Bonus affitto, il credito di imposta per gli immobili a uso non abitativo cambia ancora

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus affitto, novità in arrivo sul credito di imposta per gli immobili a uso non abitativo. Con gli emendamenti al Decreto Rilancio approvati dalla Commissione Bilancio della Camera, si amplia ancora una volta la platea di beneficiari dell'articolo 28: accesso libero anche per imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

Bonus affitto, il credito di imposta per gli immobili a uso non abitativo cambia ancora

Bonus affitto, si amplia la portata del credito di imposta sul canone di locazione degli immobili a uso non abitativo con gli emendamenti al Decreto Rilancio approvati dalla Commissione Bilancio. Il testo è all’esame della Camera e deve essere convertito in legge entro la scadenza del 18 luglio.

Già la prima impostazione inserita nel DL numero 34 del 2020 prevedeva una formula rivisitata del credito di imposta sugli affitti, introdotto in primissima battuta dal DL Cura Italia.

A definirne i confini è l’articolo 28 del testo ufficiale. Il credito di imposta sul canone d’affitto, pari al 30% o al 60%, si applica in linea generale agli immobili a uso non abitativo per il periodo di marzo, aprile e maggio e a una platea di beneficiari che, via via, sta diventando sempre più ampia.

Durante l’iter di conversione, con gli emendamenti all’articolo 28, il bonus subisce ancora nuove modifiche e integrazioni:

  • pari al 10 o al 20%, diventa accessibile anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro;
  • cade il vincolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi per alcuni comuni colpiti da eventi calamitosi o per le imprese che hanno avviato l’attività nel 2019;
  • si specifica che il credito d’imposta può essere ceduto al locatore al posto della parte di canone corrispondente.

Nuovo bonus affitto oltre i locali C1: diverse tipologie di credito di imposta nel Decreto Rilancio

Il nuovo bonus affitto, delineato con il Decreto Rilancio, ha assunto tre diverse forme:

  • una versione rivista del primo bonus affitti: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del testo spetta un credito di imposta pari al 60% per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, in caso di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente. Questa tipologia di agevolazione spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale;
  • un credito di imposta del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, come nel caso precedente, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi è un requisito fondamentale;
  • un credito di imposta del 30% o del 60%, secondo le distinzioni evidenziate in precedenza, per le strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Alle tre tipologie iniziali, potrebbero aggiungersene altre due con la conversione in legge del Decreto Rilancio, attesa entro il 18 luglio 2020.

Come evidenziato nel Dossier aggiornato al 5 luglio con gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio della Camera, le porte dell’agevolazione si amplierebbero anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto:

  • nella misura del 20 per cento per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
  • nella misura del 10 per cento per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

E inoltre, con le novità degli emendamenti approvati, la via preferenziale concessa ad alberghi e agriturismi diventerebbe percorribile anche per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator.

Chi ha i requisiti previsti può beneficiare del nuovo bonus affitto per tre mesi: marzo, aprile e maggio, con tempi diversi per le strutture turistico
ricettive con attività solo stagionale: aprile, maggio e giugno.

Fondamentale per l’accesso una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento a marzo, aprile o maggio 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Ma anche su questo la conversione in legge porterebbe delle novità. Nel Dossier redatto dalla Camera e aggiornato al 5 luglio si legge:

“Il comma 5, con le modifiche introdotte nel corso dell’esame in V Commissione, elimina, per le imprese che hanno avviato l’attività nel 2019, il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020.

La norma esenta dalla dimostrazione della diminuzione del fatturato anche i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19”.

Bonus affitto: le diverse tipologie di credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo

Un riepilogo del nuovo bonus affitto con la distinzione delle categorie di beneficiari.

Bonus affitto, tipologiaAmbito di applicazioneDestinatariRequisiti
Credito di imposta del 60% Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo esercenti attività d’impresa, arte o professione ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente
Credito di imposta del 60% Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti -
Credito di imposta del 30% Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo esercenti attività d’impresa, arte o professione ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente
Credito di imposta del 30% o del 60% Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo o Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda soggetti che gestiscono strutture alberghiere, agriturismi, agenzie di viaggi e tour operator, imprese che hanno avviato l’attività nel 2019, soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19 Indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente
Credito di imposta del 20% Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo esercenti attività di commercio al dettaglio ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente
Credito di imposta del 10% Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo esercenti attività di commercio al dettaglio ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente

Nuovo bonus affitto oltre i locali C1: come utilizzare il credito di imposta

Il credito di imposta maturato può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, solo dopo aver effettivamente pagato i canoni di locazione.

Un’altra novità prevista dagli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio riguarda la possibilità per il conduttore di cedere il credito d’imposta
al locatore
, al posto del pagamento della parte corrispondente del canone,
a patto che il locatore abbia dato il suo consenso.

L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Come specificato nella norma, il credito di imposta non è cumulabile con quello prevista dal DL Cura Italia per il mese di marzo.

Il 6 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito specifiche istruzioni su come accedere al bonus affitto e come utilizzare il credito di imposta maturato con due documenti:

In quest’ultima, l’Amministrazione finanziaria ha indicato il codice tributo da utilizzare, 6920, e le istruzioni da seguire per la compilazione del modello F24.

Sulle novità previste dagli emendamenti approvati durante l’iter di conversione in legge del Decreto Rilancio non resta che attendere l’ok definitivo ed eventuali nuove istruzioni operative.

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