Chi non ha provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito entro lo scorso 31 marzo, per le spese sostenute nel 2022 e relative al superbonus o ai bonus edilizi, non perderà le agevolazioni. Potrà utilizzare la remissione in bonis, con possibilità di provvedere all’adempimento entro il prossimo 30 novembre, con il versamento della sanzione di 250 euro

Chi non effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito del superbonus o degli altri bonus edilizi entro la scadenza del 31 marzo 2023 potrà utilizzare la remissione in bonis.
Così come previsto per lo scorso anno, viene permessa la possibilità di provvedere alla comunicazione entro il prossimo 30 novembre, con il pagamento della sanzione di 250 euro.
La misura è inserita nella legge di conversione del decreto 11/2023 approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 5 aprile e in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ad anticipare l’intervento era già stato il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso 30 marzo, alla vigilia della scadenza per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese per le cessioni dei crediti relativi alle spese sostenute nel 2022.
Lo strumento permetterà ai contribuenti, che non sono riusciti a trovare un acquirente per i propri crediti, di non perdere l’agevolazione.
Cessione del credito, comunicazione alle Entrate oltre la scadenza del 31 marzo
Per chi non fosse riuscito a provvedere alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione di crediti derivanti da spese sostenute nel 2022 rimarrà aperta la strada della remissione in bonis.
Lo strumento dà la possibilità di rimediare all’effettuazione tardiva dell’adempimento e permette di non perdere l’accesso ai benefici fiscali.
Lo scorso anno la remissione in bonis è stata prevista anche per la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2021.
Sulla base di quanto indicato dalla circolare numero 33 del 2022, tale possibilità è stata introdotta per rimediare alle omesse presentazioni della comunicazione per la cessione del credito dei bonus edilizi, superbonus compreso.
La possibilità sarà adottata anche per quest’anno, con il pagamento di una sanzione di 250 euro.
La conferma sulla misura è arrivata dal comunicato stampa del MEF, pubblicato ieri, alla vigilia della scadenza:
“con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis anche se l’accordo di cessione - a favore di banche e intermediari finanziari - è concluso dopo il 31 marzo 2023.”
I contribuenti avranno quindi la possibilità di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023, termine per l’invio della dichiarazione dei redditi.
Anche lo scorso anno l’utilizzo dello strumento disciplinato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, era stato permesso anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio.
Le condizioni da rispettare, riportate all’interno del documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, lo scorso anno consistevano nell’elenco seguente:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista.
Cessione del credito: le misure approvate
La misura è stata riproposta per venire incontro alla risoluzione dei cosiddetti “crediti incagliati”, le somme che a causa di ritardi o difficoltà nel trovare acquirenti restano fermi nei cassetti fiscali di imprese e contribuenti.
Al momento l’importo complessivo di tali somme ammonta a circa 19 miliardi di euro.
Tale possibilità intende fornire un supporto alle misure che verranno adottate in parallelo per favorire l’acquisto delle somme da parte di banche o assicurazioni.
La soluzione proposta da ABI e ANCE non è entrata nel pacchetto di misure della legge di conversione del decreto 11/2023. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti aveva già espresso una posizione “fredda” nei confronti di tale intervento.
Dopo la discussione alla Camera è stata invece aggiunta la possibilità di trasformare i crediti in BTP con scadenza ad almeno 10 anni, per banche e assicurazioni.
Nel testo che ha ottenuto l’approvazione definitiva del Senato lo scorso 5 aprile e che sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale, oltre alla possibilità di utilizzare l’istituto della remissione in bonis ha previsto la proroga per la scadenza delle unifamiliari al 30 settembre.
L’intervento era già stato anticipato nel comunicato stampa del MEF.
Nella legge di conversione del decreto 11/2023, tuttavia, non ci sono disposizioni che favoriscono lo sblocco dei crediti incagliati a livello normativo.
La soluzione alla questione potrebbe arrivare attraverso una piattaforma privata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione del credito, comunicazione oltre la scadenza del 31 marzo con la remissione in bonis