Cessione del credito, comunicazione entro la scadenza del 30 novembre con la remissione in bonis

Tommaso Gavi - Irpef

Chi non ha provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito entro lo scorso 31 marzo, per le spese sostenute nel 2022 e relative al superbonus o ai bonus edilizi, non perderà le agevolazioni se regolarizzerà la situazione entro la scadenza del 30 novembre 2023. Si potrà utilizzare la remissione in bonis, con il versamento della sanzione di 250 euro

Cessione del credito, comunicazione entro la scadenza del 30 novembre con la remissione in bonis

Chi non effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito del superbonus o degli altri bonus edilizi entro la scadenza del 31 marzo 2023 potrà utilizzare la remissione in bonis.

Lo strumento permette di regolarizzare la propria situazione, inviando tale comunicazione entro il 30 novembre 2023, con il pagamento della sanzione di 250 euro.

A prevedere la possibilità è la legge di conversione del decreto Cessioni, DL 11/2023.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 27 del 2023, si deve pagare una sanzione per ciascuna comunicazione, ovvero per ciascuno degli interventi oggetto di tale comunicazione.

Oltre il 30 novembre i contribuenti che non sono riusciti a trovare un acquirente per i propri crediti perderanno l’agevolazione.

Cessione del credito, comunicazione alle Entrate entro la scadenza del 30 novembre con la remissione in bonis

Per chi non fosse riuscito a provvedere alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione di crediti derivanti da spese sostenute nel 2022 c’è la possibilità di provvedere all’adempimento con la remissione in bonis.

Lo strumento dà la possibilità di invio tardivo senza non perdere l’accesso ai benefici fiscali.

I contribuenti dovranno rispettare la nuova scadenza del 30 novembre 2023, pagando una sanzione di 250 euro.

Come specificato nella circolare numero 27 del 7 settembre scorso dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione deve essere versata per ciascuna comunicazione tardiva.

In altre parole la sanzione deve essere moltiplicata per ciascuna comunicazione relativa a una diversa tipologia di intervento.

Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la misura minima della sanzione prevista.

Crediti incagliati: oltre il 30 novembre solo utilizzo in compensazione

La remissione in bonis, con scadenza al 30 novembre per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito, è l’unica strada possibile per cedere le somme ed evitare di perdere l’agevolazione.

Oltre tale termine, le somme potranno essere utilizzate esclusivamente in compensazione con modello F24 da parte dei contribuenti con sufficiente capienza fiscale.

Il rischio di non poter utilizzare gli importi accomuna i cosiddetti “crediti incagliati”, le somme che a causa di ritardi o difficoltà nel trovare acquirenti restano bloccate nei cassetti fiscali di imprese e contribuenti.

L’eventuale superamento della scadenza di fine mese si rifletterà anche sulla classificazione delle somme, alla luce delle indicazioni Eurostat, con effetti sul bilancio dello Stato.

Nel caso di entità consistente dei crediti incagliati, la riclassificazione considererà gli importi non pagabili.

Le conseguenze saranno due:

  • i crediti dovranno essere utilizzati in compensazione dal contribuente entro l’anno;
  • i costi saranno “registrati” nel corso dell’anno in cui gli importi sono effettivamente fruiti (per la somma effettivamente utilizzata).

Il rischio di non riuscire a sbloccare i crediti, per i contribuenti senza un accordo con istituti di credito o altri soggetti e che non effettuino la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 30 novembre, è piuttosto alto.

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