Bonus barriere architettoniche 75 per cento: per quali lavori spetta? Guida e novità

Il bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche è pari al 75 per cento nel 2023 e fino al 2025. Diversi i lavori ammessi in detrazione fiscale e il rimborso riconosciuto potrà essere recuperato in cinque quote annuali. Di seguito il punto delle istruzioni da conoscere

Bonus barriere architettoniche 75 per cento: per quali lavori spetta? Guida e novità

Bonus barriere architettoniche del 75 per cento: come funziona l’agevolazione e per quali lavori spetta?

Il bonus del 75 per cento è una delle più recenti detrazioni sui lavori in casa, prorogato per il 2023 e fino al termine ultimo del 31 dicembre 2025.

Introdotto con il fine di favorire i lavori di ristrutturazione volti ad eliminare le barriere architettoniche, può essere fruito sia per gli interventi condominiali che per quelli sulle singole unità immobiliari.

Sono diversi i lavori detraibili grazie al bonus barriere architettoniche del 75 per cento: si va dagli ascensori alla sostituzione di gradini con rampe, ma nella detrazione fiscale sono compresi anche interventi quali il rifacimento del bagno e la sostituzione delle finestre, a patto di rispettare i requisiti richiesti.

In alternativa all’utilizzo in detrazione, resta inoltre confermata la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Soffermiamoci quindi su regole e requisiti per poter beneficiare della detrazione fiscale del 75 per cento per la rimozione delle barriere architettoniche.

Bonus barriere architettoniche 75 per cento: per quali lavori spetta? Guida e novità

Disciplinato dall’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020, il bonus per la rimozione delle barriere architettoniche del 75 per cento è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025.

Obiettivo della detrazione fiscale prorogata dalla Legge di Bilancio 2023 è favorire la rimozione e il superamento degli ostacoli che riducono l’autonomia di soggetti con disabilità ed è possibile fruirne sia per i lavori in condominio che sulle singole unità immobiliari.

Per quel che riguarda i limiti di spesa, la detrazione è riconosciuta entro l’importo massimo di:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Sul fronte dei lavori ammessi in detrazione, la norma richiama ai requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, che individua i criteri ai fini della detraibilità di lavori quali anche la sostituzione di porte, finestre e i lavori su servizi igienici e cucina.

Bonus barriere architettoniche del 75 per cento ad ampio raggio: per quali lavori spetta

All’interno della pagina dedicata sul portale dell’Agenzia delle Entrate sono forniti alcuni dettagli sugli interventi che danno diritto alla detrazione del 75 per cento.

Il bonus per la rimozione delle barriere architettoniche si applica quindi, a titolo esemplificativo, ai lavori per:

  • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Due esempi che tuttavia non esauriscono l’elenco variegato di interventi per i quali è possibile usufruire della detrazione fiscale.

Per avere una visione completa delle opere ammesse al bonus del 75 per cento è necessario prendere come riferimento i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, che individua per l’appunto i criteri tecnici da soddisfare per il superamento delle barriere architettoniche.

All’articolo 4 sono quindi indicati alcuni dei lavori eseguibili beneficiando del bonus del 75 per cento. Vi rientrano ad esempio:

  • le porte: devono essere facilmente manovrabili e consentire il transito agevole anche di persone su sedie a rotelle;
  • i pavimenti, qualora siano orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli;
  • gli infissi esterni, quali porte, finestre e porte-finestre, che dovranno essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;
  • i servizi igienici qualora garantiscano l’agevole manovra di sedie a rotelle per l’utilizzo dei sanitari, garantendo in particolare anche la dotazione di campanelli di emergenza;
  • le cucine, prevedendo in particolare sotto i principali apparecchi e il piano di lavoro un vano vuoto per l’accostamento di sedie a rotelle.

Bonus del 75 per cento per gli ascensori: i requisiti di dimensione e dei meccanismi di apertura delle porte

Soprattutto nell’ambito dei lavori condominiali, il bonus per la rimozione delle barriere architettoniche del 75 per cento è utile anche al fine di programmare lavori di installazione di ascensori.

Questi dovranno rispettare specifici requisiti dimensionali, e consentire nello specifico l’utilizzo da parte di persone con sedie a rotelle. Le porte inoltre devono essere dotate di idoneo meccanismo per l’arresto e l’inversione della chiusura in caso di ostruzione, così come dovrà essere previsto un tempo idoneo di apertura e chiusura.

In alternativa all’installazione di ascensori, è possibile prevedere anche lavori per la messa in funzione di servoscala o piattaforme elevatrici e in tal caso sarà necessario garantire un accesso agevole da parte dell’utilizzatore, così come dovranno essere predisposti sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.

Bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche con regole specifiche sulle delibere condominiali

Per quel che riguarda i lavori condominiali, il comma 4-bis dell’articolo 119-ter del DL n 34/2020 prevede che le deliberazioni in sede di assemblea dovranno raggiungere la maggioranza dei partecipanti alla stessa, e gli stessi dovranno rappresentare almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Si evidenzia inoltre che nel calcolo delle spese detraibili, secondo i limiti sopra esposti, potranno essere incluse anche quelle relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Bonus barriere architettoniche del 75 per cento con cessione del credito o sconto in fattura

A differenza di quanto previsto per la generalità dei bonus edilizi, per i lavori volti alla rimozione delle barriere architettoniche è ancora possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Per la generalità dei bonus edilizi, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 11/2023, le due opzioni restano in vita solo se alla data del 17 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori, quando necessario, o che gli stessi siano già stati avviati.

Fanno eccezione le spese rientranti nel bonus per la rimozione delle barriere architettoniche, per le quali resta possibile avvalersi della possibilità di applicare lo sconto in fattura ovvero la cessione del credito ad altri soggetti.

Nello specifico, è con il comma 1-bis, articolo 2 del Decreto Legge n. 11/2023che è stata confermata la possibilità di optare per le due modalità alternative di fruizione del bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

In tutti gli altri casi l’unica via per il recupero del bonus fiscale è l’indicazione in dichiarazione dei redditi a la fruizione mediante detrazione, da recuperare in cinque quote annuali di pari importo.

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