Regime “de minimis”: i moduli INPS aggiornati

Alessio Mauro - Leggi e prassi

L’INPS fornisce i moduli aggiornati per gli aiuti di Stato di piccola entità che rientrano nel regime “de minims”

Regime “de minimis”: i moduli INPS aggiornati

Dall’INPS arrivano le indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati per gli aiuti di Stato di piccola entità, il regime “de minimis”, a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti comunitari che innalzano i massimali di aiuto concedibili.

Un riepilogo delle regole e dei massimali da considerare per l’accesso dell’impresa unica ai benefici concessi in regime “de minims”.

Regime “de minimis”: i moduli INPS aggiornati

Con l’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti comunitari che innalzano i massimali di aiuto concedibili, l’INPS ha provveduto ad aggiornare tutti i moduli per gli aiuti di Stato di piccola entità che rientrano nel regime “de minimis”.

Nel messaggio n. 3339/2025, l’Istituto ha le indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati in adeguamento alle modifiche in materia di massimale concedibile e triennio di riferimento.

Il regime “de minimis”, ricordiamo, è un regolamento dell’Unione Europea che consente alle imprese di ricevere aiuti economici di modesta entità dal proprio Stato senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte della Commissione UE.

Il regime è applicabile sia alle PMI che alle grandi imprese e include diverse forme di incentivi, la più comune è come detto il contributo a fondo perduto, ma si applica anche a finanziamenti agevolati e garanzie pubbliche. Le aziende devono, però, rispettare precisi limiti e condizioni.

L’ultimo aggiornamento, previsto dal regolamento UE 2023/2831 del 13 dicembre 2023, ha introdotto alcune novità tra cui l’innalzamento del massimali di aiuto concedibili nel triennio, 300.000 euro.

Come indicato dall’INPS, i massimali aggiornati sono i seguenti:

  • Regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale): 300.000 euro (dal 1° gennaio 2024);
  • Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG): 750.000 euro (dal 1° gennaio 2024);
  • Regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura): 40.000 euro (dal 25 ottobre 2023);
  • Regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo): 50.000 euro (dal 16 dicembre 2024).

Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, l’INPS ricorda che è stato abrogato il massimale di 100.000 euro e si applica ora il massimale generale di 300.000 euro.

L’aiuto massimo è calcolato su un periodo di tre anni per la singola “impresa unica”.

Questo significa che devono essere considerate tutte le entità controllate, giuridicamente o di fatto, dallo stesso soggetto.

La definizione di impresa unica, infatti, racchiude tutto l’insieme di imprese (ditte, società, ecc.) che hanno in comune un rapporto di collegamento e/o correlazione tra proprietari, amministratori, contratti commerciali e che sono titolari di incentivi sia in forma di contributi a fondo perduto che in forma di finanziamenti agevolati.

Come richiedere gli aiuti in regime “de minimis”

Gli aiuti possono essere richiesti attraverso:

  • moduli telematici: per le agevolazioni gestite online, i moduli sul Portale delle Agevolazioni sono già stati aggiornati automaticamente;
  • moduli cartacei: per le agevolazioni che non hanno un modulo online (es. alcuni incentivi per chi assume percettori NASpI), bisogna usare il nuovo modulo di dichiarazione.

Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” (modulo SC105) è disponibile sul portale dell’INPS , accedendo alla sezione “Moduli”, nella categoria “Aziende e Contributi”, digitando nel campo “Ricerca libera” il codice “SC105”.

INPS - Messaggio n. 3339 del 6 novembre 2025
Aggiornamento dichiarazione “de minimis” per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime.

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