Differenza tra cessione del credito e sconto in fattura

Tommaso Gavi - Irpef

Qual è la differenza tra cessione del credito e sconto in fattura? La guida per fare il punto su regole, adempimenti, scadenze e novità sulla fruizione indiretta del superbonus e delle altre agevolazioni edilizie

Differenza tra cessione del credito e sconto in fattura

Sono diverse le modalità di fruizione delle agevolazioni edilizie, a disposizione dei contribuenti.

Si può beneficiare del superbonus e degli altri bonus edilizi attraverso la fruizione diretta e quella indiretta.

La prima consiste nel portare le somme in detrazione con la dichiarazione dei redditi 2023, ottenendo uno sconto IRPEF pari all’importo dell’agevolazione spettante.

La seconda strada, la via indiretta, prevede a sua volta due possibilità: la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Quali sono le differenze tra le due opzioni per la fruizione del superbonus e degli altri bonus edilizi?

Il punto sulle regole da applicare e sulle ultime novità.

Cessione del credito e sconto in fattura: cosa sono e le differenze

Ad introdurre la cessione del credito e lo sconto in fattura in materia di super bonus e detrazioni fiscali edilizie è stato l’articolo 121 del decreto 19 maggio 2020, ovvero il decreto Rilancio.

Importanti novità sono arrivate dal cosiddetto decreto Blocca Cessioni, il DL 11/2023, e dalla rispettiva legge di conversione.

Prima di entrare nel dettaglio delle ultime modifiche normative approvate, facciamo chiarezza sulle differenze tra cessione del credito e sconto in fattura.

Il citato articolo 121 del decreto Rilancio prevede che i contribuenti che sostengono spese per interventi edilizi negli anni dal 2020 al 2024 possano scegliere:

“un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante.”

Si tratta dello sconto in fattura. In questo caso i fornitori e le aziende che effettuano i lavori anticipano i costi legati agli interventi e, successivamente, recuperano le somme tramite il credito d’imposta maturato dal contribuente.

Nell’ipotesi in questione il contribuente non sostiene alcuna spesa ma sono le aziende che ricevono il credito d’imposta e dovranno successivamente scegliere la destinazione di tali somme (fruizione in compensazione, ulteriore cessione ecc.)

Diversamente, il contribuente può optare per:

“la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.”

In questo secondo caso il soggetto può scegliere la cessione del credito maturato con gli interventi edilizi, nel rispetto dei requisiti previsti dal quadro normativo vigente.

In prima battuta, non sono stati previsti vincoli in merito al numero delle possibili cessioni e ai soggetti a cui cedere le somme in questione, così come alla possibilità di frazionare le somme oggetto di cessione del credito.

Successivamente, dal novembre del 2021, è stata adottata una stretta per limitare le frodi. Sono quindi stati introdotti vincoli sul numero di cessioni consentite così come sui soggetti cessionari, ovvero chi riceve i crediti oggetto delle cessioni.

Inoltre, è stato previsto il “divieto di frazionamento del credito”: gli importi possono essere ceduti esclusivamente per intero, salva la possibilità di scegliere la destinazione di ciascuna annualità dell’agevolazione.

Con il decreto Cessioni, DL 11/2023, è infine stato stabilito il divieto di sconto in fattura e cessione del credito sia per gli interventi relativi al superbonus e sia per quelli relativi alle agevolazioni edilizie.

La legge di conversione ha successivamente ripristinato lo strumento ma solo per gli enti del Terzo settore, IACP, sismabonus cratere e edilizia libera per i cantieri già iniziati al 16 febbraio scorso.

La cessione del credito è stata ripristinata anche per il cosiddetto “bonus barriere”, ovvero per gli interventi di rimozione ed eliminazione di barriere architettoniche, per i quali è prevista la detrazione al 75 per cento delle spese sostenute.

In linea di generale, però, la cessione del credito e lo sconto in fattura non sono più permessi, ad eccezione dei lavori già iniziati prima del 17 febbraio 2023.

Cessione del credito e sconto in fattura: divieti ed eccezioni

Come già anticipato, il DL 34/2023 in linea generale lo sconto in fattura e la cessione del credito non possono essere applicati per i lavori iniziati a partire dallo scorso 17 febbraio.

