Riforma fiscale, le misure in cantiere: dallo Statuto del contribuente al contributo dei professionisti

Salvatore Cuomo - Fisco

La scorsa settimana è stato ufficialmente aperto il cantiere della agognata Riforma Fiscale, da tutti auspicata, che sembra finalmente voler prendere il via. Alcune riflessioni a margine del testo proposto dal Governo Meloni.

Riforma fiscale, le misure in cantiere: dallo Statuto del contribuente al contributo dei professionisti

Il Governo avrà due anni di tempo per approvare i decreti delegati che dovranno comunque essere passati al vaglio delle commissioni parlamentari competenti e, cosa che pochi media hanno evidenziato, avrà ulteriori due anni di tempo per procedere a correzioni ed integrazioni.

Infatti al comma 6 dell’articolo 1:

“Il Governo è delegato a adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi…”

Quindi un cantiere lungo ben quattro anni, giusto in tempo per la fine legislatura.

Una Riforma che magari non sarà quella sognata ma è pur sempre una idea di riforma che tiene conto dei tempi attuali e che entra in alcuni aspetti maggiormente in dettaglio rispetto al disegno di Riforma del Governo Draghi, il quale doveva necessariamente tener conto delle distinte e variegate posizioni delle diverse anime politiche che la componevano come ad esempio agli interventi sul sistema sanzionatorio tributario con il coordinamento tra quelle amministrative e penali.

Riforma fiscale, gli obiettivi generali

Resta comunque una riforma che cha tra i suoi criteri direttivi generali ha:

  • la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell’anagrafe tributaria;
  • il pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi;
  • la piena realizzazione dell’interoperabilità delle banche dati, nel rispetto della disciplina eurounitaria sulla tutela dei dati personali;
  • individuazione ed eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato.

Quindi non ci sarà più la richiesta di dati ed informazioni già potenzialmente in possesso dell’Amministrazione oltre al taglio di imposte ed adempimenti che potevano avere una logica negli anni “analogici”, nei quali erano stati concepiti, ma poco senso nell’era digitale e delle intelligenze artificiali su cui vuole poggiare anche questo progetto di riforma.

Riforma fiscale, le principali misure nel testo e il contributo delle associazioni di categoria

In un passaggio dell’articolo 5 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche) è ravvisabile la priorità data anche in ambito tributario ai temi di interesse del Governo Meloni:

“il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo:

  • 1.1 alla composizione del nucleo familiare e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;
  • 1.2 alla tutela del bene casa e di quello della salute delle persone, dell’istruzione, della previdenza complementare;
  • 1.3 agli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente.”

Altre particolari proposte contenute nella Riforma da evidenziare sono:

  • il superamento dell’Irap con l’adozione di una sovraimposta;
  • Ires a doppia velocità con riduzione di aliquota sugli utili reinvestiti;
  • la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti e professioni che si avvalgono di personale;
  • la neutralità fiscale delle aggregazioni professionali;
  • la sospensione agostana e natalizia della notifica di richieste di informazioni e documenti da parte del fisco;
  • la decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento a partire dal periodo d’imposta nel quale si siano manifestati i componenti ad efficacia pluriennale come gli ammortamenti ed i crediti di imposta;
  • il diritto alla detrazione dell’IVA sulle fatture ricevute nell’anno successivo a quello dell’operazione, da esercitare con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta.

Sono solo alcune delle peculiarità di questa riforma che ha fatto tesoro delle critiche e delle proposte delle professioni tributarie e delle associazioni di categoria.

Sarebbe utile, a mio parere, lavorare affinché questo testo venga ulteriormente migliorato nel suo iter parlamentare. Così come partecipare attivamente alla stesura dei decreti delegati approfittando, tra l’altro, di quanto previsto dalla stessa delega al suo articolo 2:

“Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo può costituire appositi tavoli tecnici tra l’Amministrazione finanziaria e le associazioni di categoria e dei professionisti.”

Ci sono aspetti che varrebbe la pena fossero meglio definiti, ad esempio l’abolizione di una serie di adempimenti che, con l’introduzione della fatturazione elettronica, non avrebbero più ragione di essere:

Ad alcuni dei più importanti e diffusi aggiungerei il bollo in fattura, che tanti problemi interpretativi sta ancora ponendo al punto che, dopo la pronuncia dell’Agenzia sul regime forfettario, diversi sostituti stanno assoggettando a ritenuta l’imposta addebitata dal percipiente in regime ordinario.

Altro simile aspetto è la compensazione dei debiti contributivi con i crediti fiscali, un tema sollevato da diverse pronunce della magistratura di merito verso le quali il Garante del Contribuente, Governo Istituzioni ed Agenzie Fiscali non sono ancora intervenuti per fare chiarezza.

Riforma fiscale, la necessita di un’Authority fiscale

A parere di chi scrive si evidenzia anche la “debolezza” della Riforma fiscale sul tema dello Statuto del Contribuente.

È vero che il testo è intervenuto all’articolo 19 dedicato ai “Testi unici e codificazione della materia tributaria”, per la cui redazione dispone quale primo criterio il “recepimento dei principi di cui allo Statuto dei diritti del contribuente”.

Un altro intervento è nell’articolo 4 dal titolo “Revisione dello statuto dei diritti del contribuente”. Buona parte del testo però è stato dedicato agli interpelli, prevedendone l’onerosità degli stessi. Ben poco, invece, è orientato ad un effettivo e concreto rafforzamento dei suoi principi.

Lo strumento dell’interpello fu una conquista del contribuente utile ad ovviare alla complessità interpretativa della materia, tema già molto sentito negli anni ’90. Voler far pagare, anche poco o nulla, l’esattore per evitare errori nel calcolare correttamente le imposte dovute stride con i principi dello Statuto che si intende modificare.

Perché non pensare invece ad inserire nella proposta di Delega l’istituzione di una Authority Fiscale alla quale demandare la garanzia di terzietà del rapporto tra Fisco e contribuente, così da assicurare la chiarezza delle nuove norme approvate ed evitare a monte gran parte dei possibili interpelli?

La stessa Authority Fiscale, quado necessario, potrebbe fornire una interpretazione autentica di quelle in essere così da risolvere problematiche quali appunto quelle sopra citate, relative alle ritenute sul bollo e alla compensazione dei debiti contributivi.

Sarebbe il giusto complemento a questo progetto di Riforma.

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