Fondo garanzia PMI: cos’è e come funziona

Alessio Mauro - Fisco

Fondo di garanzia PMI, cos'è e come funziona? Lo scopo è quello di dare garanzie a banche ed intermediari finanziari sui finanziamenti concessi ad aziende ed imprenditori. Il decreto Cura Italia rende meno restrittivi i requisiti per supportare le imprese in difficoltà economica a causa del coronavirus. Il decreto Liquidità potenzia il fondo con 7 miliardi di euro in grado di generare 100 miliardi di liquidità.

Fondo garanzia PMI: cos'è e come funziona

Fondo garanzia PMI, in risposta al coronavirus il Governo potenzia lo strumento a sostegno delle piccole e medie imprese.

Quali sono le novità introdotte dai decreti Cura Italia e Liquidità? In cosa consiste il Fondo di garanzia per le PMI e come cambia dopo gli interventi dell’esecutivo?

L’agevolazione del Ministero dello Sviluppo economico, che conta anche su risorse dei fondi europei, offre garanzie statali ai finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari, in favore di imprese e professionisti.

Gli interventi del decreto Cura Italia rendono più facile l’accesso alla garanzia e potenziano gli interventi del fondo con 1,5 miliardi di euro.

Il decreto Liquidità completa la trasformazione aggiungendo altri 7 miliardi di euro in grado di generarne complessivamente 100 miliardi di euro.

Vengono inoltre ampliate le garanzie dei prestiti che seguono tre differenti corsie a seconda dell’importo.

Fondo garanzia PMI: cos’è e come funziona

Il Fondo di garanzia per le PMI viene istituito con la legge numero 662 del 23 dicembre 1996.

Dall’anno 2000 è guidato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Lo scopo è quello di fornire garanzie alle piccole imprese che hanno bisogno di un finanziamento bancario o di altri intermediari finanziari e che non sono in grado di offrire per se stesse solide garanzie.

Non c’è tuttavia un intervento diretto del fondo nelle negoziazioni tra imprese ed intermediari finanziari o banche.

La garanzia può essere di due tipi:

  • diretta, ovvero richiesta dai finanziatori;
  • riassicurazione o contro garanzia su richiesta dei soggetti garanti.

I piani di finanziamento devono rispondere a precisi requisiti e devono dimostrare un miglioramento della condizione per le imprese.

Normalmente i requisiti per ottenere l’accesso fanno riferimento a due moduli:

  • modulo economico-finanziario;
  • modulo andamentale.

Il primo modulo contiene i dati degli ultimi due bilanci depositati o quelli delle ultime due dichiarazioni fiscali.

Il secondo, invece, i dati di accordato e utilizzato del soggetto beneficiario finale, con riferimento agli ultimi sei mesi dei rischi a scadenza e dell’esposizione per cassa, forniti dalla Centrale dei Rischi e i dati relativi ai contratti rateali, non rateali e carte del soggetto beneficiario finale forniti da uno o più Credit Bureau, qualora gli stessi siano utilizzati dal soggetto richiedente per la propria valutazione del merito di credito.

Ulteriori dettagli sui criteri di riferimento per la valutazione sono presenti nell’apposita sezione del sito del MISE.

Fondo garanzia PMI: le modifiche dell’articolo 49 del decreto Cura Italia

Gli interventi di modifica del Fondo di garanzia per PMI previste dal decreto Cura Italia sono contenute negli articoli 49 e 56.

Tra i due articoli, il numero 49 è quello che introduce il maggior numero di novità.

Le modifiche riguardano diversi aspetti: le garanzie, i limiti degli importi, i criteri di valutazione e il microcredito e sono valide dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020 per tutte le PMI e le imprese con numero di dipendenti fino a 499 con sede sull’intero territorio nazionale.

Per prima cosa la garanzia del Fondo alle imprese diventa gratuita per ogni operazione finanziaria.

In precedenza era previsto un onere a carico delle stesse imprese.

In secondo luogo viene innalzato il limite della garanzia: fino ad 1,5 milioni di euro per impresa viene applicata la massima copertura consentita dalle norme europee che si articola come segue:

  • 80% del finanziamento per la garanzia diretta;
  • 90% dell’importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia:

L’innalzamento riguarda anche l’importo massimo garantito che, per ogni impresa, è stato raddoppiato: da 2,5 milioni a 5 milioni di euro.

L’articolo 49 del decreto Cura Italia rende inoltre più favorevoli i criteri di valutazione.

Tale valutazione prende in esame soltanto le informazioni economico-finanziarie degli ultimi due bilanci chiusi e approvati. Nel caso in cui le imprese non siano soggette alla redazione del bilancio, il riferimento riguarda le due ultime dichiarazioni fiscali presentate.

Non vengono dunque valutate le informazioni del modulo andamentale centrale dei rischi, permettendo l’accesso alle imprese economicamente e finanziariamente sane prima dell’emergenza.

Un ulteriore novità è l’accesso, senza valutazione, per le persone fisiche che svolgono attività d’impresa e che hanno subito le conseguenze economiche del coronavirus.

Nello specifico i finanziamenti di importo fino a 3.000 euro e con durata fino a 18 mesi vengono concessi a coloro che esercitano attività di impresa, arti o professioni in modo gratuito e senza valutazione del soggetto beneficiario.

Dopo il decreto Cura Italia possono avere accesso al Fondo anche le operazioni di rinegoziazione e i finanziamenti esistenti.

La condizione, in questo caso, è che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di un credito aggiuntivo all’impresa di almeno il 10% dell’importo del debito residuo del finanziamento che viene rinegoziato.

L’ultimo punto riguarda invece l’importo massimo consentito alle operazioni di microcredito.

Tale importo viene aumentato da 25 mila euro a 40 mila euro. Le operazioni sono dunque garantite dalla “Sezione speciale microcredito”.

Fondo garanzia PMI: le modifiche dell’articolo 56 del decreto Cura Italia

Il secondo articolo della misura economica anti Covid-19 che modifica le caratteristiche del Fondo di garanzia per le PMI è il numero 56.

Le due novità introdotte sono le seguenti:

  • l’estensione automatica della garanzia sui finanziamenti oggetto di moratoria bancaria;
  • l’istituzione di una sezione speciale di garanzia del Fondo per i finanziamenti oggetto di moratoria bancaria.

In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto il cambiamento consiste nella cosiddetta “moratoria” per le PMI che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti.

La durata della garanzia del Fondo viene estesa automaticamente.

I cambiamenti del secondo aspetto riguardano, invece, l’assistenza di un’apposita sezione speciale del Fondo fino al 30 settembre 2020.

Tale sezione è dotata di 1,73 miliardi di euro e concede una garanzia a titolo gratuito e senza alcuna valutazione della PMI beneficiaria.

Fondo garanzia PMI: il potenziamento del decreto Liquidità

Il Fondo di garanzia per PMI è il principale strumento che è stato scelto dal Governo per aiutare le imprese fino a 499 dipendenti.

Il decreto Liquidità prevede un potenziamento del Fondo con l’aggiunta di 7 miliardi di euro in grado di generarne 100 miliardi di euro.

Il lavoro del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli intende rendere tale fondo uno strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti.

Inoltre tale strumento intende salvaguardare l’export, soprattutto delle eccellenze dei prodotti Made in Italy.

A tal fine sono state predisposte le seguenti misure per i prestiti delle PMI:

  • garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito: le banche possono erogare i prestiti senza la necessità di ottenere il via libera del Fondo di Garanzia;
  • garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti fino a 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
  • garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, Confidi, senza valutazione andamentale.

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