Il divieto all’esercizio delle opzioni riguarda gli interventi previsti all’articolo 121, comma 2 del decreto Rilancio.

Si tratta delle seguenti agevolazioni edilizie:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • interventi di efficienza energetica, ovvero ecobonus;
  • interventi antisismici, ossia sismabonus;
  • bonus facciate;
  • installazione degli impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
  • bonus barriere architettoniche.

Tuttavia, la legge di conversione del decreto Cessioni ha ripristinato la possibilità di beneficiare delle opzioni di fruizione indiretta per specifici interventi.

Come anticipato, il divieto non si applica alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, ovvero il bonus barriere.

Sono inoltre esclusi dal divieto anche altri interventi, a patto che alla data precedente all’entrata in vigore del decreto (ovvero al 16 febbraio 2023), risulti presentata la documentazione indicata:

  • per gli interventi su villette e unifamiliari sia stata presentata la CILA;
  • per interventi su condomini sia stata presentata la CILA e approvata la delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori;
  • per gli interventi di demolizione e ricostruzione sia stata presentata la richiesta per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • per l’edilizia libera con lavori già iniziati o con accordo vincolante di fornitura o con attestazione di entrambe le parti mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • la richiesta di titolo abilitativo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Il divieto di cessione del credito e di sconto in fattura, inoltre, non si applica:

  • agli enti del Terzo settore, IACP, già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto a patto che vengano rispettati i requisiti dalla data di avvio dei lavori alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote;
  • agli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici a partire dal 15 settembre 2022 nei territori delle Marche.

Regole sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura

Dopo aver visto in quali casi si applica il divieto di cessione del credito e di sconto in fattura e dopo aver riepilogato le eccezioni, per le quali sarà possibile continuare ad utilizzare le opzioni di fruizione indiretta, vediamo quali sono le regole da rispettare.

Nella fase iniziale del superbonus non erano previsti obblighi in merito al numero massimo di cessioni del credito, al frazionamento delle somme e alla natura dei soggetti coinvolti in tali passaggi.

Il quadro normativo, però, è stato interessato da oltre trenta modifiche e le regole sono cambiate profondamente.

Ad introdurre le prime limitazioni è stato il decreto antifrodi del novembre del 2021, che ha limitato il numero di passaggi possibili per ciascun credito ed ha previsto il divieto di cessione parziale delle somme.

Dopo numerosi cambiamenti, vediamo quali sono le regole che devono applicare i soggetti che possono ancora applicare cessione del credito e sconto in fattura.

Nel caso dello sconto in fattura, l’importo può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Sono possibili due ulteriori cessioni rispetto alla prima, a patto che avvengano in “ambiente controllato”.

Tali cessioni devono essere effettuate nei confronti di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel decreto legislativo n. 385/1993);
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

Per i crediti oggetto di comunicazione a partire dal 1° maggio 2022, gli intermediari finanziari possono effettuare una cessione in favore dei clienti propri professionali con cui abbiano un contratto di conto corrente, senza possibilità di ulteriore cessione.

Anche nel caso di cessione del credito, dopo la prima cessione, sono consentiti esclusivamente altri due passaggi ma nei confronti dei soggetti poc’anzi indicati.

Per le cessioni a partire dal 1° maggio 2022 valgono le stesse regole richiamate in precedenza.

La piattaforma della cessione del credito: adempimenti e scadenze

Per la cessione del credito o gli ulteriori passaggi a intermediari abilitati da parte delle imprese e dei professionisti che hanno stipulato contratti con lo sconto in fattura è necessaria la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alle somme oggetto delle cessioni.

Tale comunicazione deve avvenire dopo la comunicazione all’ENEA da parte del tecnico abilitato. Passati cinque giorni lavorativi dalla trasmissione dei dati all’ENEA, il commercialista o l’intermediario abilitato provvede alle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

L’adempimento permette la cessione nei confronti del cessionario, che è individuato tramite il proprio codice fiscale.

Entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di sospendere la cessione per controlli. Nel caso in cui risultassero confermati determinati profili di rischio, può essere prevista un’ulteriore sospensione fino a 30 giorni per approfondire le verifiche.

Nel caso in cui non ci fossero elementi di rischio, di solito i crediti sono “visibili” nel cassetto fiscale del beneficiario entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’invio della comunicazione.

