Decreto antifrode, estensione del visto di conformità: non solo al superbonus

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Decreto antifrode, la stretta del governo sui controlli dei bonus edilizi. Visto di conformità anche per fruizione diretta del superbonus, tramite detrazione nella dichiarazione dei redditi, e per l'utilizzo con cessione del credito e sconto in fattura per le altre agevolazioni. Lo prevede il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 novembre e in vigore da oggi, che potenzia i controlli dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto antifrode, estensione del visto di conformità: non solo al superbonus

Decreto antifrode, stretta del governo sui controlli relativi ai bonus edilizi.

Il provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri ed è in vigore da oggi.

Il decreto legge 11 novembre 2021 numero 157 ha lo scopo di contrastare le frodi relative alle agevolazioni fiscali ed economiche.

La misura introduce il visto di conformità anche per la fruizione diretta del superbonus 110 per cento.

Tale visto era già previsto per le opzioni di fruizione indiretta dell’agevolazione previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.

L’estensione dell’obbligo di tale visto si applica anche agli altri bonus edilizi per interventi che rientrano in altre agevolazioni, nei casi in cui si sceglie la cessione del credito o lo sconto in fattura.

All’Agenzia delle Entrate viene inoltre attribuita la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura per controlli preventivi, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.

Sono inoltre presenti tetti massimi per le spese che saranno stabiliti da un successivo decreto del Ministero della transizione ecologica, da approvare entro 30 giorni.

La congruità delle spese deve essere asseverata dai tecnici abilitati.

Decreto antifrode: visto di conformità anche per la detrazione diretta e non solo per il superbonus

Il Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2021 ha approvato il cosiddetto decreto antifrode, provvedimento del governo che contiene una stretta sui controlli relativi alle agevolazioni edilizie.

Il decreto legge 11 novembre 2021 numero 157 è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi, 12 novembre 2021.

Gazzetta Ufficiale - Decreto legge 11 novembre 2021, numero 157
Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (Decreto antifrode).

La nuova misura del governo, che si appresta ad affrontare l’iter parlamentare per la conversione, è rubricato come “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.

Sono diverse le disposizioni che vengono introdotte, principalmente intervenendo sul decreto Rilancio convertito.

Innanzitutto, per gli interventi relativi al superbonus 110 per cento, viene esteso il visto di conformità anche per l’utilizzo diretto dell’agevolazione.

Prima di tale intervento del governo, tale visto era richiesto esclusivamente per la fruizione indiretta dell’agevolazione attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Si interviene in questo caso sull’articolo 119 del decreto Rilancio estendendo l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il superbonus venga utilizzato sotto forma di detrazione dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, l’obbligo non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente o tramite il proprio sostituto d’imposta, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

In tali casi, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha già la possibilità di effettuare controlli preventivi.

Un secondo intervento riguarda invece l’articolo 121 del decreto Rilancio, quello che prevede l’utilizzo alternativo dell’agevolazione attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura.

L’obbligo del visto di conformità viene previsto anche per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus 110 per cento, nei casi in cui sia esercitata l’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Entrambe le misure non comportano oneri a carico dello Stato ma potrebbero comportare ulteriori spese per i contribuenti che effettuano gli interventi.

Decreto antifrode: tetti di spesa e controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate

Nel decreto antifronde vengono previste modifiche all’articolo 119 del decreto Rilancio che prevedono tetti di spesa per alcune categorie di beni.

Tali limiti saranno stabiliti da un successivo decreto del MITE, Ministero della transizione ecologica, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento del governo.

Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale viene inoltre stabilito che:

“i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis.”

Il potenziamento dell’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria è contenuto nell’articolo 3 del testo.

Nella parte iniziale si prevede quanto segue:

“L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”

La sospensione fino a 30 giorni per controlli preventivi si riferisce alla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta cessione del credito e alla conferma dell’accettazione da parte del cessionario.

Tali comunicazioni sono necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura e devono essere rese tramite un’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

Nel decreto approvato sono anche indicati quali sono i profili di rischio che rendono possibile la sospensione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I profili di rischio indicati nel testo sono i seguenti:

  • la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • il controllo dei dati relativi ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • i controlli sulle analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

I criteri, le modalità e i termini per l’attuazione delle disposizioni saranno resi noti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In altre parole, per il controllo delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione all’UIF, saranno presi in esame i casi con rischi relativi a:

  • eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
  • presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
  • svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle autorizzazioni richieste che effettuano più operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.

Tali controlli non sostituiscono quelli di merito da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Oltre alle misure già descritte, il decreto potenzia l’attività di accertamento e di recupero delle imposte, tributi, importi e contributi.

Tra le disposizioni previste c’è il concorso nella violazione, ovvero l’irregolare utilizzo del credito d’imposta, per il fornitore o il cessionario che non utilizzino l’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.

Il testo indica, tra tali condotte, le seguenti:

  • il caso in cui il cessionario non acquisisca preliminarmente la documentazione che comprova, in capo all’originario beneficiario, l’effettivo sostenimento delle spese e l’effettiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121;
  • la situazione in cui risulti manifesta la non riferibilità degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo al soggetto che si dichiara beneficiario originario delle relative detrazioni;
  • il caso in risulti manifesta la sproporzione tra il credito d’imposta e le caratteristiche soggettive dei beneficiari di cui al comma 1 dell’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero il decreto Rilancio.

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