Bonus sanificazione e dpi in misura ridotta con la percentuale stabilita dall’AdE

Guendalina Grossi - Dichiarazioni e adempimenti

Bonus sanificazione e dpi, con un provvedimento dedicato l'11 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la percentuale da considerare per calcolare la misura effettiva del credito d'imposta, decisamente più basso rispetto alle aspettative.

Bonus sanificazione e dpi in misura ridotta con la percentuale stabilita dall'AdE

Bonus sanificazione, 15,6423% è la percentuale indicata dall’Agenzia delle Entrate per calcolare la misura del credito di imposta che spetta ai beneficiari e che è accessibile dal cassetto fiscale.

Il bonus sanificazione, introdotto dal Decreto Rilancio, è finalizzato a sostenere tutti i contribuenti che, a causa dell’emergenza coronavirus, hanno dovuto sostenere delle spese per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione.

Ma vediamo nel dettaglio cosa ha chiarito l’Agenzia delle entrate nel provvedimento pubblicato nella serata di ieri 11 settembre.

Bonus sanificazione e dispositivi di protezione individuale (dpi) 2020: la misura percentuale di fruizione è pari al 15,6423%

Con il provvedimento pubblicato l’11 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che la percentuale del credito d’imposta previsto per coloro che hanno sostenuto delle spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è pari al 15,6423%.

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 settembre 2020
Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del DL Rilancio

Come si legge nel provvedimento, la percentuale è stata calcolata tenendo conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è stato pari a 1.278.578.142 euro.

Quindi la suddetta percentuale è stata ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 euro (limite complessivo di spesa previsto dal DL Rilancio) e 1.278.578.142 euro.

Tale percentuale va applicata all’originario 60% previsto.

Facciamo un esempio pratico.

Se le spese sostenute dal contribuente e per le quali viene richiesto il credito d’imposta fossero pari ad euro 10.000,00 il calcolo sarebbe il seguente:

  • 10.000,00 euro * 60% = 6.000,00 euro;
  • 6.000,00 euro *15,6423% = 938,53 euro.
  • di conseguenza, facendo una semplice proporzione, il bonus - in termini di credito d’imposta - spettante è pari al 9,38%.

Bonus sanificazione e DPI 2020: le spese ammissibili che danno diritto al credito d’imposta

Il Governo aveva deciso di inserire nel DL Rilancio una misura che andasse a tutelare i contribuenti che, a causa della pandemia, hanno dovuto sostenere spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Era stato previsto, infatti, un credito d’imposta pari al 60%, con un limite massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Tuttavia, come visto nell’esempio sopra, tale credito si è di fatto ridotto al 9,38%.

Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

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