Decreto Rilancio: niente Irap per saldo 2019 e 1° acconto 2020

Guendalina Grossi - Dichiarazione Irap

Abolizione della rata Irap dovuta per il saldo del 2019 ed il primo acconto del 2020: la novità è contenuta nel Decreto Rilancio.

Decreto Rilancio: niente Irap per saldo 2019 e 1° acconto 2020

Decreto rilancio maggio 2020: via l’Irap dovuta sul saldo 2019 e sul primo acconto 2020.

Come annunciato poco fa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Governo ha approvato l’ex Decreto economia che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie e le imprese vista l’emergenza Covid-2019.

Tra le varie misure c’è anche quella che prevede l’abolizione della rata di giugno dell’Irap - saldo 2019 e primo acconto 2020 - per tutte le imprese con un fatturato 2019 non superiore a 250 milioni di euro.

Ma il Governo, oltre alla suddetta misura, ha deciso di inserire nel Decreto Rilancio anche altre importanti agevolazioni fiscali, come la detrazione al 110% per alcuni interventi di riqualificazione energetica e l’abolizione della prima rata IMU per le strutture alberghiere e non solo.

Decreto rilancio e agevolazioni fiscali: sconto Irap in arrivo su saldo 2019 e primo acconto 2020

Il Decreto rilancio è stato approvato dal Governo, come annunciato poco fa dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in diretta da Palazzo Chigi.

Tra le tante misure inserite, nel provvedimento c’è anche quella che riguarda l’abolizione della rata di giugno dell’Irap, saldo e acconto, per le imprese con un fatturato non superiore ai 250 milioni di euro e per i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi.

Questo, come ha spiegato il Presidente del Consiglio durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, farà risparmiare alle imprese circa 4 miliardi di euro.

Agevolazioni fiscali Decreto Rilancio: via l’IRAP dovuta per il saldo 2019 ed il primo acconto 2020

Lo sconto sull’Irap per le aziende con fatturato non superiore a 250 milioni di euro è prevista dall’articolo 27 della bozza del Decreto Rilancio, che prevede quanto segue:

1. Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche”.

In altre parole, la disposizione in commento prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 e risultante dalla relativa dichiarazione Irap.

Attenzione: rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

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