Superbonus: resta la cessione del credito per interventi post terremoto

Tommaso Gavi - Irpef

Resta la cessione del credito per gli interventi nei comuni interessati da eventi sismici delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La deroga al divieto del decreto 39/2024 è riferita al terremoto dell'Aquila e a quelli che si sono verificati dal 24 agosto 2016. La legge di conversione ha iniziato l'iter parlamentare al Senato

Superbonus: resta la cessione del credito per interventi post terremoto

Il decreto n. 39/2024 ha completato l’estensione del divieto all’utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura per il superbonus e per i bonus edilizi.

L’intervento era stato inizialmente previsto dal decreto n. 11/2023 del 17 febbraio dello scorso anno, che aveva eliminato la possibilità di scegliere le opzioni di fruizione indiretta dell’agevolazione previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.

Un’eccezione al divieto generalizzato è prevista per gli interventi realizzati su edifici danneggiati dai terremoti.

La possibilità di scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura rimane per gli interventi legati ai sismi del 6 aprile 2009 e quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Superbonus: resta la cessione del credito per interventi post terremoto

Con il decreto numero 39/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo scorso, il governo ha esteso il precedente divieto alla scelta della cessione del credito o allo sconto in fattura anche per gli interventi del superbonus.

Il divieto è stato quindi esteso agli interventi successivi all’entrata in vigore del decreto, ricomprendendo anche le eccezioni rispetto alla misura dello scorso anno, il DL 11/2023:

  • lavori effettuati dagli IACP, istituti autonomi delle case popolari;
  • interventi realizzati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • lavori realizzati dagli enti del Terzo settore.

La platea di chi potrà continuare a scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura si riduce quindi all’osso, tuttavia resta un’eccezione.

A prevederla è il comma 1, lettera b) dell’articolo 1 del DL 39/2024, che permette di continuare a scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi realizzati post terremoto, nello specifico:

  • i lavori realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici che si sono verificati il 6 aprile 2009, ovvero il terremoto dell’Aquila;
  • interventi realizzati dopo gli eventi accaduti a partire dal 24 agosto 2016.

Tali interventi devono essere realizzati nei comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Superbonus: limite di risorse per la cessione del credito per interventi post terremoto

La deroga al generale divieto rispetto alle opzioni di fruizione indiretta dell’agevolazione previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio ha dei limiti anche per gli interventi post terremoto.

Il decreto prevede, infatti, un limite di risorse di 400 milioni di euro per l’anno 2024.

Di tali risorse, 70 milioni di euro dovranno essere destinate agli eventi sismici che si sono verificati il 6 aprile 2009, ovvero il terremoto dell’Aquila.

Il rispetto del limite di spesa verrà assicurato dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 e della relativa legge di conversione.

La sospensione della delega verrà valutata anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Questa e le altre misure introdotte dal decreto 39 del 2024 potranno subire modifiche nel corso dell’iter parlamentare di approvazione della legge di conversione.

Il percorso è partito dal Senato, con una serie di audizioni che hanno riguardato il quadro più ampio dei bonus edilizi. La legge di conversione dovrà ottenere il via libera definitivo entro il 29 maggio.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network