Decreto Rilancio, dall’Agenzia delle Entrate la circolare “multiquesito”. Chiarimenti e novità

Decreto Rilancio, la circolare multiquesito n. 25/E dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 20 agosto 2020, fornisce ulteriori chiarimenti sulle novità introdotte. Dal bonus per le partite IVA fino alla sospensione delle scadenze fiscali, ecco le risposte principali ai dubbi di imprese ed intermediari.

Decreto Rilancio, dall'Agenzia delle Entrate la circolare “multiquesito”. Chiarimenti e novità

Decreto Rilancio, dall’Agenzia delle Entrate arrivano nuovi chiarimenti con la circolare “multiquesito” n. 25/E del 20 agosto 2020.

Non proprio una tipica lettura estiva, ma un documento corposo di 70 pagine che fornisce chiarimenti sui bonus e sulle agevolazioni introdotti dal decreto Rilancio.

Alcune delle novità contenute nella circolare n. 25/E arrivano ormai fuori tempo massimo; è il caso, ad esempio, dei chiarimenti sui contributi a fondo perduto, considerando che la scadenza per fare domanda era fissata al 13 agosto 2020.

Tra i punti contenuti nella circolare n. 25/E dell’Agenzia delle Entrate, ampio spazio è dedicato alla sospensione delle scadenze relative alla riscossione, così come ai crediti d’imposta introdotti dal decreto Rilancio, dal bonus sanificazione fino a cessione e sconto in fattura previsti per i bonus casa 2020.

Il documento di prassi risponde ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle norme contenute nel Decreto Rilancio, approvato il 19 maggio scorso e convertito in legge lo scorso 17 luglio 2020.

Decreto Rilancio, dall’Agenzia delle Entrate la circolare “multiquesito”. Chiarimenti e novità

Nelle 70 pagine della circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate racchiude i chiarimenti su buona parte delle misure previste dal decreto Rilancio.

Dal taglio dell’IRAP, al contributo a fondo perduto, fino ad arrivare alla sospensione dei termini processuali e le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.

Tra le novità da evidenziare, per quel che riguarda il bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro, in scadenza il 7 settembre 2020, viene chiarito che restano fuori dal credito d’imposta le spese sostenute per l’ordinaria pulizia dei condizionatori.

Concorre, invece, al calcolo del credito d’imposta riconosciuto la pulizia effettuata per aumentare la capacità filtrante del ricircolo, ad esempio sostituendo i filtri esistenti con altri di classe superiore.

Per la corretta individuazione delle spese rientranti nel credito d’imposta, saranno gli operatori della sanificazione a dover predisporre una certificazione che attesti che le attività effettuate siano in linea con le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione, e che quindi siano finalizzate ad eliminare o ridurre la presenza del virus che ha determinato l’emergenza Covid-19.

Il bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro è soltanto uno dei temi trattati nella circolare n. 25 dell’Agenzia delle Entrate.

Tra gli ulteriori chiarimenti forniti, viene specificato che il bonus sugli affitti commerciali spetta anche a chi esercita attività di B&B con partita IVA, in relazione al canone di locazione corrisposto al proprietario, ed anche se l’immobile sia ad uso residenziale e non commerciale.

Per l’individuazione degli affitti ammissibili al credito d’imposta rileva che l’immobile sia strumentale all’attività svolta in via imprenditoriale.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 25 del 20 agosto 2020
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Questa mattina abbiamo avuto il piacere di poter approfondire le ultime novità fiscali e del lavoro con il vice presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Sergio Giorgini, qui il video integrale dell’intervista:

Per restare sempre aggiornati sulle ultime novità fiscali e del lavoro è possibile iscriversi gratuitamente al canale YouTube di Informazione Fiscale:


Iscriviti al nostro canale

Dal bonus pubblicità al taglio IRAP, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/2020

Per partite IVA ed intermediari diventa fondamentale leggere in maniera dettagliata i chiarimenti pubblicati in extremis dall’Agenzia delle Entrate.

La circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 è il primo documento “omnibus” contenente risposte a quesiti pratici posti dai contribuenti, alle prese con l’elevato numero di provvedimenti legislativi emanati negli ultimi tempi.

Uno dei chiarimenti sui quali confermarsi è quello relativo al taglio del saldo e della prima rata di acconto IRAP 2020, pari al 40% o al 50% per i soggetti ISA.

Uno dei dubbi sollevato dalle imprese riguarda la determinazione degli acconti dovuti per il 2020 e, nello specifico:

“se il primo acconto dell’IRAP relativa al periodo d’imposta 2020 che non è dovuto ma va scomputato dal saldo da versare per il medesimo periodo d’imposta, ed il secondo acconto che, invece, deve essere versato debbano essere determinati sull’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta 2019 (quindi, tenendo conto anche del saldo relativo a detto periodo, che non è dovuto), oppure escludendo tale importo.”

Le regole per il calcolo ed il versamento dell’acconto IRAP restano immutate e, specifica l’Agenzia delle Entrate, ai fini della determinazione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020 secondo il metodo “storico”, deve essere preso a riferimento l’importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d’imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo - ed indicato nel rigo IR26 (Importo a debito) - sia solo “figurativo” (ovvero non debba essere versato per effetto di quanto disposto dall’articolo 24 del decreto Rilancio).

Sgravio IRAP: occorre compilare la sezione della dichiarazione relativa agli aiuti di Stato

Un chiarimento non scontato, forse anche inatteso, è quello relativo all’obbligo di compilazione della sezione XVIII del quadro IS sugli aiuti di Stato della dichiarazione Irap.

In particolare, il punto 1.4.1 afferma che i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi dell’articolo 24 del DL 34/2020), sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:

  • nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
  • nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
  • nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
  • nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
  • nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
  • nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio.

Un chiarimento che probabilmente obbligherà i contribuenti che hanno già inviato telematicamente la dichiarazione a procedere con una correttiva nei termini.

Anche se, in realtà, si tratta di un fatto verificatosi nel 2020 ed andrebbe in questo senso più correttamente riportato nel modello Irap 2021 (sarà certamente un tema di approfondimento per il rientro delle ferie a settembre).

In tutto questo la circolare 25/E appare davvero poco rispettosa dello Statuto dei Diritti del Contribuente: fornisce, infatti, diversi chiarimenti che, se davvero utili, sarebbero dovuti arrivare qualche settimana fa. Che senso ha, in particolare, intervenire ancora sul contributo a fondo perduto dopo che la scadenza dello stesso è trascorsa da circa dieci giorni? Come viene tutelato il principio di affidamento del contribuente?

Circolare Agenzia delle Entrate numero 25/E del 20 agosto 2020: ulteriori conferme sul bonus pubblicità

Un focus ad hoc è riservato anche alle novità relative al bonus per gli investimenti pubblicitari, riconosciuto nella misura del 50% degli investimenti effettuati, a prescindere dagli investimenti effettuati nell’anno precedente.

Il periodo per l’invio della comunicazione d’accesso al credito d’imposta è fissato tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato, al termine della nuova finestra temporale per l’invio, con i nuovi criteri.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network