Dopo l’accettazione, che deve avvenire ancora una volta tramite la Piattaforma della cessione del credito, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario.

Tutte le istruzioni da seguire per effettuare gli adempimenti sono sintetizzate nella guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate, in cui sono inserite anche le indicazioni nel caso di fruizione in 10 anni per i crediti relativi al superbonus con comunicazioni effettuate entro lo scorso 31 marzo 2023.

Infine occorre tenere a mente la “scadenza ordinaria” per la comunicazione all’Amministrazione finanziaria. Il termine entro cui comunicare le cessioni del credito è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello del sostenimento delle spese.

Nel caso dell’anno 2023, relativo alle spese sostenute nel 2022, la comunicazione poteva essere effettuata entro lo scorso 31 marzo, per effetto di una proroga.

La legge di conversione del DL 11/2023 ha tuttavia previsto la possibilità di utilizzare la remissione in bonis per chi non avesse, per vari motivi, provveduto alla comunicazione entro la scadenza prevista.

I contribuenti hanno ancora la possibilità di provvedere alla regolarizzazione della situazione, inviando la comunicazione entro il prossimo 30 novembre (data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2022) e pagando una sanzione di 250 euro.

Crediti incagliati: le piattaforme attive in attesa di soluzioni

Dopo aver visto quali sono le differenze tra cessione del credito e sconto in fattura e dopo aver chiarito quali sono le regole per chi può ancora optare per le opzioni di fruizione indiretta delle agevolazioni edilizie, facciamo il punto sulla situazione dei crediti incagliati e sulle possibili soluzioni.

Con tale espressione si fa riferimento alle somme “bloccate” nei cassetti fiscali di contribuenti, imprese e professionisti, poiché non sono individuati i cessionari.

In sostanza sono crediti relativi a spese già sostenute, in attesa di una destinazione.

Per tali somme sono state previste diverse soluzioni, tra le quali la possibilità di scegliere la detrazione in 10 anni nel caso del superbonus o la cessione del credito da fruire in 10 anni per i crediti oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate fino al 31 marzo 2023.

In attesa della piattaforma di Enel X, il veicolo individuato dal Governo per fare da acquirente dei crediti incagliati e da ponte nei confronti di soggetti terzi, ci sono alcune piattaforme attive per favorire l’incontro tra domanda e offerta di crediti.

L’elenco è stato fornito dalla sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano, durante l’interrogazione a risposta immediata che si è tenuta presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati il 19 luglio 2023.

Al momento le piattaforme attive per facilitare le cessioni del credito sono le seguenti:

  • Finanza;
  • Finanza.tech;
  • SìBonus;
  • Giroconto;
  • Innovacredit;
  • Federbonus.

Si attende settembre per la piattaforma di Enel X, anche se ancora i tempi di realizzazione e di operatività della stessa sono ancora incerti.

Cessione del credito e sconto in fattura: possibile ripristino per gli incapienti?

Il futuro della cessione del credito e dello sconto in fattura sembra essere stato segnato in modo netto dal decreto Cessioni e dalla rispettiva legge di conversione, approvata al termine dell’iter parlamentare.

Nell’ambito dei lavori relativi alla riforma fiscale, il cui ddl ha ottenuto l’approvazione definitiva del parlamento alla fine della scorsa settimana, emerge la possibilità di un ripristino per determinate categorie di contribuenti.

Si tratta di coloro i quali hanno redditi di importo basso che rischiano di vedersi esclusi dal superbonus e dalle altre agevolazioni edilizie per la limitata capienza fiscale.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito potrebbero quindi essere strumenti necessari per permettere alcuni lavori ad esempio nei condomini, in cui sono presenti contribuenti incapienti.

L’alternativa potrebbe essere l’impossibilità a portare avanti specifici interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica.

L’ipotesi che emerge nell’ambito dei lavori per l’attuazione della riforma fiscale è quindi quella di prevedere il ripristino delle opzioni alternative alla fruizione diretta per i soli contribuenti che non sono in grado di “assorbire” le somme relative agli interventi effettuati con la dichiarazione dei redditi.

La discussione è aperta ma si dovrà attendere.

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