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce l’acconto, la somma versata in più è rimborsata ai sensi degli articoli 77 e 80, con gli interessi di cui agli articoli 83 e 84”
Stupisce anche il tenore dell’articolo 83 nella parte in cui, al comma 1 prevede che
“Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all’interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell’ordinativo emesso dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate o dell’elenco di rimborso”
In sintesi:
se un contribuente non versa all’INPS i contributi dovuti è soggetto alle sanzioni civili fino al 40 o 60% oltre agli interessi ai sensi della legge 388/2000
ma se, invece, versa in eccedenza
il saggio di interesse a suo favore è pari soltanto al 1% semestrale (2% annuo)...
È di tutta evidenza lo squilibrio che esiste con gli enti, atteso che in caso di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e sanzioni civili (che quindi vengono sommate alla quota capitale) l’INPS applica un tasso del 8,90%.
La dinamica del caso: un decennio di mancate risposte
Il caso di un’ anziana signora che ha contattato il nostro studio presenta caratteristiche che evidenziano le criticità sistemiche del meccanismo di restituzione.
La pensionata aveva versato contributi INPS in eccedenza per gli anni 2000 e 2003, per un importo complessivo di oltre quindicimila euro.
La prima richiesta di rimborso, presentata nel 2015, non ha ricevuto alcun riscontro formale nonostante i numerosi solleciti trasmessi nel corso degli anni successivi.
La reiterazione della richiesta attraverso il canale telematico nel 2020 ha ottenuto come unico risultato il rigetto dell’istanza nel 2021, con la dichiarazione dei periodi prescritti, senza alcun esame nel merito dell’indebito.
Anche l’intervento del Difensore Civico della Regione, che nel 2025 ha sollecitato una verifica puntuale da parte della Direzione Regionale INPS, ha confermato il diniego, fondato sulla tesi della prescrizione decennale.
Le anomalie del sistema di gestione
La vicenda mette in luce diverse anomalie che caratterizzano il sistema di gestione delle eccedenze contributive.
In primo luogo, emerge l’assenza di un meccanismo automatico di compensazione delle eccedenze negli anni successivi, come invece previsto dalla normativa.
L’ente previdenziale non ha provveduto né al computo automatico dell’eccedenza, né ha dato seguito alla richiesta di rimborso, determinando una grave responsabilità per omissione.
La funzione dell’INPS in questi casi non può considerarsi discrezionale, ma vincolata: la normativa impone, infatti, che le somme versate in eccesso siano automaticamente computate negli anni successivi oppure rimborsate su richiesta dell’interessato.
Il sistema della traslazione concatenata previsto dalla normativa implica che, anno dopo anno, il versamento eccedente generi una nuova eccedenza che si protrae fino all’ultimo anno di contribuzione.
L’irragionevolezza del sistema attuale
Il caso evidenzia come il sistema attuale presenti profili di irragionevolezza che penalizzano il contribuente.
L’ente che ha sistematicamente omesso il computo automatico previsto dalla legge per le somme di anno in anno eccedenti non può essere premiato per non aver provveduto né alla valorizzazione delle somme versate ai fini pensionistici, né tantomeno aver dato seguito alla richiesta di rimborso.
La funzione istituzionale dell’INPS è di previdenza, non di cassa.
Il persistente diniego opposto alle reiterate richieste del contribuente, unitamente al silenzio serbato a fronte dei ricorsi amministrativi, evidenzia un comportamento dilatorio ingiustificato.
La vicenda analizzata è emblematica di un problema sistemico che riguarda la gestione delle eccedenze contributive in generale.
L’assenza di un esame puntuale nel merito dell’indebito nel caso a cui si è fatto riferimento, nonostante l’intervento del Difensore Civico e la chiara normativa di riferimento, costringe i contribuenti ad adire le vie giudiziarie, con aggravio di spese e dispendio di energie.
Il sistema attuale, caratterizzato da lungaggini burocratiche e dinieghi immotivati, finisce per scoraggiare i contribuenti dal far valere i propri diritti, creando un vantaggio indebito per l’ente previdenziale.
Questo contrasta con i principi costituzionali di correttezza, buona fede e buona amministrazione che dovrebbero caratterizzare l’azione della pubblica amministrazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Gestione separata INPS e restituzione delle eccedenze